Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 715

Casi d'impedimento alla divisione
TESTO A FRONTE

I. Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'articolo 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. (1)

II. L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

III. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

IV. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

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(1) L'art. 86, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, alle parole «sulla legittimità o sulla filiazione naturale» le parole «sulla filiazione».