Codice Civile
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 625
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
I. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
II. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.