Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/08/2010 Scarica PDF
Le International Public Exchange Offers e gli investitori italiani
Ferdinando Bruno, Avvocato in MilanoSommario: 1.
Il funding internazionale di banche e soggetti corporate - 2. La decisione di
ristrutturare un Eurobond e le varie opzioni dell'emittente: le public exchange
offer - 3. Le criticità del mercato italiano in caso di international pulbic
exchange offer - 4. L'opinione degli operatori internazionali - Un caso
concreto: il restructuring del bond della British Airport Authority - 5. La
Comunicazione Consob n. 9034174 del 16 aprile 2009 - 6. La modifica del
Regolamento Emittenti ed il Decreto Legislativo del 18 Settembre 2009.
1. Il funding internazionale di banche e soggetti corporate
All'interno del mercato dei titoli obbligazionari si è soliti distinguere tra
mercato domestico e mercato internazionale.
Il mercato domestico raggruppa le obbligazioni emesse da emittenti italiani,
regolate dalla legge italiana e collocate in misura prevalente in Italia; il
mercato internazionale delle obbligazioni è invece costituito da emissioni in
larga parte collocate al di fuori del paese di residenza dell'emittente,
distribuite di solito attraverso un sindacato di collocamento, quotate su uno o
più mercati borsistici.
La seconda fattispecie ha assunto sempre più crescente rilevanza, atteso che,
tra le varie strategie di funding, è usuale che le società o le banche
utilizzino emissioni di bonds nel mercato internazionale, cui si accede
attraverso l'emissione di Eurobond2: questa è normalmente un'obbligazione
assoggettata ad una normativa diversa rispetto a quella cui è sottoposto
l'emittente (la prassi di mercato riconosce la legge inglese).
Il mercato degli Eurobond è denominato euromercato (o euromarket), la cui
definizione è la seguente:"The prefix "Euro" indicates a type of
transaction which is conducted offshore and involves lenders or borrowers from
countries other than that of the currency of denomination. The markets are
primarily the Eurobond, Eurocredit and Eurodollar markets. Eurobonds are
corporate bonds in U.S. dollars or other currencies, which are sold outside the
country whose currency is used"3.
Si rileva come, di norma, gli Eurobonds sono emessi nell'ambito di un EMTN
Programme, che può essere definito come una "piattaforma documentale"
(sviluppata con l'assistenza di una banca in funzione di Arranger del programma
stesso) che permette ad un emittente di effettuare più operazioni di
finanziamento obbligazionario sulla base di una documentazione quadro (in
primis, un unico prospetto informativo4) e di procedure predefinite, in maniera
flessibile e con carichi amministrativi e costi ridotti.
2. La decisione di ristrutturare un Eurobond e le varie opzioni dell'emittente:
le public exchange offer
Di regola, in assenza di eventi particolari, l'obbligazione "dura"
per tutta la propria "vita", pagando gli interessi e scadendo alla
c.d. maturity date: tuttavia, non sempre ciò accade.
È frequente che un emittente decida di ritirare dal mercato le obbligazioni
precedentemente emesse e non ancora scadute (i) riacquistandole, ovvero (ii)
sostituendole con obbligazioni di nuova emissione (appositamente emesse a
servizio di tale sostituzione).
In merito alle motivazioni giuridiche/economiche che possono spingere un
emittente a riacquistare le proprie obbligazioni prima della scadenza o a
sostituirle, si riporta quanto evidenziato dalla migliore dottrina
anglosassone5: "Why might an issuer want to repurchase its bonds before
their maturity date, or exchange them for new bonds? There a number of possible reasons: (i) to simple desire to reduce
outstanding debt; (ii) to take advantage of market conditions by replacing
existing expensive or inappropriate borrowings with cheaper and more
appropriate borrowings;
(ii) to remove bonds which contain inconvenient or problematic covenants;
(iii) in the case of high-yeld issues, the terms of the bonds commonly oblige
the issuer to make a tender offer where there has been a change of control or a
major disposal; (iv) in the case of an exchange offer, to substitute another
company as the debtor (for example, as part of group restructuring6) in
circumstances not catered for by substitution provisions".
Come anticipato, una delle soluzione per sostituire le obbligazioni non
scadute7 è invece quella della c.d. offerta pubblica di scambio, ovvero, nel
mercato internazionale, la public exchange offer, dove: "The issuer (or an
affiliate) offers to the holders to purchase their bonds in exchange for new
bonds. Similar permutations are seen to those for tender
offers, in that the manner of determining the exchange rate can be either
specified in advance or calculated on a "Dutch auction" basis, and
the offer might be to exchange "any and all" of the existing bonds or
only up to a specified amount. An exchange offer, for regulatory reasons, will
typically exclude bondholders in certain jurisdictions from being able to take
part in the exchange offer, and such bondholders may instead be "cashed
out" at a price equivalent to the value of the new bonds into which their
existing bonds would otherwise have been exhanged"8. Trattasi, quindi,
come anticpato in precedenza, di un'offerta di nuovi titoli di debito verso
titoli di debito in circolazione, c.d. outstanding; si rileva come una
motivazione per una debt for debt offer "hinges on the fact that in many
debt for debt offers, the new claims are senior to the existing claims, Roe
(1987), Gertner and Sharfstein (1991), and Coffee (1990) have argued that offering
senior claims is a way of expropriating bondholders. When senior claims are
offered, bondholders face a kind of prisoners' dilemma. If they don't tender,
their bonds decline in value as the tendering bondholders jump priority. If
they tender, they must accept a senior bond with a lower face value than that
of their general bond. In contrast, when equity is offered for debt, a holdout
problem is created because as bondholders tender their bonds for stock the
untered bonds increase in value. Thus, it may be argued that bondholder wealth
expropriations in debt for debt offers lead to the observed stockholder gains.
Whether offering senior claims is expropriative or not is an empirical issue.
The expropriation argument implies that the bondholders are worse off with a
senior debt for junior debt exchange and one would expect to see a decline in
bond prices on the announcement of the offer. However, we find a positive
return to bondholders on the announcement of offers that involve an increase in
priority. While these tests are not exhaustive, they indicate that senior debt for
junior debt offers many not be as coercive as many legal scholars have
indicated"9.
Una public exchange offer non è una mera sostituzione di strumenti finanziari
di debito emessi da un soggetto, in quanto tale operazione ha ulteriori effetti
(positive), per il medesimo emittente, atteso che: "Regardless of the type
of debt security offered, one might argue that the capital market would respond
favorably to a debt for debt offer because it indicated that management
believes the firm can support this level of debt. This would also imply that
the capital market would also respond favorably to a reorganization of private
debt where the bank accepts new debt rather than stock"10.
La public exchange offer può assumere diverse modalità, sino ad avere ad
oggetto strumenti convertibili in equity: "Companies facing banckruptcy
often ask creditors to exchange debt for convertible stock notes. Since a
company is in dire financial condition when negotiating these options, the
bondholder often has little choice but to accept. Still, offers are made in an
attempt to achieve a settlement that will be acceptable to the bondholders. It
is important that the convertbile investor evaluate the terms in detail before
arriving a decision to accept the offer"11; inoltre: "As a general
rule, exchange offer allowing for increased equity participation should be
accepted by convertible bondholders, while offers to exchange convertible bonds
for non convertible fixed-income securities should be declinets. The latter
usually have a higher yeld factor to entice investors to accept the offer and
give up equity participation" 12.
Si noti, inoltre, come: "Sometimes, even more drastic restructuring steps
are needed, such as a massive creditor "hartcut"...one such mechanism
is to present an exchange offer in which tendering bondholders would receive a
lower amount of new bonds for their old bonds. But the new bonds might be
backstopped by collateral. And the exchangin holders might "gut" the
indenture protections of the old bonds - and make the new bonds expressly
senior to the old ones. This technique leaves bondholder holdouts with the
prospect of owning the original unsecured instrument that is now much lower in
the capital structure than the new secured instrument"13.
3. Le criticità del mercato italiano in caso di international public
exchange offer
Ai fini del presente lavoro, appare opportuno considerare brevemente due
direttive comunitarie rilevanti: (i) la Direttiva n. 2003/71 sul prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari (la "Direttiva Prospetto") e la direttiva n. 2004/25/CE
(la "Direttiva OPA"14): si nota come, sebbene la Direttiva Prospetto
riguardi l'armonizzazione dei requisiti relativi alla redazione, approvazione e
diffusione del documento con il quale si dà pubblicità ad operazioni di
sollecitazione all'investimento di strumenti finanziari, va ricordato che molte
legislazioni nazionali (come peraltro la stessa Direttiva OPA15 all'art. 6,
parr. 2 e 3) prevedono che anche le sollecitazioni al disinvestimento, quali le
OPA16, siano accompagnate dal deposito di un "documento informativo",
con funzioni e caratteristiche simili a quelle di un prospetto, ed adottano
all'uopo una disciplina tendenzialmente unitaria17.
A questo proposito, va rilevato che la Direttiva OPA18 vale nei confronti di
sollecitazioni al disinvestimento in partecipazioni azionarie, successive o
strumentali all'acquisizione del controllo dell'emittente, soltanto quando: (i)
la società-target sia costituita ai sensi della legge di uno Stato membro, e
(ii) una parte o la totalità di detti titoli siano ammessi alla negoziazione su
un mercato regolamentato di uno o più Stati membri (anche diversi dai mercati
dallo Stato di incorporazione)19.
Quanto alla Direttiva Prospetto, questa si applica con riguardo a strumenti
finanziari emessi tanto da società di Stati membri, quanto da società di Stati
terzi, quando tali strumenti:
(i) siano oggetto di una offerta di acquisto o di sottoscrizione rivolta al
pubblico "nel territorio" di uno Stato membro (e cioè, sembra doversi
intendere, al pubblico di soggetti domiciliati o residenti o con sede in tale
territorio, sembrando eccessivo applicare la disciplina comunitaria anche ad
offerte che raggiungano in uno Stato membro soggetti normalmente stabiliti in
Stati terzi e che si trovino lì per ragioni contingenti)
ovvero
(ii) siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che "ha
sede o opera in uno Stato membro" (e cioè, sembra doversi intendere, che è
soggetto alla legislazione di tale Stato in virtù di tali elementi di
connessione). Dunque, la Direttiva Prospetto ha un ambito di operatività non
esattamente coincidente con quello della Direttiva OPA, e in parte più ampio,
nella misura in cui interessa anche sollecitazioni su titoli di società di
Stati terzi20.
Ora, come evidenziato dai legali esperti di international capital markets21, le
offerte pubbliche di scambio sono disciplinate, insieme alle offerte pubbliche
di acquisto, nel Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo II, del Testo
Unico della Finanza. Lo stesso articolo 1 del TUF, comma 1, lettera v), nel
fornirne la definizione, tratta congiuntamente le offerte pubbliche di acquisto
e di scambio. Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata in occasione
delle modifiche apportate al TUF per il recepimento delle direttive comunitarie
di riferimento22.
La riconducibilità nel nostro ordinamento delle offerte pubbliche di scambio
nell'ambito di applicazione della disciplina delle offerte di acquisto, anziché
di quella delle offerte di vendita e sottoscrizione, comporta che in Italia la
promozione di offerte pubbliche di scambio presupponga l'approvazione da parte
della CONSOB di un documento d'offerta redatto in conformità agli schemi
previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del TUF, concernente la
disciplina degli emittenti, come modificato (il Regolamento Emittenti), e che,
in occasione di offerte di scambio transfrontaliere, non sia consentito fruire
del c.d. "passaporto europeo" previsto dalla Direttiva Prospetti,
che, a differenza del riconoscimento del documento d'offerta previsto
dall'articolo 6, comma 2, secondo paragrafo, della Direttiva OPA23, prescinde
da qualsivoglia intervento dell'autorità del paese ospitante e può comportare,
ove il prospetto sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo
della finanza internazionale, la traduzione della sola nota di sintesi.
4. L'opinione degli operatori internazionali - Un caso concreto: il
restructuring del bond della British Airport Authority
La summenzioanta disciplina del mercato italiano per le offerte di scambio ha
determinato la considerazione dell'Italia come mercato eccessivamente
complicato per tale tipo di operazioni, con la conseguenza di diverse mancate
promozioni in Italia di alcune offerte di scambio aventi ad oggetto titoli
obbligazionari recentemente svoltesi in seno all'Unione Europea. In tali casi,
gli offerenti, senza informare la CONSOB, hanno escluso i portatori italiani di
tali titoli dal novero dei destinatari dell'offerta a causa dell'asserita
eccessiva onerosità delle procedure previste dal nostro ordinamento per la
promozione di un'offerta in Italia. Un caso pratico è stato quello del bond
emesso dall'inglese British Airport Authority (Baa) che, alle prese con una
difficile situazione societaria, ha deciso nell'agosto scorso di sostituire
alcuni suoi bond con un altri di nuova emissione e a più lunga scadenza. In
tale mese, la BAA Ltd., nell'ambito di una ristrutturazione dei suoi debiti, fu
autorizzata dalla maggioranza degli obbligazionisti a sostituire il bond
XS0201491163 con un nuovo bond XS0383001640 a chi aveva approvato la
ristrutturazione e a liquidare immediatamente, a prezzo di mercato, a tutti gli
altri obbligazionisti...tranne che gli obbligazionisti italiani. Qual'è la
motivazione per tale esclusione? La summenzionata normativa italiana.
Come evidenziato dalla stampa specialistica italiana, "Nate per proteggere
i risparmiatori le norme sulla sollecitazione all'investimento rischiano
piuttosto di danneggiarli. Per la seconda volta in pochi giorni un'obbligazione
estera è oggetto di un piano di ristrutturazione che, esplicitamente, esclude
gli investitori italiani"24.
L'Autore menziona proprio il caso della Baa "che, alle prese con una
difficile situazione societaria, ha deciso nell'agosto scorso di sostituire
alcuni suoi bond con un altri di nuova emissione e a più lunga scadenza. Ma,
appunto, escludendo dall'operazione gli investitori statunitensi e italiani.
Quest'ultimi si dovranno accontentare del risultato della vendita (a partire
dal febbraio 2009) di titoli "di transito" (escrow right) nei quali
le loro vecchie obbligazioni sono state nel frattempo concambiate.
Il motivo dell'esclusione? Starebbe nelle severe norme italiane sulla
sollecitazione che spingerebbe gli emittenti esteri a "cancellare" la
penisola per evitare possibili contenziosi legali con i regulator. In
particolare c'è una vecchia comunicazione della Consob (gennaio 2004) che
assimila ad offerte di scambio tutte le forme di ristrutturazione del debito
che coinvolgono aspetti essenziali di obbligazioni. Obbligando gli emittenti a
redigere un relativo prospetto informativo"25.
La situazione, in questo caso, era che "però, un prospetto è stato scritto
(autorizzato dal regulator inglese, la Fsa) ed il problema potrebbe piuttosto
risiedere negli oneri legati al riconoscimento reciproco del documento
informativo (ad esempio nella sua traduzione in italiano). Le norme di maggiore
protezione, allora, agiscono contro gli investitori? A giudizio della Consob
una simile interpretazione non sarebbe corretta anche se - viene ammesso - casi
simili di esclusione non sono infrequenti."26.
La questione ha avuto un grande risalto tra i risparmiatori: come evidenziato
nel summenzionato articolo "In un forum molto animato sul sito internet di
Finanza Online gli investitori italiani si sentono discriminati e penalizzati
rispetto agli altri"27: gli obbligazionisti avevano anche apprestato una
lettera da inviare alla Consob, disponibile su internet28 di cui si riportano
alcuni passi significativi: "Senza che gli obbligazionisti italiani
ricevessero alcun avvertimento preventivo (agli obbligazionisti italiani
nemmeno furono inviate da BAA Ltd. le comunicazioni sulle richieste di
ristrutturazione che gli altri obbligazionisti ricevettero, con evidente danno
per noi!), ad Agosto 2008 l'emittente BAA Ltd., nell'ambito di una
ristrutturazione dei suoi debiti, fu autorizzata dalla maggioranza degli
obbligazionisti a sostituire il bond XS0201491163 con un nuovo bond
XS0383001640 a chi aveva approvato la ristrutturazione e a liquidare
immediatamente, a prezzo di mercato, quasi tutti gli altri obbligazionisti""29...
"Il "quasi" è d'obbligo perché, a detta dell'emittente
esclusivamente per colpa di Consob), agli obbligazionisti italiani non fu nè
assegnato il nuovo bond nè furono liquidati i vecchi bond, ma furono concessi
dei diritti provvisori XS0384371190 BAA Escrow Bond....Noi e sicuramente la
maggioranza degli obbligazionisti BAA italiani non riuscimmo quindi a vendere
gli Escrow Bond e attualmente stiamo aspettando che l'emittente proceda a
rimborsarci, in data imprecisata entro l'Agosto p.v., con il ricavato della
vendita dei nostri Escrow Bond eseguita da un Marketing Agent all'uopo
incaricato" 30.
In tale missiva, si contesta alla Consob una certa responsabilità, posto che,
dichiarano gli investitori: "Purtroppo non abbiamo avuto notizia sino ad
ora di alcuna azione efficace di Consob a tutela dei nostri risparmi investiti
nei bond BAA.
Abbiamo solamente ricevuto da Consob che riteniamo però del tutto
insoddisfacente: esso della questione in oggetto cita fatti già noti, senza
peraltro spiegare i motivi e/o le cause della critica e penalizzante situazione
di stallo in cui parecchi investitori italiani si trovano. In esso un
innominato che sembra parlare a nome di Consob attribuisce la responsabilità
della mancata offerta di scambio all'emittente BAA Ltd. mentre quest'ultimo, al
contrario, ci ha ripetutamente indicato la Consob come responsabile del mancato
concambio dei bond BAA (in quanto la Consob avrebbe preteso la traduzione in
italiano dell'intero prospetto -e non una semplice nota di sintesi- ostacolando
e rendendo così impraticabile per gli obbligazionisti italiani l'intera
operazione)"31.
5. La Comunicazione Consob n. 9034174 del 16 aprile 2009
Forse, anche alla luce del clamore che ha accompagnato tale vicenda, la Consob
è intervenuta con la comunicazione n. 9034174 del 16 aprile 2009, avente ad
oggetto "Offerte pubbliche di scambio, aventi ad oggetto titoli
obbligazionari, promosse contestualmente in più paesi dell'Unione
Europea", che appare opportuno esaminare.
In tale comunicazione la Commissione conferma che le offerte pubbliche di
scambio sono disciplinate, come noto, insieme alle offerte di acquisto,
impostazione questa confermata anche in occasione delle modifiche recentemente
apportate al TUF per il recepimento delle direttive comunitarie nonostante la
direttiva n. 2003/71, c.d. Direttiva Prospetto, preveda tra i casi di esenzione
elencati nell'art. 4, un'ipotesi specifica per gli strumenti offerti
"tramite un'offerta di scambio", così implicitamente affermandone la
riconducibilità alla disciplina delle offerte di vendita e sottoscrizione.
In tal senso in alcuni paesi europei, per lo svolgimento di un'offerta pubblica
di scambio è previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto redatto e approvato
ai sensi della Direttiva 2003/71 e del regolamento comunitario attuativo della
stessa (Regolamento n. 809/2004, in seguito anche il "Regolamento
809") mentre invece in Italia la promozione di offerte pubbliche di
scambio presuppone l'approvazione da parte della Consob di un documento
d'offerta redatto in conformità agli schemi previsti dall'articolo 37, comma 1,
del Regolamento Emittenti32.
In occasione di offerte di scambio svolte contestualmente in più paesi
dell'Unione Europea (di seguito anche "offerte di scambio
transfrontaliere") - rileva la Consob - la suddetta riconducibilità nel
nostro ordinamento delle offerte pubbliche di scambio nell'ambito di
applicazione della disciplina delle offerte di acquisto anziché di quella delle
offerte di vendita e sottoscrizione non consente di fruire del c.d. "passaporto
europeo" che, a differenza del riconoscimento del documento d'offerta
previsto dall'art. 6, comma 2, secondo paragrafo, della Direttiva n. 2004/25
(c.d. Direttiva OPA), prescinde da qualsivoglia intervento dell'autorità del
paese ospitante e può comportare, ove il prospetto sia redatto in una lingua
comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la traduzione
della sola nota di sintesi33.
Tale circostanza è stata addotta a motivazione della mancata promozione in
Italia di alcune offerte di scambio aventi ad oggetto titoli obbligazionari
recentemente svolte in Europa.
In particolare in tali casi gli offerenti, senza peraltro informarne
preventivamente la Consob, hanno escluso i portatori italiani di tali titoli
dal novero dei destinatari dell'offerta a causa dell'eccessiva onerosità delle
procedure previste dal nostro ordinamento per la promozione di un'offerta in
Italia.
In particolare è stato sostenuto che, stante l'applicabilità alle offerte di
scambio della disciplina prevista per le offerte d'acquisto e la conseguente
impossibilità di godere del passaporto europeo, l'estensione dell'offerta agli
investitori italiani avrebbe richiesto la redazione, non prevista dalle vigenti
disposizioni comunitarie, di un ulteriore documento da sottoporre
all'approvazione della Consob34.
Ed infatti può accadere che nel paese europeo di riferimento, nei casi in cui
oggetto dell'offerta siano strumenti diversi da quelli azionari, non sia
previsto l'obbligo di redigere un documento d'offerta.
Quando, infatti, vengono offerti in scambio titoli di nuova emissione, in luogo
del documento d'offerta, di norma è richiesta la redazione di un prospetto ai
sensi della Direttiva 2003/71.
In tali casi pertanto, gli offerenti per non redigere un documento d'offerta ai
sensi della disciplina italiana, hanno preferito non solo non effettuare alcuna
offerta in Italia ma anche precludere agli investitori italiani l'adesione
all'offerta svolta all'estero.
Deve peraltro rilevarsi che, avuto particolare riguardo a tale ultima
circostanza, come già ripetutamente evidenziato dalla Consob, nella normativa
nazionale non vi sono disposizioni che precludano la possibilità per soggetti
residenti in Italia di cedere i propri titoli nel corso di un'offerta che non
sia promossa anche in Italia.
La mancata predisposizione della documentazione relativa all'offerta pubblica
in conformità con quanto prescritto dagli articoli 101 bis ss. del TUF comporta
infatti esclusivamente che l'offerente non possa svolgere alcuna attività
promozionale e/o di carattere informativo in Italia. La mancata accettazione
delle adesioni provenienti da soggetti residenti in Italia non trova pertanto
alcun fondamento in disposizioni normative o regolamentari italiane35.
Ferma restando la possibilità per gli investitori italiani di aderire ad
offerte promosse all'estero, la mancata promozione dell'offerta anche in Italia
sembrerebbe, tuttavia, compromettere la parità di trattamento e di tutela
informativa con gli investitori di altri paesi europei. Tali operazioni, spesso
connesse a ristrutturazioni del debito, sono peraltro diventate sempre più
frequenti in conseguenza dell'attuale stato di crisi finanziaria36.
In tal senso, al fine di facilitare, per quanto possibile, la partecipazione
degli investitori italiani alle predette offerte e nel quadro di una maggiore
aderenza allo scopo della normativa comunitaria di riferimento, la Consob ha
rappresentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esigenza di
modificare quanto prima il TUF prevedendo che le offerte di scambio possano, in
presenza di determinate circostanze, essere alternativamente sottoposte alla
disciplina degli articoli 93 bis ss., relativa alle offerte pubbliche di
vendita e sottoscrizione, anziché a quella delle offerte pubbliche d'acquisto.
Tale impostazione, oltre ad essere in linea con la normativa comunitaria,
consentirebbe agli offerenti di fruire del passaporto europeo contemperando
l'esigenza di riduzione degli oneri per gli offerenti con quella di adeguata
tutela informativa degli investitori37.
In attesa dei tempi tecnici necessari per l'adozione delle sopra descritte
proposte normative, la Consob ritiene che, compatibilmente con le norme del
TUF, sia necessario prevedere misure di carattere generale atte a facilitare la
suddetta estensione delle offerte di scambio e la parità di trattamento degli
investitori almeno a livello europeo38.
In particolare, occorre riconsiderare, ancorché data l'urgenza solo in via
interpretativa, le disposizioni regolamentari che impongono il rispetto degli
schemi previsti dal Regolamento Emittenti rendendo noto agli operatori che in
determinate circostanze - ferma restando l'applicabilità degli articoli 101 bis
ss., TUF, e tenuto conto del potere attribuito da tali norme alla Consob di
disciplinare con regolamento, tra l'altro, i contenuti del documento d'offerta
e il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da altre autorità di
vigilanza - è possibile promuovere in Italia un'offerta di scambio, avente ad
oggetto titoli obbligazionari, mediante la diffusione di documenti non redatti
in base allo schema sub allegato 2 A al Regolamento Emittenti.
Tale orientamento costituisce un'interpretazione della normativa nazionale in
linea con lo scopo dettato dalle direttive comunitarie di riferimento, di
favorire la circolazione dei capitali nell'Unione Europea eliminando gli
ostacoli frapposti alla creazione di un mercato finanziario unico. Peraltro le
regole di trasparenza informativa dettate dalla Direttiva Prospetto devono
ritenersi idonee al perseguimento delle finalità di tutela proprie, sul piano
degli obblighi informativi, anche della disciplina italiana in materia di
offerte pubbliche d'acquisto39.
In tal senso, in occasione di offerte di scambio transfrontaliere, aventi ad
oggetto titoli obbligazionari con emissione di nuovi titoli, l'offerente potrà
utilizzare, in luogo del documento d'offerta redatto secondo lo schema 2 A
allegato al Regolamento Emittenti, il prospetto redatto per l'offerta di
scambio ai sensi della Direttiva Prospetti, ovvero la traduzione della nota di
sintesi dello stesso, debitamente approvata dall'autorità competente del Paese
d'origine.
Cosa deve fare un potenziale offerente? Questi è invitato a contattare per
tempo gli uffici della Consob illustrando le caratteristiche dell'operazione e
le norme del Regolamento Emittenti la cui applicazione non appare in linea con
le peculiarità della struttura dell'operazione connesse al contestuale
svolgimento della stessa in più paesi o con la normativa vigente nel paese
d'origine dell'offerente, e trasmettendo la bozza della nota di sintesi ovvero
del documento destinato a circolare presso i destinatari dell'offerta, soggetto
all'approvazione dell'autorità competente40.
La Consob, esaminate le caratteristiche dell'operazione, comunica all'offerente
se il documento utilizzato per la promozione dell'offerta negli altri paesi
europei possa consentire agli investitori italiani di pervenire ad un fondato
giudizio sull'offerta. A tal fine la nota di sintesi ovvero il documento
destinato alla circolazione dovrà contenere almeno informazioni sulle modalità
e i termini di adesione all'offerta in Italia, le modalità di pagamento del
corrispettivo nonché il relativo trattamento fiscale, l'indicazione dei fattori
di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di disinvestimento,
indicazioni di potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti
nell'operazione nonché informazioni relative alla delibera di emissione degli
strumenti finanziari offerti in scambio41.
In caso positivo l'offerente potrà presentare la comunicazione prevista
dall'art. 102, TUF allegando tale documento ancorché non redatto in conformità
agli schemi previsti dal Regolamento Emittenti. La Consob, ove sussistano i
presupposti indicati dall'art. 102, TUF, approva il documento in tempi
possibilmente compatibili con l'inizio dell'offerta nel resto d'Europa42.
6. La modifica del Regolamento Emittenti ed il Decreto Legislativo del 18
Settembre 2009
Successivamente, in data 14 maggio 2009, la Consob ha approvato la Delibera n.
16893, che ha modificato il Regolamento Emittenti, rendendo meno stringenti le
regole relative alle offerte pubbliche di scambio aventi ad oggetto
obbligazioni e altri titoli di debito effettuate contemporaneamente in più di
uno Stato Membro della UE.
In conseguenza di tale modifica, ove tali offerte pubbliche di scambio siano
effettuate sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente di un
altro Stato Membro della UE in conformità alla Direttiva sui Prospetti,
l'offerente può utilizzare tale prospetto ai fini dell'offerta di scambio in
Italia in sostituzione di un documento di offerta, a condizione che:
(i) il prospetto sia redatto in italiano o in una lingua comunemente
utilizzata nell'ambito della finanza internazionale e sia passaportato con le
normali modalità, ossia tramite notifica dall'autorità competente dello Stato
Membro di origine alla Consob e deposito presso la Consob del prospetto e (nel
caso il prospetto non sia redatto in italiano) di una traduzione in italiano
della nota di sintesi;
(ii) la traduzione in italiano della nota di sintesi venga approvata dalla
Consob - per tale ragione non sarebbe appropriato, dal punto di vista
strettamente tecnico, parlare di "passaporto" ma piuttosto si
dovrebbe parlare di procedimento autorizzativo;
(iii) in aggiunta alle informazioni richieste ai sensi della Direttiva sui
Prospetti, la nota di sintesi deve contenere: - modalità e termini di adesione
all'offerta pubblica di scambio in Italia; - modalità di pagamento del corrispettivo
e relativo trattamento fiscale; - fattori di rischio che hanno rilevanza ai
fini della decisione di adesione all'offerta pubblica di scambio; - sussistenza
di potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti
nell'operazione; e - elementi essenziali della delibera di emissione degli
strumenti finanziari offerti in scambio. Inoltre, il periodo minimo di offerta
per tali offerte di scambio può essere ridotto a cinque giorni (in alternativa
al minimo di 15 giorni ai sensi della legislazione esistente)43.
Si è evidenziato come i dettagli della procedura per l'ottenimento
dell'approvazione da parte della Consob della nota di sintesi non sono
perfettamente chiari ma, sulla base di una comunicazione emanata dalla Consob
il 16 aprile 2009, sembrerebbe necessario seguire i seguenti passaggi:
(i) l'offerente deve contattare Consob in via preliminare per
illustrare la struttura dell'operazione ed inviare a Consob una bozza della
traduzione in italiano della nota di sintesi;
(ii) successivamente Consob comunica se ritiene che la nota di sintesi possa
consentire agli investitori italiani di prevenire ad un fondato giudizio
sull'offerta;
(iii) in caso positivo, ha inizio la procedura formale di approvazione e
l'offerente deve trasmettere il comunicato relativo all'offerta pubblica di
scambio ai sensi dell'art. 102, TUF, allegando la versione definitiva della
traduzione italiana della nota di sintesi;
(iv) la Consob successivamente approva la nota di sintesi tradotta in italiano
come se fosse un documento di offerta44.
Chiaramente ogni offerente dovrà tenere sotto controllo il processo di
approvazione pendente presso l'autorità competente dello Stato Membro di
origine e al contempo seguire l'evolversi della situazione con Consob al fine
anche di valutare se questa "doppia" procedura possa avere impatti
sulla tempistica complessiva dell'operazione, nonostante Consob abbia espresso
la volontà di concedere l'approvazione con una tempistica che sia
"compatibile con l'inizio del periodo di offerta nel resto
d'Europa"45.
Le reazioni alle nuove regole sono state, ad oggi, caute e non è chiaro quanto
questo tentativo di alleggerimento del regime delle offerte di scambio sarà
effettivamente efficace in pratica.
In particolare, la nuova procedura presenta i seguenti svantaggi:
(i) è percorribile solo ove l'offerente proponga di effettuare una offerta
pubblica di scambio in più di uno Stato Membro della UE (vale a dire non solo
in Italia) e abbia pubblicato un prospetto in conformità alla Direttiva sui
Prospetti; tuttavia molte offerte di scambio nell'ambito delle diverse
giurisdizioni dell'Unione Europea sono esenti dalla Direttiva sui Prospetti,
dato che comportano l'emissione di nuovi titoli con valore nominale unitario di
almeno 50.000 e, pertanto, non richiedono la pubblicazione di alcun prospetto
in conformità alla Direttiva sui Prospetti ai fini dell'offerta;
(ii) come indicato in precedenza, il processo è più complesso rispetto alla
procedura del passaporto prevista dalla Direttiva sui Prospetti in quanto
comporta la comunicazione di ulteriori informazioni nella nota di sintesi, la
presentazione alla Consob della nota di sintesi tradotta e l'ottenimento
dell'approvazione da parte della stessa su tale documento: tutto ciò ha
probabilmente un impatto sulla tempistica dell'offerta di scambio;
(iii) ai sensi della legislazione attuale, vi sono una serie di ulteriori
requisiti che sembrano applicabili anche utilizzando la nuova procedura, come
la predisposizione di un modulo di adesione in italiano (tramite il quale gli
obbligazionisti in Italia aderiscono all'offerta di scambio) e un comunicato al
mercato al momento del primo deposito formale della nota di sintesi tradotta
presso la CONSOB (in cui sono riportate con un certo dettaglio le
caratteristiche principali dell'operazione);
(iv) la nuova procedura si applica unicamente alle offerte di scambio di titoli
di debito; per le offerte di scambio di titoli azionari e per le offerte
pubbliche di acquisto di qualunque strumento finanziario con pagamento in contanti,
rimane in vigore l'attuale disciplina (e, pertanto, l'obbligo di pubblicare un
documento di offerta, a meno che non trovi applicazione le due deroghe
precedentemente descritte)46.
In ogni caso, la possibilità di "passaportare" un prospetto in Italia
(seppur alle condizioni precedentemente descritte) al fine di effettuare
un'offerta di scambio rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto al
passato e offre un'alternativa agli offerenti rispetto alle due uniche strade
fino ad oggi percorribili e cioè (i) ottenere dalla Consob l'approvazione di un
documento di offerta o (ii) escludere totalmente gli investitori italiani
dall'operazione47.
Ultimo tassello volto a disciplinare le International Public Exchange Offers
rispetto al mercato italiano è stato il D.Lgs. 18 settembre 2009 (il Decreto),
che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lg. 19 novembre 2007,
n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte
pubbliche di acquisto.
Invero, il Decreto prevede che l'art. 102, TUF, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente comma: "4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio
che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può
richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle
disposizioni del presente Capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di
vendita e di sottoscrizione, di cui al Capo I del presente Titolo.
La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie
la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'art. 91?.
Quali sono le conseguenze di tale previsione?
È opportuno, a riguardo, richiamare un autorevole intervento: infatti, il
provvedimento è stato di recente commentato dal mondo legale48. In tale sede
l'avvocato Leocani - anche alla luce della notevole expertise in tale settore -
ha evidenziato che: "Per capire la portata del potere attribuito a Consob
di derogare alla disciplina delle Opsc e di applicare, su richiesta
dell'offerente, la disciplina delle Opvs non solo nel contesto di offerte
transfrontaliere, ma anche in ambito domestico, occorre riferirsi alle
principali differenze tra i due corpus normativi e relative prassi di
riferimento ed, in particolare, al grado di flessibilità del periodo di
adesione e alla connessa facoltà di chiudere anticipatamente l'offerta,
all'obbligo di pubblicazione di un supplemento ed al conseguente diritto di
recesso in capo all'aderente, alla revocabilità dell'offerta (anche
discrezionalmente dall'offerente purché sia previsto nel prospetto), alla
responsabilità prevista in materia di prospetto per gli autori del medesimo e
per il cd Responsabile del collocamento...omissis....cui si aggiungono
difficoltà qualificatorie e di determinazione del regime applicabile al
servizio di investimento prestato dagli intermediari incaricati della raccolta
nel contesto di un'Opsc e relativi obblighi di trasparenza e correttezza degli
investitori".
Un potere di deroga non scevro da conseguenze, anche sostanziali, sul piano
giuridico, che troverà la possibilità di essere utilizzato (o non utilizzato),
nelle prossime operazioni di tale genere che saranno svolte nel mercato
domestico.
Il recente D.Lgs. 18 settembre 2009 (il Decreto), contiene disposizioni
integrative e correttive del D.Lg. 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione
della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Tra le modifiche rilevanti, vi è quella apportata all'art. 102 dove, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Limitatamente alle offerte
pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di
debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta,
anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle
offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del
presente titolo.
1) Il presente lavoro rappresenta il contenuto della presentazione tenuta dallo
scrivente nel corso del convegno del 10 giugno 2009, a Milano, intitolato
"Crisi d'impresa e ristrutturazioni - Percorsi tra Banca e Mercato",
e pubblicato nel 2010 dall'IPSOA nella relativa raccolta degli atti, dal
medesimo titolo.
2) Sulla definizione di Eurobond e sulle caratteristiche del titolo si vedano,
tra gli altri: Geoffrey Fuller, Corporate Borrowing, Second Edition, Jordans,
1999, part. 26 ss.; George Dosoo , The Eurobond market, Woodhead-Faulkner, 2nd
edition (1992); Julian Walmsley, Global Investing: Eurobonds and Alternatives,
Palgrave Macmillan (April, 1991); Noël Clarke, Guide to eurobonds: A
comprehensive analysis for issuers and practitioners (Special report),
Economist Publications (1990); Michael A. Bowe, Eurobonds, Irwin Professional
Pub (January, 1989); Frederick Fisher, Eurobonds, Euromoney Publications
(December, 1988) Philip M Hubbard, A History of Eurobonds: The shaping of the
global market, Division of Research, Harvard Business School (1987); Carol
Courtadon, The Competitive Structure of the Eurobond Underwriting Industry, by
New York Univ Stern School of (January, 1986); Brian Scott Quinn, The New
Euromarkets: A Theoretical and Practical Study of International Financing, in
the Eurobond, Eurocurrency and Related Financial Markets, by Palgrave Macmillan
(December 31, 1975); M Bucknell, The Eurobond market (Morgan research), Morgan
Guaranty Ltd (1986); Andreas Cambitsis, The Eurobond market: The organization
and function of an international capital market, Institut universitaire de
hautes études internationales (1974).
3) Definizione riportata da Steven L. Schwarcs, The universal language of
cross-border finance, in http://www.vinodkothari.com/schwarcz.htm.
4) La Direttiva 2003/71/CE, il cui testo è disponibile sul sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm,
ha previsto una disciplina unitaria per l'offerta di strumenti finanziari nel
mercato europeo attraverso la predisposizione di un prospetto informativo di
cui ha determinato i requisiti e le caratteristiche (in seguito specificate con
il Regolamento comunitario di attuazione 809/2004).
5) Geoffrey Fuller, The Law and Practice of International Capital Markets,
Butterworths, 2007, 561 ss.
6) Si veda, ad esempio, quanto riportato nel Documento di Offerta Pubblica di
Scambio della General Motors Corporation, disponibile sul sito della Consob
all'indirizzo: WWW.CONSOB.IT/DOCUMENTI: "La
Ristrutturazione: In riflesso del drammatico deterioramento dell'economia e
delle condizioni di mercato nel 2008, le vendite di nuovi veicoli negli Stati
Uniti d'America hanno subito una rapida diminuzione, precipitando al più basso
livello pro capite da oltre 50 anni. Durante questo periodo, i ricavi di GM
sono precipitosamente diminuiti a causa del deteriorarsi delle condizioni di
mercato e, in parte, di riflesso alla crescente speculazione pubblica
effettuata con riferimento ad una potenziale ammissione della Società a
procedura fallimentare. Tale diminuzione dei ricavi ha comportato una
significativa flessione della liquidità di GM. La Società aveva già avuto modo
di appurare che, nonostante si fosse impegnata ad intraprendere azioni di
ristrutturazione ad ampio raggio delle proprie attività negli Stati Uniti
d'America, la propria liquidità sarebbe scesa al di sotto dei livelli che le
avrebbero consentito di operare, circostanza che ha imposto alla Società di
richiedere aiuti di carattere finanziario al Governo degli Stati Uniti
d'America. Il 2 dicembre 2008, GM ha trasmesso un piano di ristrutturazione per
la sostenibilità a lungo termine al Governo degli Stati Uniti d'America e, in
data 31 dicembre 2008, ha stipulato il Primo Contratto di Finanziamento (First
U.S. Treasury Loan Agreement) con il Tesoro Statunitense, in forza del quale il
Tesoro Statunitense ha convenuto la concessione di un finanziamento garantito e
a termine pari a USD 13,4 miliardi. In relazione alla provvista iniziale ai
sensi del finanziamento, la Società ha emesso nei confronti del Tesoro
Statunitense un warrant esercitabile su azioni ordinarie della Società ed una
cambiale di pagamento (promissory note) per un ammontare nominale complessivo
pari a USD 748,6 milioni, come parte del corrispettivo per i finanziamenti
inizialmente erogati dal Tesoro Statunitense. Il 16 gennaio 2009, GM ha
stipulato il Secondo Contratto di Finanziamento con il Tesoro Statunitense
(Second U.S. Treasury Loan Agreement), in forza del quale ha ottenuto un
finanziamento pari ad USD 884,0 milioni dal Tesoro Statunitense utilizzandone
le somme per acquistare un'ulteriore partecipazione (membership interest) in
GMAC LLC. Il 22 aprile 2009, il Tesoro Statunitense ha accordato alla Società
USD 2,0 miliardi di ulteriori finanziamenti per capitale circolante, che la
Società ha preso in prestito in data 24 aprile 2009. La Società attualmente
prevede che avrà bisogno di ulteriori USD 2,6 miliardi di finanziamenti per
capitale circolante prima del 1° giugno 2009 ed ulteriore iniezione di fondi
per USD 9,0 miliardi successivamente. Quale condizione per l'ottenimento dei
finanziamenti ai sensi del Primo Contratto di Finanziamento con il Tesoro
Statunitense, GM ha convenuto di presentare un Piano di Sostenibilità al Tesoro
Statunitense e di utilizzare ogni migliore sforzo per raggiungere alcuni
obiettivi di ristrutturazione, ivi inclusi riduzione del proprio debito,
cambiamenti di tipo lavoristico e cambiamenti delle obbligazioni di tutela
della salute nei confronti dei dipendenti pensionati della Società in favore di
una nuova associazione volontaria per i benefici dei dipendenti (voluntary
employee benefit associazioni, di seguito "VEBA"), i quali
costituiscono parte del Piano di Sostenibilità della Società. Il Piano di
Sostenibilità della Società include altresì alcune iniziative di carattere
operativo. Il Piano di Sostenibilità è stato inizialmente presentato il 17
febbraio 2009. Il 30 marzo 2009, un soggetto designato dal Presidente degli
Stati Uniti d'America ha ritenuto che il Piano di Sostenibilità della Società,
nella forma allora presentata, non fosse sostenibile ed avesse bisogno di
essere rivisitato in maniera rilevante, al fine di condurre ad una GM
sostenibile. Il Piano di Sostenibilità di GM è stato pertanto modificato, in
osservanza delle disposizioni del Soggetto Designato dal Presidente. La Società
sta effettuando le offerte di scambio nel contesto della ristrutturazione che
la Società sta ponendo in essere, ai sensi del proprio Piano di Sostenibilità".
7) Atteso che: "There are four main ways in which (in the absence of a
right to redeem early) an issuer might repurchase its bonds without needing
unanimous approval from the holders: (i) having a resolution passed at a
meeting of holders amending the terms of the bonds so as to provide for early
redemption; (ii) market purchases, either directly or through an agent. In the
case of purchase through an agent (usually a bank or a broker), the issuer
would enter into a purchase agreement with the selected agent, under which the
agent would agree to offer to purchase the bonds on the issuer's behalf and
then to on-sell them to the issuer at an agreed price; (iii) a tender offer.
The issuer (or a third party) offers to the holders to purchase their bonds for
cash. The purchase price might be financed out of the issuer's own cash
resources, through bank borrowings or through a new bond issue to the market
(but not necessarily to the existing holders). In order to make the offer
attractive to the holders, the issuer would usualy have to offer a higher price
than the existing market price. The offer price coudl be structured either as a
fixed price, or as a margin (which could be fixed upfront or determined later)
over a benchmark bond or as a swap rate, or as a reverse tender (or "Dutch
auction") under which the tendering bondholders specify the lowest price
that they will accept ant the issuer purchases, at a price determined by it,
all the bonds tendered at that price or lower. The offer might be to purchase
"any and all" bonds tendered, or to purchase only up to a specified
amount", Geoffrey Fuller, The Law and Practice of International Capital
Markets, Butterworths, 2007, 561 ss.
8) Geoffrey Fuller, cit. 561 ss.
9) Brown, James, Mooradian, Private versus Public Creditors Experience in
Distressed Firm Debt Restructuring, in Bankruptcy & distressed
restructurings: analytical issues and investment opportunities, Edward I.
Altman, 1999, 129.
10) Brown, James, Mooradian, cit., 129.
11) Convertible securities: the latest instruments, portfolio strategies, and
valuation analysis, John P. Calamos, 1998, 48.
12) Brown, James, Mooradian, cit., 129.
13) Distressed investment banking: to the abyss and back, by Henry F. Owsley,
Peter S. Kaufman, 2005, 144.
14) Su cui si vedano: E. Desana, Opa e Tecniche di Difesa. Dalle Misure
Difensive «Successive» a quelle «Preventive», in Quaderni di Giurisprudenza
Commerciale, Milano, 2003; B. Quatraro, L. G. Picone, Manuale Teorico-Pratico
delle Offerte Pubbliche di Acquisto e di Scambio. Dottrina, Casi e Materiali,
2a ed., Milano, 2004; F. M. Mucciarelli, Società per Azioni e Offerta Pubblica
d'Acquisto. Le Difese Successive contro Offerte Pubbliche d'Acquisto di Azioni
Quotate, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2004; G. Opromolla,
La Nuova Normativa Italiana sulle Opa e Le Misure Difensive contro le Opa
Ostili. Cosa Cambia?, in Le Società, 2007, 1445; L. Scipione, La nuova
disciplina dell'OPA europea: un'ipotesi di regolamentazione minimale, in Dir.
banca merc. fin., 2005, 22 ss.; M. Tola, La direttiva europea in materia di
OPA, in Banca borsa, tit. cred., 2005, 4, 490 ss.; G. Di Marco, Opa
comunitaria: un nuovo passo verso l'integrazione dei mercati finanziari, in Le
Società, 2004, 1170 ss.; P. Sfameni, La nuova Direttiva europea sulle offerte
pubbliche di acquisto, in Riv. soc., 2004, 4, 1000 ss.; M. Belcredi e C.
Bellavite Pellegrini, Difese antiscalata e acquisizioni cross-border in Europa:
situazione e prospettive, in Riv. Banc., 2002, 23 s.; F.M. Mucciarelli, Il principio
di reciprocità nella Direttiva comunitaria sull'OPA, in Giur. comm., 2005, I,
830 ss. D. Regoli, Le tecniche difensive nelle Opa ostili (Riflessioni
comparatistiche), Torino, 2004; E. Desana, Opa e tecniche di difesa (dalle
misure difensive «successive» a quelle «preventive»), Milano, 2003, 226 ss.;
F.M. Mucciarelli, L'attuazione della Direttiva OPA nell'ordinamento italiano,
in Giur. comm., 2008, 3, I, 448 ss.; C. Mosca e A. Angelillis, Considerazioni
sul recepimento della Tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di
acquisto e sulla posizione espressa nel documento dalla Commissione europea, in
Riv. soc., 2007, 5, 1106 ss.; G. Opromolla, La nuova normativa italiana sulle
OPA e le misure difensive contro le OPA ostili: cosa cambia?, in Le Società,
2007, 1441 ss.; F. Vella, La nuova passivity rule nella disciplina delle
offerte pubbliche di acquisto: alla ricerca di un difficile equilibrio, in
Banca impr. soc., 2000, 159 ss.; L.G. Picone, Le offerte pubbliche di acquisto,
Milano, 1999; P. Montalenti, OPA: la nuova disciplina, in Banca borsa tit.
cred., 1999, I, 159, R. Weigmann, La nuova disciplina delle OPA, in Aa.Vv., La
riforma delle società quotate, Milano, 1998; L. Scipione, La direttiva europea
in materia di OPA: profili generali e aspetti comparatistici, in Riv. dir.
impr., 2005, I, 185 ss.; B. Dauner Lieb e M. Lamandini, La nuova proposta di
direttiva in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche
di acquisto e il conseguimento di condizioni e regole uniformi, Bruxelles, 9
dicembre 2002, 59, in www.europarl.europa.eu/comparl/jiur/study/complaw_it.pdf.;
M. Lamandini, Legiferare per «illusione ottica»? Opa e reciprocità «italiana»,
in Giur. comm., 2008, 1, 240 ss.
15) J. A. Pearce II, R. B. Robinson Jr., Hostile Takeover Defenses that
Maximize Shareholder Wealth, in Business Horizons, Vol. 47, 5 (2004); S.
Hannes, The Market for Takeover Defenses, in Northwestern University Law
Review, Vol. 101, 1 (2007); G. Hertig, Revamping the EU Corporate and Takeover
Law Agenda - and Making It a Model for the U.S., Berkeley Law and Economics
Workshop, Working Paper, No. 20/2004; P. Werdemuller, Compatibility of the EU
Takeover Bid Directive Reciprocity Rule with EU Free Movement Rules, in
Business Law Review, Vol. 27, 3 (2006); R. Skog, The takeover directive - an
endless saga?, in European Business Law Review, 4/2002. E. Bebchuck e A.
Ferrell, Federalism and Corporate Law: The Race to Protect Managers from
Takeovers, in Columbia Law Rev., vol. 99, 1999, 1168 ss.; P.L. Davies,
Defensive Measures; the Anglo-American Approach: The Regulation of Defense
Tactics in the United Kingdom and in the United States, in European Takeovers.
Law and Practice, a cura di K.J. Hopt e E. Wymeersch, Butterworths, London et
al., 1992, 195 ss. B. Allen, Acquisition Services, Executive Summary, Study on
Obstacles to Takeover Bids in the European Community, Bruxelles, dicembre 1989;
R.J. Gilson, The Political Ecology of Takeovers: Thoughts on Harmonizing the
European Corporate Governance Environment, in European Takeovers Law e
Practice, eds. K. Hopt e E. Wymeersch, Butterworths, Londra, 1992; L. Enriques,
«The Mandatory Bid Rule in the Proposed EC Takeover Directive: Harmonization as
Rent-Seeking?» in G. Ferrarini, KJ. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch (eds),
Reforming Company Law and Takeover Law in Europe (Oxford University Press,
Oxford and New York 2004), 791.
16) Sull'OPA nei paesi esteri: J. A. Pearce II, R. B. Robinson Jr., Hostile
Takeover Defenses that Maximize Shareholder Wealth, in Business Horizons, Vol.
47, 5 (2004); S. Hannes, The Market for Takeover Defenses, in Northwestern University
Law Review, Vol. 101, 1 (2007); G. Hertig, Revamping the EU Corporate and
Takeover Law Agenda - and Making It a Model for the U.S., Berkeley Law and
Economics Workshop, Working Paper, No. 20/2004. P. Werdemuller, Compatibility
of the EU Takeover Bid Directive Reciprocity Rule with EU Free Movement Rules,
in Business Law Review, Vol. 27, 3 (2006), R. Skog, The takeover directive - an
endless saga?, in European Business Law Review, 4/2002. E. Bebchuck e A.
Ferrell, Federalism and Corporate Law: The Race to Protect Managers from
Takeovers, in Columbia Law Rev., vol. 99, 1999, 1168 ss.; P.L. Davies,
Defensive Measures; the Anglo-American Approach: The Regulation of Defense
Tactics in the United Kingdom and in the United States, in European Takeovers.
Law and Practice, a cura di K.J. Hopt e E. Wymeersch, Butterworths, London et
al., 1992, 195 ss. B. Allen, Acquisition Services, Executive Summary, Study on
Obstacles to Takeover Bids in the European Community, Bruxelles, dicembre 1989;
R.J. Gilson, The Political Ecology of Takeovers: Thoughts on Harmonizing the
European Corporate Governance Environment, in European Takeovers Law e
Practice, eds. K. Hopt e E. Wymeersch, Butterworths, Londra, 1992.
17) Benedettelli, Offerte pubbliche d'acquisto e concorrenza tra ordinamenti
nel sistema comunitario, in Banca borsa tit. cred., 2007, 5, 551
18) M. Tola, La direttiva europea in materia di OPA, in Banca borsa tit. cred.,
2005, 4, 490 ss.; P. Sfameni, La nuova Direttiva europea sulle offerte
pubbliche di acquisto, in Riv. soc., 2004, 4, 1000 ss.; F.M. Mucciarelli, Il
principio di reciprocità nella Direttiva comunitaria sull'OPA, in Giur. comm.,
2005, I, 830 ss; F.M. Mucciarelli, L'attuazione della Direttiva OPA
nell'ordinamento italiano, ivi, 2008, 3, I, 448 ss.; C. Mosca e A. Angelillis,
Considerazioni sul recepimento della Tredicesima direttiva in materia di
offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento dalla
Commissione europea, in Riv. soc., 2007, 5, 1106 ss; L. Scipione, La direttiva
europea in materia di OPA: profili generali e aspetti comparatistici, in Riv.
dir. impr., 2005, I, 185 s.; B. Dauner Lieb e M. Lamandini, La nuova proposta
di direttiva in materia di diritto delle società concernente le offerte
pubbliche di acquisto e il conseguimento di condizioni e regole uniformi,
Bruxelles, 9 dicembre 2002, 59, in www.europarl.europa.eu/comparl/jiur/study/complaw_it.pdf.;
Russo, La nuova direttiva n. 2004/25/CE.
19) Benedettelli, cit., in cui si evidenzia anche: "Ci si può chiedere
incidentalmente se, in considerazione degli interessi tutelati, non sarebbe
stato possibile attribuire alla disciplina un'emprise più ampia, assoggettando
alla stessa anche società di Stati terzi, se quotate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro, nonché società di Stati membri, se quotate
in mercati regolamentati di Stati terzi, e se tale limitazione non possa dare
origine a regimi irragionevolmente differenziati e perciò potenzialmente
discriminatori".
20) Benedettelli, cit.,
21) Allen & Overy, Alert, Recent developments, Offerte transfrontaliere:
l'orientamento della CONSOB, 20 aprile 2009.
22) Allen & Overy, cit.
23) DIRETTIVA N. 2004/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21
APRILE 2004 CONCERNENTE LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO.
24) Riccardo Sabbatini, Il Sole 24 Ore, La trappola dei bond senza prospetto,
18 Dicembre 2008.
25) Riccardo Sabbatini, cit.
26) Riccardo Sabbatini, cit., che aggiunge: "Proprio in un'occasione
simile, nel settembre del 2007, la commissione italiana intervenne nei
confronti della francese Danone che intendeva impedire a soggetti italiani di
partecipare ad un'offerta promossa sulla società olandese Royal Numico. La
mancata sollecitazione dell'offerta in Italia - chiarì la Consob - non
impedisce ai residenti nella penisola «di cedere spontaneamente le loro azioni
al soggetto offerente, senza che possa così ritenersi che l'offerente abbia
violato la normativa italiana». Nel caso della Baa dovrebbe accadere lo stesso
e gli itermediari che hanno in custodia i titoli - tra gli altri Intesa
Sanpaolo, Banca Generali, Deutsche Bank e Unicredit- dovrebbero accettare le
adesioni all'offerta. E se l'emittente farà resistenza l'authority italiana
interverrà - viene assicurato - per garantire la parità di trattamento".
27) Riccardo Sabbatini, cit.
28) Sito finanza on line, in
http://www.finanzaonline.com/forum/attachment.php?attachmentid=1049040&d=1238889257.
29) Sito Finanza on line, cit.
30) Sito Finanza on line, cit.
31) Ibidem.
32) Comunicazione Consob, n. 9034174, 16 aprile 2009.
33) Ibidem.
34) Ibidem.
35) Comunicazione Consob, n. 9034174, 16 aprile 2009.
36) Ibidem.
37) Comunicazione Consob, n. 9034174, 16 aprile 2009.
38) Ibidem.
39) Ibidem.
40) Comunicazione Consob, n. 9034174, 16 aprile 2009.
41) Ibidem.
42) Ibidem.
43) Studio Legale Clifford Chance, Client briefing maggio 2009, Offerte
pubbliche di scambio in Italia: un passo avanti?, disponibile sul sito http://www.cliffordchance.com/home/default.aspx.
44) Studio Legale Clifford Chance, cit.
45) Ibidem.
46) Studio Legale Clifford Chance, cit.
47) Ibidem.
48) Rappresentato dall'illustre Avvocato Paola Leocani, partner del
dipartimento ICM dello Studio Legale Allen & Overy e responsabile del team
ICM di Milano, La nuova Opa al nodo dei riassetti, in Il Sole 24 Ore, 3 ottobre
2009.
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