Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVI
Del conto corrente

Art. 1828

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
TESTO A FRONTE

I. Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

II. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.