Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 760

Inesigibilità di crediti
TESTO A FRONTE

I. Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

II. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.