Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO I
Disposizioni preliminari
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1322
Autonomia contrattuale
I. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative].
II. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.