Bail-in


Titolo III
MISURE PREPARATORIE

Capo I
Piani di risoluzione

Art. 9
Cooperazione

1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite della Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalità da questa stabiliti.

2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.

3. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorità di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.

4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonchè dalla Banca Centrale Europea, se questa è l'autorità competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessità di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE


Art. 9
Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.