Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO IV
Della società in accomandita semplice

Art. 2324

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
TESTO A FRONTE

I. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.



GIURISPRUDENZA


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