Bail-in


Titolo III
MISURE PREPARATORIE

Capo II
Risolvibilità

Art. 16

Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità
TESTO A FRONTE

1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può ordinare a una banca di:

a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;

b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;

c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;

d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;

e) limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.

2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può inoltre:

a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di società del gruppo, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessità e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche è richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una società controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;

b) imporre a una società non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;

c) ordinare a un soggetto di cui all'art. 2 di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'art. 50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'art. 50, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passività ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia.