Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO I
Delle falsità


Art. 2621-ter

Non punibilità per particolare tenuità (1)


I. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

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(1) Articolo inserito, con effetto dal 14 giugno 2015, dall'art. 10 della l. 27 maggio 2015, n. 69.