Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2232
Esecuzione dell'opera

I. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.