Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO II
Della capacità di succedere

Art. 462

Capacità delle persone fisiche
TESTO A FRONTE

I. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

II. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

III. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.



GIURISPRUDENZA


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