Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo V
Poteri di risoluzione

Art. 68

Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
TESTO A FRONTE

1. La Banca d'Italia può sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonchè di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, può essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una società controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;

b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi è l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o è comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;

c) nel caso in cui è stata realizzata o può essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, diritti o passività dell'ente sottoposto a risoluzione:

i) tutte le attività e le passività della società controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure

ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinchè gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.

3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali.

4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, nè subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.

5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:

a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;

b) in assenza di cessione, non è stato applicato il bail-in alle passività che originano dal contratto medesimo.

6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

7. La Banca d'Italia può stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilità conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.

8. La Banca d'Italia può disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.