Bail-in
MISURE PREPARATORIE
Capo II
Risolvibilità
Art. 15
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi
TESTO A FRONTE
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo, alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità, avendone valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. La Banca d'Italia comunica alla Banca Centrale Europea, se questa è l'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.
4. La Banca d'Italia, sentite le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.