CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 9

TESTO A FRONTE

I. Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

II. In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.