Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVIII
Della rendita perpetua

Art. 1861

Nozione
TESTO A FRONTE

I. Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

II. La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere della alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.