Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2233
Compenso
TESTO A FRONTE
I. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice[, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] (1).
II. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
III. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.