CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 160

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.