Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 155-ter
[Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli] (1)

[I. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.]

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(1) Articolo abrogato dall'art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.