Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VIII
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Art. 2487-bis
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

I. La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

II. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

III. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VIII
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali


Art. 2487-bis
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

I. La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

II. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

III. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata. (1)

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 380, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 39, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. L'art. 42 , comma 1, d.lgs. n. 147, cit., così dispone: «Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40.». Ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, la presente disposizione entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.