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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 14/09/2015 Scarica PDF

Le (solite) due species di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e la loro assegnazione

Andrea Bulgarelli, Avvocato in Modena


La forma del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

L’articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto nel codice di procedura civile l’articolo 521 bis[1].

A distanza di pochi mesi la Legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 con l’articolo 13 comma 2 lett. D bis ha modificato tale ultimo articolo[2].

In particolare ha previsto che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi[3] possa eseguirsi anche con le forme previste dall'articolo 518 c.p.c.

Sembra quasi che il legislatore abbia cercato di rimediare alle lacune pratico-operative del pignoramento a suo tempo introdotto dall’articolo 521 bis c.p.c., che hanno condotto ad alcune pronunce[4] di estinzione anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. per il caso di mancata consegna del mezzo all’I.V.G. e, ciononostante, di deposito dell’istanza di vendita, lasciando la libertà al procedente di un ritorno al passato.

Di fatto quindi il creditore procedente potrà ora scegliere a quale forma di pignoramento ricorrere, se quella “tradizionale”, o quella, invece, solo recentemente introdotta[5].

In realtà tale possibilità non pare possa considerarsi essere mai venuta meno[6].

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi sono, infatti, beni mobili registrati, ma pur sempre beni mobili che, come tali, sono sempre stati considerati dal codice di rito.

In base a tale loro natura dovrebbe quindi potersi opinare che le forme di pignoramento già prima della L. 6 agosto 2015 n. 132 fossero (anche) quelle previste dagli artt. 513 e ss. c.p.c.[7]

L’apprensione dei suddetti mezzi poteva dunque già avvenire seguendo le forme dell’espropriazione mobiliare, cioè mediante accesso diretto dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui il veicolo presumibilmente si trovava, per asportarlo con l’eventuale assistenza della forza pubblica, dell’IV.G. e di un trasportatore autorizzato mediante carro attrezzi, secondo le norme sull’espropriazione mobiliare (artt. 513 ss. c.p.c.), giusta il generale rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 521 bis c.p.c.

Non ritengo possa giungersi a differenti conclusioni, rispetto alla preesistente alternatività tra le due species di pignoramento, enfatizzando il nuovo testo (“Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, …”) rispetto al vecchio testo del primo comma dell’art. 521 bis c.p.c., sfruttando l’argomento, non risolutivo, descritto dal brocardo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit.

Tale (nuovo) inciso non dovrebbe poter essere sopravvalutato proprio alla luce della particolare natura di beni mobili di quelli registrati rappresentati da autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e dell’assenza di un previgente divieto espresso di procedere nelle forme tradizionalmente previste per tutti gli altri pignoramenti mobiliari.

Il nuovo inciso (“Oltre”) andrà dunque, semmai, letto come un’utile precisazione chiarificatrice (di fatto, quindi, in parte qua una norma interpretativa) del fatto che quella prevista dall’originario testo dell’art. 521 bis c.p.c. non era che una possibilità offerta al creditore procedente e non l’unica forma di pignoramento ammessa per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.

Benchè il creditore procedente, per quanto riguarda i beni mobili costituiti da autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, abbia ora a disposizione ben due forme di pignoramento non appaiono superate le previgenti difficoltà ricollegate al mancato reperimento dei beni (per la nuova modalità introdotta dall’art. 521 bis c.p.c.) e alla non prevista possibilità di trascrivere il pignoramento (per la forma tradizionale).

La forma “tradizionale” di pignoramento mobiliare porta(va) tuttavia le note difficoltà per il caso in cui tali beni non venissero rinvenuti e non fosse (stato) quindi possibile apprenderli[8].

Il loro mancato rinvenimento (col conseguente verbale di pignoramento infruttuoso) non consentiva, infatti, il prodursi dell’effetto tipico del pignoramento, cioè quello di vincolarli al soddisfacimento del diritto di credito.

Non era quindi nemmeno possibile trascrivere al P.R.A. tale verbale di pignoramento, non avendo questo prodotto alcun mutamento o effetto sulla situazione giuridica dei beni e non prevedendo lo stesso art. 2693 c.c., il pignoramento infruttuoso tra gli atti trascrivibili al P.R.A.

L’introduzione del previgente testo dell’art. 521 bis c.p.c. ha quindi probabilmente inteso fornire una possibile soluzione in grado di ovviare a tale ipotesi e consentire quindi (almeno) la trascrizione del pignoramento.

Formalità pubblicitaria che ha sempre avuto una duplice funzione: quella di pubblicità notizia diretta ai creditori del debitore esecutato per rendere loro possibile la conoscenza dell'eseguito pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta; soprattutto la funzione di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi e costitutivi di diritti sul bene pignorato che fossero compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione[9].

Il che non è poco.

In quest’ottica potrebbe allora leggersi il nuovo inciso del primo comma dell’art. 521 bis c.p.c. come se preveda che le due modalità possano essere complementari o comunque compatibili e che quindi una volta che si sia pignorato il bene con le forme dell’art. 521 bis c.p.c. (assicurandosi così l’opponibilità dello stesso) sia ancora possibile procedere (prima del deposito dell’istanza di vendita) alla sua successiva apprensione/pignoramento, nelle forme di cui all’art. 518 c.p.c., ove si sappia ove rinvenirlo.

Il che costituirebbe un vero elemento di novità portato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del Decreto legge 27 giugno 2015 n. 83.

   

Incidenza sul compenso dell’U.G. della forma prescelta

Almeno per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo diversa da quella prevista dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c. non pare sia indifferente, quanto al compenso astrattamente dovuto all’ufficiale giudiziario, ricorrere all’una o all’altra species di pignoramento mobiliare di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Così come previsto dall’art. 122 comma 2 lettera a) del DPR 15/12/1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) il compenso spettante all’U.G. per il pignoramento è fissato:

“in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;”.

In base al successivo quarto comma:

“In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma (la metà di quelle previste dalla lettera a n.d.r.), calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo”.

Pare quindi che il presupposto per il sorgere del diritto alla percezione del compenso dell’U.G. nel caso in cui si sia proceduto ad un pignoramento nelle forme a suo tempo introdotte ex novo dall’art. 521 bis c.p.c. e il processo esecutivo si sia estinto o chiuso anticipatamente, maturi solo qualora si sia per lo meno proceduto alla stima del mezzo.

La percentuale prevista è infatti calcolata sulla minor somma tra il valore dei beni pignorati e quello del credito. Il che non può che presupporre l’avvenuta stima.

Non pare infatti che mancando uno dei due valori (quello di stima del mezzo) si possa applicare l’altro (il valore del credito). Non sapendosi poi nemmeno se l’autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio esista più, potrebbe addirittura opinarsi che il valore del mezzo sia pari a zero e quindi poiché inferiore a quello del credito, nulla spetti all’U.G. per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo diversa da quella prevista dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c.

   

La previsione espressa della possibilità di chiedere l’assegnazione

Costituisce un elemento certo di novità il neo introdotto penultimo comma (6 bis) dell’art. 521 bis c.p.c.[10] il quale prevede che:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”.

Fino ad oggi era discusso se l’assegnazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (così come quella di tutti gli altri beni mobili e mobili registrati) fosse ammissibile.

L’art. 538 c.p.c. nel testo modificato (a far data dal 1 marzo 2006) dalla L. 24 febbraio 2006 n. 52 non prevede infatti più, espressamente, la possibilità di domandare l’assegnazione disponendo l’immediata fissazione di un secondo incanto dopo quello infruttuoso precedente, il che ha indotto a ritenere che l’assegnazione non sia più possibile salvo che per i beni previsti dagli articoli 529, comma 2 c.p.c.[11] e fermo quanto stabilito dal successivo articolo 539 c.p.c.[12].

L’art. 505 c.p.c.[13], che parrebbe ammetterla, benchè inserito tra le disposizioni generali concernenti l’espropriazione forzata, del resto, consente l’assegnazione del bene ai creditori solo “nei limiti e secondo le regole contenute nelle successive norme”, e le norme del capo del codice dedicato all’espropriazione mobiliare presso il debitore non regola(va)no l’istituto se non nei ristretti limiti[14] di cui sopra.

Benchè il valore dei veicoli sia oggigiorno reperibile in diversi listini basati su rilevazioni statistiche, l’opinione preferibile non riteneva comunque che essi rientrassero tra quei “listini di mercato[15]” previsti dall’art. 529, comma 2, c.p.c.[16] poiché, non univoci e comunque privi di alcun carattere di ufficialità essendosi formati al di fuori di un mercato regolamentato con rilevazioni periodiche da parte di un ente pubblico o con funzioni pubbliche delegate o riconosciute (come le Camere di Commercio).

Il nuovo comma introdotto dall’art. 521 bis c.p.c. sembra però ora consentire espressamente l’assegnazione[17] anche di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e deve pertanto ritenersi costituire una delle ipotesi legislative in cui l’assegnazione è ammissibile in forza dell’art. 505 c.p.c.

Rimane tuttavia il dubbio di quale sia il valore[18] sulla base del quale procedere all’assegnazione e quale sia il momento[19] in cui si possa provvedere alla relativa istanza.

Se subito, come ammissibile ex art. 529, comma 2, c.p.c. per “le altre cose il cui valore risulta dal listino di Borsa o di mercato”[20], o solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita come stabilito dal secondo comma dell’art. 539 c.p.c. e come in origine previsto dall’art. 538 c.p.c.

Nonostante il silenzio sul punto del nuovo comma dell’art. 521 bis c.p.c. possa legittimare da un punto di vista letterale l’ipotesi più liberale l’ultima opzione sopra riportata è forse la più prudente alla luce della diversa natura (ed affidabilità) dei listini da cui risultano le valutazioni di autoveicoli e motoveicoli[21] ai quali, comunque, la nuova norma non fa alcun riferimento, non potendosi quindi dedurre alcuna loro equiparazione a quelli previsti dall’art. 529 c.p.c.

In ogni caso, pare certo che in caso di esecuzione delegata ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c. a un notaio, o a un avvocato, o a un commercialista sull’assegnazione, quando satisfattiva e quindi quando non preveda conguaglio (bene immediatamente attribuito al creditore a estinzione del credito senza alcun esborso a suo carico) questi professionisti non possano provvedere ma siano tenuti a trasmettere il fascicolo al G.E. affinché sia lui a disporla con provvedimento conclusivo della procedura.

In base al combinato disposto dell’art. 591 bis, comma 2, n. 7 e 590 c.p.c., almeno secondo un’interpretazione letterale, pare infatti esclusa la loro possibilità di provvedere a tale tipologia di assegnazione potendo essi solo pronunciarsi in merito alle domande di assegnazione-vendita o di assegnazione mista che pongano a carico dell'assegnatario l'obbligo di pagamento del prezzo o del conguaglio[22].



[1] Art. 521 bis c.p.c. previgente: “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonchè i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.” In dottrina GOBIO CASALI, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., ilcaso.it;

[2] Art. 521 bis c.p.c. vigente: “Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.”.

[3] In quanto muniti di targa e iscritti al pubblico registro automobilistico, istituito con regio D.L. 436/1927, e rientranti nelle definizioni di cui agli artt. 53, 54 e 56 cod. strada (d.lgs. 285/1992).

[4] Trib. Mantova 26 maggio 2015, ilcaso.it, confermato in sede di reclamo da Trib. Mantova, 17 luglio 2015 Altalex.com; Trib. Lagonegro 4 giugno 2015. In dottrina pare ritenere che finchè i beni non vengano consegnati non possa nemmeno iscriversi a ruolo la procedura esecutiva TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in il Corriere giuridico, 3/2015, 400.

[5] Mi pare si tratti di un caso unico di forma alternativa di pignoramento non prevista nel nostro ordinamento per alcun’altra tipologia di beni.

[6] Conforme, TEDOLDI, op. cit., 400. Contra, pare, CRISAFI, Guida al "nuovo" pignoramento dei veicoli dopo la marcia indietro della riforma, su StudioCataldi.it

[7] L’ufficiale giudiziario che si fosse quindi rifiutato di eseguire il pignoramento di un autoveicolo con le forme classiche del pignoramento mobiliare (una volta che il mezzo fosse stato rinvenuto) sulla base che le forme previste fossero esclusivamente quelle di cui all’art. 521 bis c.p.c., si sarebbe esposto a responsabilità, nel caso che il debitore non avesse consegnato (o avesse deteriorato) il bene che poteva essere tempestivamente pignorato ed eventualmente asportato.

[8] Non poteva del resto nemmeno demandarsi agli organi di polizia la ricerca di tali beni, essendo i loro poteri limitati all’ipotesi in cui avessero (autonomamente) accertato, nell’ambito della loro attività e dunque non perché incaricati da un giudice dell’esecuzione o tantomeno dal creditore o dall’U.G., la circolazione dei predetti mezzi. Anche l’aggiunta nel nuovo testo dell’art. 521 bis c.p.c. della previsione del loro rinvenimento da parte di tali organi di polizia (oltre a quella dell’accertamento della loro circolazione) sembra sempre dover essere letta come circoscritta ad eventi verificatisi durante lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, e che permanga quindi l’impossibilità di demandare loro le attività previste da tale norma.

[9] Cass. civ., 25 giugno 1977, n. 2733.

[10] La cui rubrica è, lo si ricorda, “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

[11] Art. 529, comma 2, c.p.c.: “Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione”.

[12] Art. 539 c.p.c.: “Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.”.

[13] Art. 505 c.p.c. (Assegnazione): “Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti”.

[14] Tassativi per Cass. civ., 7 maggio 1975, n. 1776.

[15] Per D’Onofrio, Commento al Codice di procedura civile, Torino, 1957, 99 si tratta dei mercuriali compilati dalle Camere di commercio.

[16] Contra, in giurisprudenza, Trib. Ascoli Piceno, 13 aprile 2008; Trib. Oristano, 18 gennaio 2013.

[17] Salvo il potere discrezionale del giudice di rigettare l'istanza quando reputi più vantaggioso disporre una nuova vendita (con l'onere di motivare il provvedimento), BONSIGNORI, voce Assegnazione forzata, Enc. Giur. Treccani. TEDOLDI, Vendita e assegnazione forzata, Digesto, Torino, par. 16.

[18] Esso sarebbe rimesso alla discrezionalità del giudice secondo BONSIGNORI, op. cit.

[19] Da cui deriva anche la qualificazione di assegnazione necessaria o successiva. De STEFANO, voce Assegnazione nell’esecuzione forzata, Enc. Dir., Milano, 1956, 277.

[20] De STEFANO, op. cit., 278. L’immediatezza di tale assegnazione sarebbe dovuta, secondo la relazione al progetto definitivo del c.p.c. (n. 350), alla necessità di evitare il pericolo di un'eccessiva svalutazione di cose, che hanno un valore pressoché certo, così BONSIGNORI, op. cit.

[21] Non si è a conoscenza di listini che riguardino i rimorchi.

[22] TEDOLDI, op. cit., par. 15-16.


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