Bail-in
FONDI DI RISOLUZIONE
Art. 79
Utilizzo dei fondi di risoluzione
1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, è disposto dalla Banca d'Italia per una o più delle seguenti finalità e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attività o le passività dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività;
c) acquistare attività dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando è applicato il bail-in ed è stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84;
h) quando è stata disposta la cessione dell'attività di impresa, per le stesse finalità indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, nè per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.