Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE II
Dei conferimenti e delle quote

Art. 2467

Finanziamenti dei soci (1-Covid)


I. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

II. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

--------
(1-Covid) Si riporta l’art. 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE II
Dei conferimenti e delle quote


Art. 2467
Finanziamenti dei soci (1) (2-Covid)

I. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori [...]. (3)

II. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

____________________
(1) A norma dell'articolo 1, comma 239, l. 27 dicembre 2017, n. 205, il presente articolo non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.
(2-Covid) Si riporta l’art. 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
(3) L'art. 383, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha disposto la soppressione delle parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.». Tale disposizione, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. cit., come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40 e, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con modif., in l. 22 giugno 2022, n. 79, è entrata in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.