Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO I
Disposizioni generali
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze
I. Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.