Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO V
Della cessione dei crediti
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO V
Della cessione dei crediti
Art. 1264
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
TESTO A FRONTE
I. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
II. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.