Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 13/12/2008 Scarica PDF
Derivati OTC e incomprensibile svalutazione dell'autocertificazione del legale rappresentante della società acquirente
Ferdinando Bruno, Avvocato in Milano* Il presente
saggio è stato redatto per la rivista Il Corriere del Merito ed ivi è
pubblicato, 2008.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, sez. I, 16 luglio 2008 - Pres. Greco - Rel. Bazzo
In caso di acquisto di strumenti finanziari derivati non è ammissibile che la
qualifica di operatore qualificato della società acquirente sia connessa alla
sola dichiarazione per iscritto del legale rappresentante della medesima
società senza che sia verificato il possesso da parte della clientela dei
requisiti richiesti dall'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98
Il fatto e la questione
La sentenza in commento si occupa della violazione da parte degli intermediari
finanziari di una serie di doveri derivanti dalla normativa primaria e
secondaria della Consob, in merito alla vendita di prodotti derivati OTC a
clienti "corporate" posta in essere da banche. Relativamente a tale
attività, con provvedimento n. 16070 datato 1/8/2007 la Consob - a defezione
del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Banca A nonché di
alcuni dei propri esponenti aziendali, per violazione dell'art. 21, co. 1°
lett. d) del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell'art. 56 regolamento Consob n.
11522/98 - ingiungeva alla Banca A di pagare l'importo complessivo di 511.200,00 (somma delle singole
sanzioni), con obbligo di regresso nei confronti delle persone sopra indicate.
Con ricorso notificato alla Consob il 15 ottobre 2007, sia la Banca A sia gli
esponenti aziendali interessati proponevano opposizione dinanzi la corte
d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 195 del citato TUF, chiedendo
l'annullamento del provvedimento sanzionatorio (o in subordine la riduzione
delle sanzioni), con richiesta da parte della Banca A di restituzione
dell'importo pagato in esecuzione del provvedimento.
La Consob si costituiva, opponendosi all'opposizione svolta dalla Banca A.
Disposto lo scambio di memorie, ed intervenuta la Procura generale della
Repubblica (che concludeva per il rigetto dell'opposizione), all'esito della
discussione la Corte decideva con la sentenza riportata in epigrafe. Tra i vari
aspetti esaminati dalla Corte d'Appello veneziana, in questa sede ci si
concentrerà sul rigetto (si anticipa, infondato secondo lo scrivente) in merito
al motivo addotto dai ricorrenti relativo alla (effettiva) inesistenza di una
norma che imponga all'intermediario di verificare la correttezza e la
corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art.
31 del regolamento Consob, relativa alla qualifica di operatore qualificato1.
Tale fattispecie, anteriormente al recepimento nel nostro ordinamento della
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (la MiFID), è stato un
tema molto dibattuto e mai giunto ad una chiarificazione. Tale incertezza, come
è dimostrato dalla decisione de qua, continua a permeare le scelte della
giurisprudenza chiamata a decidere su giudizi sorti nella vigenza della
normativa ante recepimento della predetta MiFID.
La fattispecie rilevante: la vendita di derivati OTC
Il mercato finanziario dei nostri giorni sta sempre più condensandosi di
elementi di complessità strutturale, e di prodotti risultanti da azioni
ingegneristiche sempre più innovative dirette a soddisfare le sofisticate
esigenze degli operatori finanziari istituzionali. Tali risultati sono per lo
più ottenuti mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati2.
Come evidenziato dalla Consob "Il termine "derivati" indica la
caratteristica fondamentale di questi prodotti: il loro valore deriva
dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di
un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono
essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante"
del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni
matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il
risultato finanziario del derivato, anche detto "pay-off". I prodotti
derivati sono utilizzati, principalmente, per tre finalità: - ridurre il
rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o,
anche, hedging); - assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un
profitto (finalità speculativa); - conseguire un profitto privo di rischio
attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da
cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio)3.
I prodotti derivati comprendono options e swaps in diverse forme e con diversi
sottostanti; le operazioni in derivati generano strutture complicate la cui
vita media si allunga di giorno in giorno in un mondo dove, invece,
l'incertezza diventa un fattore rilevante. Le crisi cicliche dei diversi
mercati hanno dimostrato spesso l'inefficacia della maggior parte delle
previsioni che le istituzioni finanziarie hanno fatto, e sulle quali hanno
basato le loro decisioni di investimento e gli interventi sul mercato. Allo
stesso tempo i rischi derivanti non solo dalle operazioni in sé, ma soprattutto
dalla globalizzazione del mercato che genera un intreccio complicato ed elevato
di relazioni tra gli intermediari finanziari, aumentano a ritmi sostenuti. Si
veda ad esempio la recente crisi del mercato dei "subprime mortgages"
che ha provocato notevoli difficoltà ad alcuni "Hedge Funds" ed ha
fatto emergere un rischio di "crash" sistemico4.
Ora, oggetto della corposa giurisprudenza su tali strumenti finanziari (e della
decisione in questa sede esaminata) sono spesso contratti derivati sui tassi di
interesse e valute negoziati OTC (acronimo di Over The Counter), e cioè sul
Mercato Non Regolamentato che offre minori garanzie e tutele rispetto alle
negoziazioni svolte sul Mercato Regolamentato caratterizzato, quest'ultimo,
dall'esistenza di regole riguardanti i soggetti che vi operano, coloro che vi
esercitano il controllo, i beni oggetto degli scambi, la struttura dei
contratti e le modalità di formazione dei prezzi, nonché quelle di regolamento
dei beni, se previsto. I derivati negoziati nei mercati regolamentati sono
pertanto di tipo standardizzato, vale a dire con caratteristiche omogenee quanto
a prezzo, ammontare unitario, scadenza e termini di consegna5.
Nei mercati OTC, invece, i contratti sono perfezionati sulla base delle
esigenze dei soggetti contraenti che ne stabiliscono liberamente le varie
peculiarità (importo, scadenza, tempistica, ecc.) 6.
Ora, con la sottoscrizione di "contratti OTC", il cliente
sostanzialmente si autocertifica "operatore qualificato" con
conseguenze rilevanti in termini di limitazione delle tutele in quanto agli
operatori che si dichiarano "qualificati" si disapplicano alcune
norme del Regolamento Consob relative ai conflitti di interesse, alle
informazioni che gli intermediari finanziari devono fornire prima della stipula
e durante il contratto nonché le norme relative alle "operazioni non
adeguate" all'investitore che, in presenza di operatori "non
qualificati", gli intermediari devono astenersi dall'effettuare7. Il punto
merita un approfondimento.
L'Operatore qualificato
Le disposizioni8 che disciplinano la fattispecie dell'operatore qualificato9 si
rinvengono nella normativa primaria costituita dal TUF e dalla normativa
secondaria rappresentato dal Regolamento n. 11522/1998 di attuazione del TUF,
concernente la disciplina degli intermediari (Regolamento Intermediari). In
merito al primo, si rileva come l'articolo 6, comma 2 del TUF preveda che
"La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti
esigenze di tutela deglI investitori connesse con la qualità e l'esperienza
professionale dei medesimi, disciplina con regolamento: a) le procedure, anche
di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze
degli ordini e delle operazioni effettuate; b) il comportamento da osservare
nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre
al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del
risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel
rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr; c) gli obblighi informativi
nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare
interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e
gli altri servizi disciplinati dalla presente parte".
In esecuzione della suindicata previsione, l'articolo 31 del Regolamento
Intermediari, rubricato "Rapporti tra intermediari e speciali categorie di
investitori", individua una serie di soggetti che vengono considerati
operatori qualificati, tra cui, quale categoria residuale, include "ogni
società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente
dichiarata per iscritto dal legale rappresentante"10.
La conseguenza dello status di operatore qualificato è rappresentata dalla
disapplicazione, nei confronti di tali soggetti, di una serie di regole di
condotta previste per gli intermediari finanziari espressamente individuati dal
summenzionato art. 3111, traducendosi nella disapplicazione, nei confronti
degli operatori qualificati, inter alia: (i) delle norme relative al conflitto
di interessi, (ii) della disciplina delle informazioni tra intermediari e
investitori e viceversa, (iii) della normativa sull'adeguatezza delle
operazioni, (iv) della disciplina del contratto con gli investitori, fatta
eccezione per il servizio di gestione, (v) la normativa sulla best execution.
Giova ribadire che il principio che sta alla base della disapplicazione delle
disposizioni sopra indicate è contenuto nel suesposto art. 6, comma 2 TUF, in
base al quale le regole di comportamento cui gli intermediari sono tenuti
devono essere graduate tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli
investitori, connesse alla loro "qualità ed esperienza
professionale": è d'altronde intuitivo come trattare un investitore che
possieda un buon livello di esperienza e conoscenza della attività in strumenti
finanziari come un cliente "comune" può risolversi nell'applicazione
di regole non necessarie e, per tale via, costituire fonte di rigidità
operative e di incremento dei costi di intermediazione12.
Alla base di quanto sopra vi è il fatto che il sistema normativo distingue e
valorizza un principio liberistico: il mercato dei prodotti finanziari è, di
per sé, mercato ad alto rischio. La piena razionalità dell'agire, da parte di
un soggetto, all'interno di esso dipende anche (e per alcuni essenzialmente)
dalla presenza o meno di asimmetrie informative. La legge presume che
l'operatore qualificato non presenti asimmetrie informative - data la sua
specializzazione e la sua professionalità - laddove, invece, nel caso di un
operatore non qualificato, la legge presume l'esistenza di asimmetrie
informative13.
Rielaborando le suesposte previsioni regolamentari emerge, dunque, che nella
prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari si rapportano con
categorie non omogenee di clienti, i quali normalmente presentano un grado di
consapevolezza differente, anche in rapporto alle caratteristiche professionali
proprie di ciascuno: sul piano normativo, si distingue, di conseguenza, tra
operatori non qualificati (in prevalenza, le famiglie, la c.d. clientela
retail) e operatori qualificati, nell'ambito dei quali un particolare ruolo
rivestono gli operatori c.d. istituzionali (banche, società di intermediazione
mobiliare, società di gestione del risparmio, ecc.), soggetti che, a vario
titolo, operano nel settore finanziario e che, quindi, tipicamente possiedono
elevati requisiti di esperienza e professionalità. Alla categoria degli
operatori qualificati, inoltre, può appartenere qualsiasi società o persona giuridica
in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni
in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
rappresentante14.
La giurisprudenza sul bistrattato operatore qualificato
Particolare attenzione, in un'ottica prevalentemente critica, è stata posta da
giurisprudenza e dottrina a quella categoria di operatori qualificati15
individuata in ragione di un'autodichiarazione16: tale previsione è ricognitiva
di una palese lacunosità della norma de qua, in quanto il Legislatore, non ha
dato indicazioni approfondite ed efficaci per la definizione e l'individuazione
del perimetro della categoria degli operatori professionali autocertificati,
limitandosi a dare una generica indicazione a riguardo delle caratteristiche
che il soggetto dichiarante dovrebbe avere.
La summenzionata lacunosità si è risolta nel corretto atteggiamento delle Corti
italiane le quali, in mancanza di precise linee guida da parte del Legislatore
domestico, hanno giustamente interpretato la norma nell'unico modo plausibile,
i.e. attribuendo una piena efficacia alla dichiarazione del soggetto
qualificatosi come operatore qualificato.
Secondo tale corrente giurisprudenziale, in presenza di dichiarazione scritta
attestante tale possesso, resa dal legale rappresentante della società, e
quindi dal soggetto maggiormente titolato a garantire a terzi la
"competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari" richiesta dal predetto art. 31, n. 2 ultima parte Reg Consob
n. 11522/98, la Banca non ha l'onere di operare alcuna altra verifica e, di
conseguenza, automaticamente i suoi rapporti con l'investitore vanno impostati
in termini diversi rispetto ai rapporti con gli investitori non qualificati,
con conseguente inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 27,28,29, 61 e 63
del citato Reg. Consob.17.
Difficilmente comprensibile, stante la chiarezza del dettato normativo, appare
l'atteggiamento di quella parte della giurisprudenza la quale, invece, pur
ammettendo che il dato testuale consente al legale rappresentante di rilasciare
una dichiarazione ad effetto liberatorio per la banca in relazione ad obblighi
su di essa normalmente incombenti, partendo dal presupposto che la norma
primaria (art. 6, comma 2°, TUF) demanda alla Consob di disciplinare, tra
l'altro, il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori
"tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi",
ritiene che gli intermediari debbano, anche in questo caso, concretamente
verificare l'effettivo grado di esperienza degli investitori18.
In particolare, secondo tale indirizzo, se è vero che, sulla base della
predetta norma, non può essere demandato all'intermediario l'onere di accertare
con specifiche indagini - caso per caso - la veridicità di quanto attestato dal
legale rappresentante, in virtù del principio dell'effettività della tutela
dell'investitore, è necessario che la dichiarazione non sia indeterminata ma
contenga l'elencazione di fatti (non di opinioni) effettivamente indicativi di
tale competenza e di tale esperienza.
Tale posizione, giova ribadirlo, secondo la nostra opinione non è affatto
condivisibile; invero, la Consob proprio in ossequio della norma primaria di
cui al citato art. 6, ha individuato nell'art. 31 tre distinte categorie di
"operatori qualificati":
1) persone e società che si presumono essere tali in forza della specifica
attività esercitata (intermediari autorizzati, società di gestione del risparmio,
fondi pensione, ecc..);
2) persone fisiche che per essere considerate tali devono documentare di essere
in possesso di determinati requisiti (es. promotori finanziari);
3) società e persone fisiche che per essere considerate tali devono dichiarare
per iscritto di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in
materia.
Il tenore letterale della norma e la differente disciplina prevista per le
persone fisiche e le società e persone giuridiche non rientranti nella prima
categoria porta ad escludere che anche per queste ultime il possesso dei
requisiti di operatore qualificato debba essere documentato.
Di conseguenza, riteniamo che gli operatori finanziari nel caso sub. 3 non
abbiano l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza del possesso della
specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari dichiarata dal legale rappresentante della società.
Invero poiché la stessa norma, reputando il legale rappresentante della società
un soggetto particolarmente qualificato per il ruolo ricoperto, gli attribuisce
il potere di attestare certe sue conoscenze tecniche (senza l'obbligo di
documentarle) ai fini di escludere l'adozione delle normali cautele previste
per gli investitori che non hanno tali ruoli, non si può svuotare di
significato la predetta dichiarazione e prevedere (in contrasto con il dato
normativo) una (diversa) e più rigorosa tutela a sostegno di un soggetto che si
presenta oggettivamente (per la carica) e soggettivamente (per la dichiarazione
in sé) come del tutto consapevole dei rischi insiti nell'operazione19.
Ciò è stato correttamente evidenziato, per esempio, nel caso delle banche, dove
la giurisprudenza ha correttamente rilevato come l'istituto bancario non può
farsi carico di alcuna indagine ricognitiva dell'esistenza di un'effettiva
esperienza in capo al soggetto che si dichiara operatore qualificato, atteso
che: "non può sottacersi l'indubbio limite di una siffatta disposizione
normativa nella parte in cui affida ad una dichiarazione autoreferenziale la
individuazione di un "operatore qualificato", soprattutto ove si
consideri che da tale qualificazione discendono conseguenze rilevantissime sul
piano delle norme di protezione dell'investitore; nondimeno non appare
ragionevole ipotizzare che l'accertamento in concreto di un requisito dai così
incerti confini (essere la controparte contrattuale "in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari") debba essere rimesso alla Banca piuttosto che al prudente
apprezzamento del legale rappresentante della società (soggetto che, in quanto
investito del potere di rappresentanza della persona giuridica è, per legge,
idoneo ad impegnarne la volontà) il quale potrà essere chiamato a rispondere
nei confronti della società da lui amministrata ove abbia reso dichiarazioni
false ovvero negligentemente stimato sussistenti requisiti di professionalità e
competenza in capo all'ente che rappresenta"20.
Di egual tenore una serie di ulteriori pronunce giurisprudenziali, in cui si è
affermato come "non sembra al riguardo condivisibile la valutazione di
irrilevanza della dichiarazione suddetta (di operatore qualificato) manifestata
dall'attrice posto che l'art. 31 Reg. Consob espressamente prevede che vada
riconosciuta la qualifica di operatore qualificato al soggetto giuridico il
quale dichiari di possedere specifica preparazione in strumenti finanziari:
tale dichiarazione ... esonera l'altro contraente dall'effettuare ulteriori
verifiche sull'effettivo possesso delle specifiche competenze del
cliente"21 ; inoltre, nel caso di dichiarazioni rilasciate dal legale
rappresentante della società e quindi dal soggetto maggiormente titolato a
garantire a terzi la "competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari" richiesta dall'art. 31 2° comma ultima parte Reg.
Consob 11522/98; alla luce di tali dichiarazioni la banca non aveva l'onere di
operare alcuna altra verifica e i suoi rapporti con l'investitore venivano ad
essere impostati in termini diversi rispetto ai rapporti con gli investitori
non qualificati"22. Sempre in riferimento agli istituti bancari, il
Tribunale meneghino ha correttamente asserito che "non spettava alla Banca
verificare il possesso o meno del requisito, anche perché, altrimenti operando,
si svuoterebbe di significato l'art. 31, escludendo la responsabilità proprio
di colui che sottoscrive la dichiarazione"23.
Conclusioni
La sentenza qui esaminata rappresenta l'ennesima decisione di quella corrente
giurisprudenziale che, al fine di tutelare il cliente nella fase patologica
dell'acquisto di derivati OTC, tenta di svilire il dettato normativo del
proprio chiaro ed inopinabile contenuto, al fine di tramutarlo, in sostanza, in
una previsione assolutamente vacua.
Invero, riteniamo che non possa essere plausibile far ricadere le conseguenze
della lacunosità24 della predetta previsione sui soggetti che interagiscono con
tale categoria di operatori qualificati: più esattamente, non si può richiedere
agli altri operatori del mercato di effettuare alcuna indagine in relazione
all'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo status di qualificato.
La lacunosità25 della norma è stata evidenziata anche dalla dottrina, che non
ha mancato di evidenziare come, nello specifico, la norma posta dall'ultima
parte del 2° comma dell'art. 31 Regolamento Emittenti difetti in toto di
qualsivoglia parametrazione oggettiva, in grado di fornire una qualche solidità
ulteriore alla dichiarazione del rappresentante legale della società o ente che
intende acquistare valori mobiliari ad alto rischio e, che di fronte al
possibile (e pericoloso) affievolimento delle forme di tutela dell'investitore,
si capisce bene quanto sia cruciale poter contare su una definizione normativa
di operatore qualificato sufficientemente chiara e adeguata rispetto alla ratio
degli esoneri di disciplina previsti dalla norma primaria, definizione che,
però, non sembra di poter vedere nel dato letterale dell'ultima parte dell'art.
31 comma 2, Regolamento Intermediari26.
A riguardo, non possiamo condividere l'opinione di quella parte della dottrina
che ritiene che nella prassi gli intermediari finanziari facessero firmare la
dichiarazione in un modo semplicistico27: i soggetti operatori qualificati
hanno sempre le conoscenze idonee a valutare le conseguenze di un investimento
in strumenti finanziari derivati, e concedere loro il diritto di
"rinsavirsi" (a detrimento degli intermediari finanziari coinvolti
nella transazione) soltanto nella eventuale fase patologica di tale investimento
significherebbe scardinare una parte importante dell'impianto normativo del
mercato dei capitali.
Alcun dubbio aleggia sul fatto che la sostanza della previsione regolamentare
non risiede, pertanto, nel fatto che il legale rappresentante abbia dichiarato
che la società è operatore qualificato, quanto nel fatto che la società sia
realmente in possesso di quelle competenze e qualità. La dichiarazione del
legale rappresentante, in conclusione, ha, secondo le previsioni della norma in
parola, la funzione di manifestare all'esterno attraverso una dichiarazione
ricognitiva redatta per iscritto, uno status che sussiste nella società e che
il legale rappresentante si limita a rendere percepibile all'esterno, ma non è,
né può essere, attribuito da quest'ultimo28.
Per questo, non può assolutamente essere accettata la possibilità, anche
eventuale, la valutazione di irrilevanza della dichiarazione suddetta posto che
l'art. 31 .Reg. Consob espressamente prevede che vada riconosciuta la qualifica
di operatore qualificato al soggetto giuridico il quale dichiari di possedere
specifica preparazione in strumenti finanziari: tale dichiarazione, esonera
ineluttabilmente l'altro contraente dall'effettuare ulteriori verifiche
sull'effettivo possesso delle specifiche competenze del cliente.29
Quindi, posto che si è in presenza di dichiarazioni rilasciate dal legale
rappresentante della società e quindi dal soggetto maggiormente titolato a
garantire a terzi la "competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari.." richiesta dall'art. 31, n. 2 ultima parte Reg
Consob n. 11522/98, alla luce di tali .dichiarazioni la banca non ha mai (e non
può esserle imputato) l'onere di operare alcuna altra verifica e i suoi
rapporti con l'investitore venivano ad essere impostati in termini diversi
rispetto ai rapporti con gli investitori non qualificati.30
Quanto sopra è stato confermato dalla medesima Consob, che ha espressamente
evidenziato come "fermi restando i principi generali di cui si è detto, le
norme di comportamento più di dettaglio fissate in via regolamentare dalla
Consob possono essere in parte disapplicate qualora gli intermediari si trovino
ad interagire con clienti classificabili come "operatori
qualificati". In questa sede preme sottolineare che gli intermediari
possono classificare come "operatore qualificato" una persona
giuridica, quale un'impresa non finanziaria o un Ente locale, qualora il legale
rappresentante della stessa attesti per iscritto il possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari. La
ratio della norma che consente di classificare una persona giuridica come
"operatore qualificato" sta nell'esperienza e nella capacità
organizzativa che la legge presume esistente in tali soggetti e che li rendono
idonei a negoziare con l'intermediario senza un particolare "bisogno di
protezione". 31
1) Su cui: Bruno - Rozzi, Il destino dell'operatore qualificato alla luce della
MiFID, in Società, 2007, 277 ss.; Chionna, L'accertamento della natura di
" operatore qualificato " del mercato finanziario rispetto ad una
società, 2005, n. 1, p. II-38, Banca borsa e titoli di credito; D'arcangelis,
Intermediari finanziari - Disciplina degli « operatori qualificati »: status
quo e riforme in atto, Amministrazione & Finanza 2005, n. 14, p. 58;
Rimini, Contratti di swap e operatori qualificati, 2004, n. 5, p. II-532,
Giurisprudenza Commerciale; Targetti, Eurosim: il nuovo « statuto » degli
operatori qualificati, Amministrazione & Finanza, 1997, n. 23, p. 50.
Sartori, Gli swap, i clienti corporate e la nozione di operatore qualificato,
in www.dirittobancario.it; Annunziata,
Intermediazione mobiliare e rapporti semplificati con operatori qualificati, in
questa Rivista, n. 4/1995, 470 e ss.; Giovannoni, La nozione di "operatore
qualificato" sul mercato finanziario: limiti dell'attuale assetto
normativo, in Studi & Commenti, IV.6 - giugno 2005, reperibile in http://www.dircomm.it/2005/n.6/01.html; R. Lener, Forma
contrattuale e tutela del contraente "non qualificato" nel mercato
finanziario, Milano, 1996.
2) Bruno - Rozzi, Il destino dell'operatore qualificato alla luce della MiFID,
in Società, 2007, 277 ss..
3) Consob, I principali prodotti derivati - elementi informativi di base,
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/index.html
4) Sui derivati: Nassetti, I derivati del credito, aspetti civilistici,
contabili e fiscali, 2001, Giuffrè;; ID, Derivati del credito e fondi comuni:
gli ultimi aggiornamenti, in Bancaria n°1, 2000; ID, I derivati di credito e i
gestori del risparmio: fondi comuni, fondi pensione, assicurazioni, in Bancaria
n°11, 1999; Drago, Gli strumenti di copertura del rischio di credito: economia,
tecnica e profili di regolamentazione prudenziale, in Banca, impresa e società
n°1, 2000; ID, I credit derivatives: Il mercato e gli strumenti, in Sironi, I
derivati per la gestione del rischio di credito, Giuffrè; 1999; ID, I credit
derivatives: funzionamento e opportunità dal loro utilizzo, in Forestieri,
Corporate & Investment banking, 2000, Egea; ID, Il pricing dei credit
derivatives, in Sironi, I derivati per la gestione del rischio di credito,
1999, Giuffrè.
5) Minutolo, I Derivati Finanziari: Futures e Forwards, Interest Rate Swap ed
Options. Definizioni. Analisi del debito. Supporto normativo. Best Execution.
Ruolo della banca. In http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070709.htm
6) Minutolo, I Derivati Finanziari: Futures e Forwards, Interest Rate Swap ed
Options. Definizioni. Analisi del debito. Supporto normativo. Best Execution.
Ruolo della banca. In http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070709.htm
7) Minutolo, I Derivati Finanziari: Futures e Forwards, Interest Rate Swap ed
Options. Definizioni. Analisi del debito. Supporto normativo. Best Execution.
Ruolo della banca. In http://www.tidona.com/pubblicazioni/20070709.htm
8) Ogni riferimento alla normativa menzionata nel presente lavoro concerne la
disciplina vigente ante recepimento della MiFID in Italia.
9) Tale categoria è stata già oggetto di disciplina dell'articolo 13 della
delibera Consob n. 5387 del 1991 e modificata dall'articolo 11 della delibera
Consob n. 8850 del 1994. Sul punto si veda Annunziata, Intermediazione
mobiliare e rapporti semplificati con operatori qualficati, in questa Rivista,
n. 4/1995, 470.
10) "Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati,
le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie
di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in
vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra,
le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati
regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107
e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori
finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di
professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione
mobiliare, le fondazioni bancarie".
11) "A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e
salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e
operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27,
28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e
3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39,
40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere
b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62".
12) Associazione Bancaria Italiana (ABI) "La gestione del rischio nelle
piccole e medie imprese e negli enti locali", 18 gennaio 2005, http://eco.uninsubria.it/webdocenti/carlotta/materiali04-
05/AudizioneABI_CommFinanze_Camera_18gen2005.pdf
13) Giovannoni, cit.
14) Così il Dott. Antonio Rosati (Consob) - audizione del dinanzi la VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati - "Indagine conoscitiva
sulle problematiche relative alla diffusione di strumenti finanziari
derivati" disponibile in http://www.consob.it/main/documenti
/Pubblicazioni/Audizioni/audizione_rosati12012005.htm?hkeywords=&docid=10&page=0&hits=
60&nonewsearch=1
15) Sulla nozione di operatore qualificato: Sangiovanni, Contratto di swap e
nozione di operatore qualificato, in Contratti, 12/2007, 1096. Comporti, I
conflitti di interesse nella disciplina comunitaria dei servizi finanziari, in
Dir. banca e merc. fin., 2005, I, 593 ss.; Enriques, L'intermediario in
conflitto d'interessi nella nuova disciplina comunitaria dei servizi
d'investimento, in Giur. comm., 2005, I, 844 ss.; Enriques, Dum Romae
consulitur... verso una nuova disciplina comunitaria del conflitto d'interessi
nei servizi d'investimento, in Banca impresa società, 2004, 447 ss.; Frumento,
La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di
investimento nella Direttiva Mifid, in questa Rivista, 2007, 583 ss.; Recine,
La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari(MIFID): nuove
regole sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza, in Dir. banca e merc.
fin., 2006, I, 303 ss.; Sangiovanni, Gli obblighi informativi delle imprese di
investimento nella più recente normativa comunitaria, in Dir. com. scambi int.,
2007, 363 ss.; Id., Operazione inadeguata dell'intermediario finanziario fra
nullità del contratto e risarcimento del danno alla luce della direttiva MiFID,
in questa Rivista, 2007, 243 ss.
16) Per un'analisi approfondita, si vede Chionna, cit.
17) Corte d'Appello di Milano, Sez. 1° Civile Pres. Marescotti, Rel Boiti,
27.9.2007; Trib. Milano, Sez. 6° Civile - Pres Bernardini Rel Puliga
11/20.7.2006; Trib. Milano Sez. 6° Civile - Pres. S. Di Blasi, Rel. M. Del
Prete 6 aprile 2005; Trib. Milano 2/3 aprile 2004, G.D, Ranieri in Giur Comm.,
2005, II, 36
18) Trib. Torino 18.9.2007 n.5930 Pres. Oberto, Rel S. Rossi; Trib. Novara
sent. N.23 del 18.1.2007 Pres. Di Oreste rel. Conca.
19) Tribunale di Venezia 25 ottobre 2007 - Pres. R. Zacco, Est. Marina
Caparelli.
20) Tribunale di Milano, Sez. VI Civile - G.U. Dr. C.R. Raineri - 2 aprile
2004.
21) Tribunale di Rimini, ord, 29 marzo 2005.
22) Tribunale di Milano, sent. 6 aprile 2005.
23) Tribunale di Milano, sent., 22 giugno 2005. Dello stesso tenore, Tribunale
di Mantova, sent., 9 giugno 2005, in cui viene confermata la validità e la
produzione di effetti giuridici della dichiarazione del legale rappresentante
anche se viene ulteriormente suffragata da valutazioni di elementi oggettivi
qualificanti l'impresa, quali capitale sociale, volume di ricavi e numero delle
precedenti operazioni in strumenti finanziari derivati perfezionate.
24) Su cui: Bruno - Rozzi, Il destino dell'operatore qualificato alla luce
della MiFID, in Società, 2007, 277 ss..
25) Il problema risiede, quindi, nella predetta lacunosità normativa che si
riscontra nel requisito troppo generico della "specifica competenza ed
esperienza". A tal proposito non vi è dubbio che sussista il rischio che
la dichiarazione in argomento divenga una mera clausola di stile e di fatto
venga svuotata del suo contenuto di garanzia. Peraltro si può aggiuntivamente
osservare che la ratio che sta alla base dell'art. 31 del Regolamento
Intermediari dovrebbe, come visto in precedenza, potersi raccordare
sistematicamente con la disciplina del TUF: una disciplina che risulta di fondo
ispirata dall'obiettivo di limitare, soltanto in casi tassativi e dunque
eccezionali, un sistema di tutela in linea di principio previsto per tutti i
clienti degli intermediari abilitati. Così Rimini, Contratti di swap e
«operatori qualificati», commento a Trib. Milano 3 aprile 2004 (ord.), in Giur.
Comm., II, 2004, pagg. 538.
26) Chionna, cit. p. 41.
27) Sangiovanni, Contratto di swap e nozione di operatore qualificato, in
Contratti, 12/2007, 1096 che evidenzia come: "Prima di passare all'esame
analitico degli elemento costitutivi della nozione di operatore qualificato, è
utile premettere che - nella prassi - succede abbastanza frequentemente quanto
segue. Gli intermediari finanziari non hanno interesse ad avere come
controparti operatori non qualificati. In questo caso, difatti, sono
assoggettati - per effetto delle disposizioni regolamentari - a precisi
obblighi informativi nei confronti degli stessi. La banca dunque, senza fornire
troppe spiegazioni, suggerisce alla società o persona giuridica di
sottoscrivere una dichiarazione in cui autocertifica di essere «in possesso di
una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari». Il testo di tale autocertificazione viene di norma predisposto
dagli stessi intermediari, i quali - talvolta - si avvalgono per la sua predisposizione
di consulenti esterni. Gli amministratori delle società che si vedono proposto
il contratto derivato di norma non verificano con attenzione il contenuto
dell'autocertificazione che sottoscrivono. Alle imprese interessa la finalità
essenziale del contratto che vanno a sottoscrivere (che dovrebbe essere la
riduzione di certi rischi) e, di regola, i rappresentanti legali delle stesse
non si concentrano sul significato esatto di tutte le dichiarazioni che firmano
nel contesto della sottoscrizione del contratto. L'autocertificazione viene
quindi non raramente sottoscritta senza sapere quali siano i suoi effetti
giuridici. Quando poi il contratto comincia a causare delle perdite alla
società o persona giuridica, le imprese contestano agli intermediari finanziari
di non essere state adeguatamente informate. A quel punto le banche, dal canto
loro, eccepiscono che non erano obbligate a informare poiché avevano a che fare
con operatori qualificati".
28) Bruno Inzitari, Strumentalità e malizia nella predisposizione e raccolta
della dichiarazione di operatore qualificato, in www.ilcaso.it, II, 87, che
evidenzia altresì che "Del resto la dichiarazione del legale
rappresentante non può che essere strettamente ricognitiva di quella che è la
realtà organizzativa e professionale della società, in quanto con tale
dichiarazione è pacifico che non si dispone di diritti della società bensì si
rende possibile ai terzi conoscere una realtà interna alla società".
29) Tribunale di Rimini - Giudice designato Dr. Federico Guido - 25 marzo 2005.
(200) in www.ilcaso.it, I, 200.
30) Tribunale di Milano, Sez. 6° Civile - Pres. S. Di Blasi, Rel. M. Del Prete
- 6 aprile 2005.
31) VI Commissione "Finanze" della Camera dei Deputati
"Problematiche relative al collocamento di strumenti finanziari
derivati", Audizione del Direttore Generale della CONSOB Dott. Massimo
Tezzon. www.consob.it
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