Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/01/2020 Scarica PDF
La convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata da parte dei soci
Andrea Maria Minerva e Alessandro Nironi Ferraroni, Avvocati in Reggio EmiliaSommario: I. I quesiti - II. La convocazione "diretta" dell'assemblea da parte dei soci: la posizione della dottrina - III. La convocazione "diretta" dell'assemblea da parte dei soci: gli orientamenti della giurisprudenza - IV. La possibilità di incidere statutariamente sul potere di convocazione dei soci - V. L'(in)applicabilità dell'articolo 2367 c.c. - VI. Conclusioni.
I. I quesiti
Con il presente contributo si intende innanzitutto cercare di fornire una
risposta quanto alla possibilità - o meno - per i soci di una società a
responsabilità limitata di procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea dei soci, ovverosia di convocare l'assemblea senza "l'intervento"
dell'organo amministrativo.
Il dubbio nasce sia dalla lettura congiunta degli articoli 2479, primo comma,
c.c. - il quale, nella sua poco felice formulazione, prevede che "I soci
decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo,
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione" - e 2479-bis, primo comma, c.c. - che, come è noto, si
limita a disciplinare le modalità di convocazione dell'assemblea senza far
riferimento ai soggetti legittimati ad effettuare la convocazione stessa - sia
per il fatto che, nella disciplina ante Riforma, l'articolo 2484, primo comma,
c.c. conferiva espressamente il potere di convocazione all'organo
amministrativo([1]) mentre, nella normativa attualmente vigente, a seguito
della Riforma del diritto societario del 2003, tale attribuzione non è stata
più riproposta.
Allo stesso tempo si vuole analizzare sia la facoltà per l'autonomia statutaria
di incidere sul potere dei soci di procedere alla convocazione dell'assemblea,
attraverso una previsione ad hoc, sia la controversa (in)applicabilità
dell'articolo 2367 c.c., dettato in tema di società per azioni, alle società a
responsabilità.
II. La convocazione "diretta" dell'assemblea da parte dei soci: la posizione della dottrina
Il panorama dottrinale su tale tema si presenta abbastanza variegato.
Secondo un primo, ma isolato, orientamento il potere di convocazione
dell'assemblea spetterebbe esclusivamente all'organo amministrativo.
Tale conclusione troverebbe il suo fondamento: (i) nell'imprescindibile
intervento propulsivo dell'organo gestorio, in assenza del quale non si
potrebbe riconoscere rilevanza giuridica alla decisione dell'assemblea dei
soci; (ii) nella circostanza che, stante l'impostazione oggi accolta dal
Legislatore, i voti espressi dai soci costituirebbero manifestazioni di
volontà, preordinate alla formazione di un atto collegiale, su di una proposta
determinata, loro indirizzata, la quale non potrebbe che provenire proprio - e
solo - dagli amministratori; amministratori che, inoltre, sarebbero gli unici
in grado di conoscere le persone legittimate ad esprimere il voto e, allo
stesso tempo, gli unici in grado "di assicurare che le proposte da porre
in votazione siano correttamente indirizzate, così rendendo effettivo quel
diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni di cui discorre l'art.
2479, quinto comma, cod. civ."([2]).
La sopraesposta corrente di pensiero è stata oggetto di espressa e, a parer
degli scriventi, condivisibile, critica. In particolare, il primo dei suddetti
argomenti, basato sulla necessaria alterità soggettiva di chi propone il voto
(l'organo amministrativo) e chi lo esercita (i soci), costituirebbe una
tautologia in quanto tale dualità di posizione andrebbe dimostrata e non data
per assodata; quanto poi al secondo argomento la contestazione muove dal fatto
che i soci, invece, avrebbero tutti gli strumenti per - e quindi sarebbero
"capaci" - di individuare tutti i destinatari dell'avviso di
convocazione essendo, pertanto, assolutamente in grado di evitare una possibile
invalidità della futura assemblea dei soci([3]).
È stato, altresì, sostenuto([4]) che ciascun socio, indipendentemente dalla
partecipazione di cui sia titolare, avrebbe diritto a convocare direttamente
l'assemblea. Alla base di tale conclusione vi sarebbe la centralità conferita
dal Legislatore della Riforma alla figura del socio di una società a
responsabilità limitata. Oltre a ciò, non costituirebbe ostacolo in tal senso
il tenore letterale dell'articolo 2479, primo comma, c.c. nella parte in cui
attribuisce il potere di provocare le decisioni ai soci titolari di almeno un
terzo del capitale sociale in quanto tale norma sarebbe volta "più a
definire l'ambito di competenza dell'organo decidente che non ad individuare a
chi competa dare impulso al procedimento di decisione". Anche tale
conclusione sembra non aver trovato seguito; infatti la stessa parrebbe
sconfessata sia dal dato letterale della norma (che si riferisce ai soci che
detengono una partecipazione almeno pari ad un terzo del capitale sociale) sia,
soprattutto, dalla circostanza che laddove il Legislatore ha voluto attribuire
ad un socio un diritto individuale lo ha fatto espressamente, come nel caso del
diritto di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c. oppure nell'ambito delle
impugnazioni delle decisioni dei soci([5]) ai sensi dell'articolo 2479-ter,
primo comma, c.c.. Va poi aggiunto che il potere di convocazione dell'assemblea,
secondo la tesi ad oggi prevalente, può essere oggetto di un particolare
diritto ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c.([6]); interpretazione
questa che risulterebbe priva di significato laddove ciascun socio fosse
(autonomamente) titolare del potere di convocare l'assemblea.
L'orientamento che, allo stato, pare aver riscosso i maggiori favori è quello
che attribuisce ai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale non
solo il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea bensì anche quello
di provvedere, direttamente, alla convocazione della stessa([7]). Tale
soluzione poggia, in primo luogo, sulla conclamata (ed indiscussa) centralità
del ruolo che la Riforma ha attribuito al socio nelle s.r.l., anche nei
confronti degli e nei rapporti con gli amministratori. Ancora, la circostanza
che per la convocazione dell'assemblea sia necessaria una percentuale del
capitale sociale non irrilevante costituirebbe il giusto compromesso "sol
che si riconosca come la materia vada letta nell'ottica della centralità
assegnata al socio dalla riforma senza trascurare che il modello dispositivo
offerto dal legislatore è pur sempre capitalistico, ancorché
attenuato"([8]), da un lato, e, dall'altro, sarebbe idonea a limitare il
rischio di iniziative meramente emulative([9]). Ad ulteriore conforto
dell'orientamento in oggetto è stato sostenuto che:
(a) l'articolo 2479, primo comma, c.c. non impone la preventiva sollecitazione
dell'organo amministrativo ai fini della convocazione da parte dei soci; e
(b) l'attribuzione ai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale del
potere di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci
comporta, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta
dell'assemblea su quegli stessi argomenti([10]), in quanto, ove si dovesse
"accedere" ad una diversa interpretazione, si correrebbe il rischio
di vanificare la portata applicativa dell'articolo 2479, primo comma,
c.c.([11]). In altre parole, se la norma attribuisse ai soci solo il potere di
sottoporre all'assemblea uno più argomenti senza il relativo potere di
convocazione, ci troveremmo innanzi ad una previsione normativa che
conferirebbe ai soci un potere sostanzialmente monco.
Nello stesso senso si è espresso anche il Comitato Triveneto dei Notai([12]) il
quale ha incentrato la propria conclusione sulla "centralità della
posizione del socio" oltreché sulla "semplificazione dei procedimenti
decisionali".
È stato tuttavia autorevolmente osservato([13]) che, fermo l'esercizio del potere
dei soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale di convocare
l'assemblea, lo stesso non sia esente da limiti. Più nello specifico, è stato
affermato che ciò che legittimerebbe il socio alla convocazione dell'assemblea
sarebbe l'inerzia dell'organo amministrativo; inerzia che presuppone, quindi,
che il socio abbia, previamente, "sollecitato" gli amministratori a
convocare la riunione assembleare. Tale soluzione, a giudizio dell'Autore,
sarebbe, altresì, idonea ad escludere la possibilità che, in presenza di
convocazioni provenienti da "soggetti" diversi, si svolgano due
assemblee parallele "con grave nocumento per l'ordinato svolgersi dei
processi decisionali della società". Inoltre, all'inerzia dell'organo
amministrativo dovrebbe essere, poi, equiparato "l'uso non confacente agli
interessi della società e del socio richiedente"; più precisamente,
sarebbe da ritenersi (per esempio) legittima la convocazione dell'assemblea da
parte dei soci sia quando l'organo amministrativo abbia provveduto a convocare
l'assemblea in una data "significativamente lontana nel tempo" sia
quando non siano stati inseriti nell'ordine del giorno uno o più argomenti
richiesti dai soci.
Si fa, infine, presente come la dottrina sia tendenzialmente concorde nel
riconoscere, in ogni caso, che il potere di convocazione dell'assemblea da
parte dei soci incontri il limite delle materie che richiedano necessariamente
una preparatoria e precedente attività dell'organo amministrativo. Infatti, per
esempio, le deliberazioni di approvazione del bilancio o dei progetti di
fusione/scissione presuppongono necessariamente una "proposta
gestoria" in assenza della quale la convocazione dell'assemblea
risulterebbe, sostanzialmente, inutile([14]).
III. La convocazione "diretta" dell'assemblea da parte dei soci: gli orientamenti della giurisprudenza
Così come in dottrina, anche nel panorama giurisprudenziale non vi è concordia
di opinioni sull'argomento.
Un primo e più risalente filone, affermatosi nella giurisprudenza di merito,
sosteneva che ciascun socio di s.r.l. sarebbe legittimato alla convocazione
dell'assemblea dei soci([15]). Stando al Tribunale di Verona "sebbene
l'art. 2479 bis c.c., diversamente dall'abrogato art. 2486 c.c. non prevedeva
per la s.r.l. l'intervenuto sostitutivo del tribunale in ipotesi di inerzia di
convocazione dell'assemblea da parte degli organi sociali non si è in
presenza di una lacuna dell'ordinamento, riconoscendo l'art. 2479 bis c.c. a
ciascun socio il potere di provvedere alla convocazione dell'assemblea"([16]).
Secondo altro orientamento, sviluppatosi soprattutto presso il Tribunale di
Milano, i soci che siano titolari di un terzo del capitale sociale avrebbero il
potere di procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea dei
soci([17]). A sostegno di tale conclusione si argomenta nel senso che una
previsione legislativa che attribuisca ai soci il potere di sottoporre
all'assemblea degli argomenti su cui deliberare sarebbe superflua laddove non
fosse accompagnata dal potere (strumentale) di procedere alla convocazione.
Infine, tale potere troverebbe la sua ulteriore ragion d'essere nella
centralità e nel ruolo assunto dal socio all'interno del modello società a
responsabilità limitata risultante dalla Riforma.
Nel corso del 2016 è tuttavia intervenuta una rilevante pronuncia della Suprema
Corte([18]) stando alla quale il potere dei soci, titolari di un terzo del
capitale sociale, di procedere alla convocazione dell'assemblea non deve
considerarsi un potere "libero" bensì condizionato all'inerzia
dell'organo amministrativo. Al contenuto della detta sentenza della Corte di
Legittimità si è poi adeguata la successiva giurisprudenza di merito
edita([19]).
Ciò che legittimerebbe i soci titolari di un terzo del capitale sociale ad
avvalersi del potere di convocazione dell'assemblea sarebbe dunque l'inerzia
dell'organo gestorio la cui valutazione presuppone, pertanto, che i soci
"qualificati" abbiano (necessariamente) "sollecitato"
l'esercizio del relativo compito all'organo amministrativo, apparendo "del
tutto evidente come immaginare l'effettiva concorrenza dei poteri tra soci ed
amministratori porterebbe alla paralisi della vita societaria in quanto
aprirebbe la strada alla possibilità di svolgimento di assemblee
sostanzialmente parallele con grave nocumento per l'ordinato svolgersi dei
processi decisionali della società"([20]). Sul punto è stato poi precisato
che: (i) la legittima iniziativa del socio non potrebbe essere privata di
validità dalla successiva convocazione dell'organo amministrativo; (ii) i soci
"qualificati" (nei termini sopra esposti) e l'organo amministrativo
avrebbero poteri concorrenti per la convocazione dell'assemblea e, quindi,
"l'esercizio del potere di convocazione da parte dell'uno rende non più
legittimo il tardivo esercizio da parte dell'altro e conseguentemente la
tardiva iniziativa dell'uno non toglie validità ed efficacia alla preventiva
iniziativa dell'altro"([21]).
IV. La possibilità di incidere statutariamente sul potere di convocazione dei soci
Preso atto dell'orientamento prevalente che, tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza, anche se con "sfumature" diverse, attribuisce ai soci
titolari di un terzo del capitale sociale il potere di procedere alla
convocazione dell'assemblea dei soci, pare doveroso chiedersi, in primo luogo,
se il quorum previsto dall'articolo 2479, primo comma, c.c. sia derogabile o
meno e se siano legittime le clausole statutarie che attribuiscano, in via
esclusiva, il potere di convocazione al solo organo amministrativo.
Quanto al primo quesito, inizialmente si era affermato che il quorum di cui
all'articolo 2479, primo comma, c.c. non potrebbe essere modificato([22]). Più
nello specifico, tale conclusione troverebbe il proprio fondamento nel dato
letterale della norma il quale sarebbe insuperabile, soprattutto alla luce
della incontestabile constatazione che il dettato normativo non farebbe salva
una diversa previsione dell'atto costitutivo (e/o dello statuto).
Secondo una tesi - che può essere definita intermedia - la disposizione di cui
all'articolo 2479, primo comma, c.c. costituirebbe elemento tipico delle s.r.l.
e, come tale, non sarebbe assoggettabile a limitazioni di sorta, con
conseguente impossibilità di innalzamento dei quorum([23]). Sarebbe, a
contrario, ammissibile la previsione nello statuto di un quorum più basso
rispetto a quello legale.
Allo stato, sembra invece essersi affermato, con maggior forza, l'orientamento
che ammette la derogabilità del quorum ex art. 2479, primo comma, c.c., tanto
in diminuzione quanto in aumento([24]). In particolare, secondo i Notai
milanesi, la soglia di legge (i) non sarebbe una soglia minima poiché nella
s.r.l., anche in considerazione della solitamente limitata composizione della
compagine sociale e della rilevanza del singolo socio, a prescindere
dall'entità della sua partecipazione, "non sembra sostenibile che il
legislatore abbia voluto eliminare il rischio di una troppo frequente
convocazione dell'assemblea dei soci"([25]). In tal senso infatti è
astrattamente possibile che, con l'eccezione delle materie di cui all'articolo
2475, ultimo comma, c.c., la gestione della società possa essere affidata
interamente all'assemblea dei soci, così come, allo stesso tempo, è del tutto
legittimo attribuire, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c. "un
diritto particolare del socio alla devoluzione della decisione
all'assemblea"([26]); (ii) non potrebbe essere considerata una soglia
massima in quanto la norma sarebbe volta, da un lato, a disciplinare il
rapporto soci/amministratori, attribuendo preminenza al ruolo dei primi
rispetto a quello dei secondi, e, dall'altro, essa sarebbe finalizzata a dare
prevalenza al metodo assembleare rispetto alle decisioni extracollegiali.
Quanto poi al secondo quesito che ci si è posti, si fa presente che, secondo
una certa interpretazione, la disciplina di cui all'articolo 2479, primo comma,
c.c. (che, come detto, secondo l'orientamento prevalente, attribuisce ai soci
titolari di un terzo del capitale sociale il potere di convocare l'assemblea)
avrebbe carattere meramente suppletivo, trovando, quindi, applicazione solo
laddove l'atto costitutivo/lo statuto sociale non dettino una specifica
previsione in tema di convocazione dell'assemblea. In conseguenza di ciò
sarebbe legittima una disposizione (nell'atto costitutivo/nello statuto) che
attribuisca il potere di convocare l'assemblea al solo organo gestorio([27])
con esclusione, quindi, di analogo potere in capo ai soci titolari di un terzo
del capitale sociale.
Tuttavia, secondo il costante orientamento della giurisprudenza. il potere dei
soci sarebbe da considerarsi ineliminabile([28]). Più nello specifico, tale
potere "sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demanda la
qualificazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui
all'articolo 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile. D'altra parte una volta esclusa la possibilità, per il socio di minoranza,
di ricorrere al tribunale perché disponga la convocazione, ove lo statuto
riservasse il potere di convocazione dell'assemblea all'organo gestorio, il
socio di minoranza qualificata non avrebbe alcuno strumento di tutela a fronte
dell'inerzia o dell'ostruzionismo dell'amministratore"([29]). A giudizio
di chi scrive, ulteriore argomento in favore della detta conclusione è da
rinvenirsi nella più volte precisata centralità del ruolo del socio di s.r.l.;
centralità che verrebbe fortemente pregiudicata laddove dovessero essere
considerate lecite clausole statutarie che privino i soci "qualificati"
del potere di convocare l'assemblea.
V. L'(in)applicabilità dell'articolo 2367 c.c.
Ulteriore tematica che merita di essere approfondita riguarda l'applicabilità
(o meno), in via analogica, alle società a responsabilità limitata della
disciplina di cui all'articolo 2367 c.c.([30]).
In proposito è stato affermato([31]) che, in caso di omessa convocazione
dell'assemblea da parte degli amministratori, al fine di garantire
l'attivazione del procedimento assembleare ed in considerazione del silenzio
normativo sul punto, l'articolo 2367 c.c. - dettato in tema di società per
azioni - sarebbe applicabile, in via analogica, alle società a responsabilità
limitata. Tale orientamento - che parte dall'assunto che vi sarebbe una lacuna
nella disciplina delle società a responsabilità limitata da colmare e che
presuppone (logicamente) che i soci "qualificati" non abbiano il
potere di procedere alla convocazione dell'assemblea - si fonda sulla identità
di ratio in quanto "in entrambi i casi si tratta di porre rimedio
all'omissione degli amministratori che, non convocando l'assemblea, impediscono
ai soci di formare la volontà collettiva della società su temi di rilevanza
centrale per l'ordinato svolgimento dell'attività dell'ente"([32]), e
considera, altresì, come non ostativa ad una applicazione analogica delle norme
dettate in tema di società per azioni alle s.r.l. la circostanza che, in
seguito alla Riforma, i due tipi di società di capitali abbiano una disciplina
loro propria. È stato poi sostenuto che l'assenza di un rinvio all'articolo
2367 c.c. costituirebbe un mero difetto di coordinamento sol che si che si
consideri che "diversamente da quanto avviene per la denunzia di gravi
irregolarità ex art. 2409 c.c. o per la disciplina dei patti parasociali ex
art. 2341 bis c.c. e ss. la relazione tace sull'assenza di un rinvio all'art.
2367 c.c."([33]).
Ad oggi pare che stia viceversa prendendo "sopravvento"
l'orientamento volto a negare l'applicazione analogica dell'articolo 2367 c.c.
alle società a responsabilità limitata([34]). A sostegno della predetta
conclusione viene rimarcata, in primo luogo, l'assenza di una lacuna normativa
cui porre rimedio, avendo il Legislatore previsto una disciplina delle società
a responsabilità limitata autonoma e autosufficiente (rispetto a quella delle
società per azioni) che è stata costruita sulla centralità del ruolo del socio
all'interno di tale tipo sociale. Per di più, laddove si volesse, in tesi,
paventare la presenza di una "apparente lacuna" questa sarebbe in
ogni caso "colmata" attraverso l'attribuzione, ai sensi dell'articolo
2479, primo comma, c.c. ai soci titolari di un terzo del capitale sociale del
diritto di procedere alla convocazione dell'assemblea. Si è quindi acutamente
osservato che, laddove vi fosse, effettivamente, una lacuna normativa,
l'applicazione analogica dell'articolo 2367 c.c. si rivelerebbe poco utile
all'interno di una società a responsabilità limitata in quanto, da un lato, le
società azionarie sono caratterizzate (i) da procedimenti decisionali rigidi e
formali; (ii) dalla presenza di poteri gestori e di controllo dei soci assai
limitata; (iii) dall'attribuzione del potere di convocazione dell'assemblea al
solo organo gestorio (fatti salvi i casi eccezionali in cui il potere spetta
pure al collegio sindacale), mentre, dall'altro, nelle s.r.l. (i) i
procedimenti decisionali non sono necessariamente formali (basti pensare alla
possibilità di far ricorso alla consultazione per iscritto o al consenso per
iscritto di cui all'articolo 2479, terzo comma, c.c.); (ii) ai soci possono
essere attribuiti pregnanti poteri gestori (salvo il limite delle materie di
cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.) nonché di controllo ex art. 2476,
secondo comma, c.c.; elementi questi che portano a concludere per l'assenza di
quella eadem ratio che giustificherebbe il ricorso all'applicazione analogica
dell'articolo 2367 c.c. alle società a responsabilità limitata([35]).
VI. Conclusioni
In conclusione, a giudizio di chi scrive, pare maggiormente convincente e,
dunque, da preferirsi, l'orientamento seguito da una parte della dottrina e
dalla giurisprudenza in base al quale i soci di una società a responsabilità
limitata, che siano titolari di un terzo del capitale sociale, hanno il potere
di procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea solo - e soltanto -
a fronte dell'inerzia dell'organo amministrativo. L'argomento dirimente che
spinge ad aderire a tale conclusione è da rinvenirsi, in particolar modo, nella
circostanza, ben esplicitata dal Tribunale capitolino([36]), secondo la quale l'attribuzione
di un potere concorrente ai soci "qualificati" e agli amministratori
potrebbe essere pregiudizievole per la società laddove vi fosse la
contemporanea convocazione dell'assemblea da parte dei predetti soggetti, e,
quindi, un potenzialmente contemporaneo doppio svolgimento della stessa. Come è
stato correttamente osservato, inoltre, sono da equipararsi all'ipotesi di
inerzia dell'organo amministrativo anche i casi in cui l'organo gestorio abbia
convocato l'assemblea in una data eccessivamente lontana nel tempo in relazione
alla richiesta dei soci "qualificati" oppure sia stato omesso
dall'ordine del giorno uno o più argomenti domandati dai soci[37].
Inoltre:
(i) il quorum di cui all'articolo 2479, primo comma, c.c. è da ritenersi
derogabile, sia in aumento che in diminuzione, alla luce della tendenziale
modificabilità, in via statutaria, dei quorum legali, tanto che, inter alia, è
considerata legittima (anche) l'adozione di disposizioni che prevedano, per le
decisioni assembleari, il voto unanime dei soci([38]), pure, per esempio, in
tema di approvazione del bilancio e nomina/revoca delle cariche sociali([39]);
delibere queste considerate invece "essenziali" nelle società per
azioni a tal punto che rispetto ad esse l'articolo 2369, quarto comma, c.c.
sancisce, espressamente, l'inderogabilità (in aumento) dei quorum deliberativi;
(ii) sono da ritenersi inammissibili le clausole statutarie che attribuiscano
in via esclusiva il potere di convocazione al solo organo amministrativo in
quanto, in tal modo, verrebbe svilita la centralità del ruolo assunto dal socio
di una s.r.l. in seguito alla Riforma e, a fronte dell'inerzia degli
amministratori per ciò che attiene la convocazione dell'assemblea, i soci non
avrebbero alcuno strumento di tutela, non essendo proponibile ricorso al
Tribunale ai sensi dell'art. 2367, comma secondo, c.c. ;
(iii) non pare possibile applicare in via analogica alle società a
responsabilità limitata l'articolo 2367 c.c. in quanto le norme sulle s.r.l.
sono da considerarsi "autosufficienti" così come la struttura delle
società azionarie, proprio a seguito alla Riforma, è alquanto distante da
quella propria della s.r.l.([40]), ragion per cui è da escludersi la
sussistenza di quella eadem ratio idonea a giustificare l'applicazione
analogica della norma in esame alle società a responsabilità limitata.
[1] L'articolo 2484, primo comma, c.c. ante Riforma così testualmente recitava
"Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci".
[2] Così: Guizzi, Le decisioni dei soci: profili tipologici, in Riv. dir. comm.
2004, 1011 e ss. Nello stesso senso Rosapepe, sub art. 2479 in Sandulli,
Santoro (a cura di) La riforma delle società: commentario del d. lgs. n. 6,
Torino, 2003.
[3] In tal senso: Mirone, Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili
procedimentali, in Abbadessa e Portale (a cura di) Liber Amicorum Gian Franco
Campobasso, Milano, 2007, 493.
[4] Rordorf, Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere, in
Soc. 2006, 10, 1204.
[5] Si veda: Sandrelli, sub art. 2479-bis, in Bianchi (a cura di) Commentario
alla riforma delle società, Società a responsabilità limitata, Milano, 2008,
976-977.
[6] Ex mutlis Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 82, Attribuzione
statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e
2479-bis c.c.), in www.consiglionotarilemilano.it.
[7] Sandrelli, op. cit., 973 e ss.; Mirone, op. cit., 489 e ss.; Sanzo, Le
decisioni dei soci, in Sarale, Le nuove s.r.l., Milano, 2008, 382 e ss.;
Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Schlesinger (a cura di)
Commentario del codice civile, Milano, 2010, 1316; Guerrieri, sub art.
2479-2479-ter, in Maffei Alberti (a cura di) Il nuovo diritto delle società,
Padova, 2005, 2038; Benazzo, sub art. 2479-bis in Patriarca-Benazzo (a cura di)
Codice commentato delle s.r.l., Milano, 2006, 425; Sanfilippo, sub art.
2479-bis, in Gabrielli (a cura di) Commentario del codice civile, Delle
società- dell'azienda- della concorrenza, Milano, 2015, 800 e ss.; Cuccu, Note
in tema di attivazione del procedimento assembleare nelle società a
responsabilità limitata, in Riv. dir. comm. 2009, III, 109 e ss.
[8] Sanfilippo, op. cit., 802.
[9] In tal senso Cuccu, op. cit., 116.
[10] Mirone, op. cit., 494.
[11] In tal senso Dagnino, La convocazione dell'assemblea su iniziativa dei
soci nelle società a responsabilità limitata, in Giur. comm. 2007, II, 472 e
ss.
[12] Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.B.27, Soggetti legittimati alla
convocazione dell'assemblea, in www.notaitriveneto.it.
[13] Romano, Convocazione dei soci e s.r.l.: due paletti della Cassazione, in www.ilsocietario.it.
[14] Benazzo, op. cit., 427; Sanfilippo, op. cit., 806; Romano, op. cit..
[15] Trib. Verona 20 luglio 2004, in Giur. merito 2005, 12, 2642. Nel medesimo
senso, ancorché in via incidentale, Trib. Macerata 27 febbraio 2006, in Soc.
2007, 1, 58 e ss.
[16] Così espressamente: Trib. Verona 20 luglio 2004, cit.
[17] Trib. Milano 10 novembre 2016, in www.ilsocietario.it; Trib. Milano 12 febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Milano 11 novembre 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Milano 1° marzo 2012.
[18] Cass. civile 25 maggio 2016 n. 10821, in Giust. civ. mass. 2016.
[19] Trib. Roma 20 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Roma 14 febbraio 2017 in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Roma 3 novembre 2017 in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Nello stesso senso si
era già espresso, in precedenza, Trib. Milano 18 gennaio 2007, in Giur. it.
2007, 1694.
[20] Così espressamente Trib. Roma 3 novembre 2017, cit.
[21] Così Trib. Roma 20 luglio 2017, cit.
[22] Benazzo, Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea
fantasma all'anarchia? In Società, 2004, 808; Laurini, Manuale breve delle
s.r.l. e delle operazioni straordinarie, 63.
[23] In questo senso Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.B.29, cit. Pare
aderire a tale tesi anche Rainelli, sub art. 2479 in Patriarca-Benazzo (a cura
di) Codice commentato delle s.r.l., Milano, 2006, 417.
[24] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 79: Derogabilità dei quorum di
cui all'art. 2479, commi 1 e 4, c.c., in www.consiglionotarilemilano.it;
De Paoli, sub art. 2479, in Bianchi (a cura di) Commentario alla riforma delle
società, Società a responsabilità limitata, Milano, 2008, 911; Cian, Le
decisioni assembleari, in Cian-Giannelli- Guerrera-Notari-Palmieri (a cura di)
Le decisioni dei soci, le modificazioni dell'atto costitutivo, Padova, 2009,
27.
[25] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 79, cit.
[26] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 79, cit.
[27] Abriani-Maltoni, Elasticità organizzativa delle società a responsabilità
limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilità
dell'art. 2479, 1° comma, cod. civ., in www.consiglionazionalenotariato.it.
[28] Trib. Roma 20 luglio 2017, cit.; Trib Roma, 22 settembre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Milano 11
dicembre 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano 11 novembre
2013, cit. Nello stesso senso Comitato Triveneto dei Notai, Massima I.B. 29,
Inderogabilità della facoltà di uno o più amministratori o del terzo del
capitale sociale di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti,
in www.notaitriveneto.it.
[29] Così espressamente Trib. Roma 22 settembre 2016, cit.
[30] L'articolo 2367 c.c. prevede che: (i)" Gli amministratori o il
consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale
sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il
decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello
statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare" (primo
comma); (ii) "Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in
loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti
degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere
risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea,
designando la persona che deve presiederla" (secondo comma).
[31] Corte App. Napoli 20 maggio 2005, in Giur. comm. 2006, II, 646, con nota
adesiva di Pecoraro, Richiesta di convocazione dell'assemblea e tutela dei soci
nella s.r.l; Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Soc. 2005, 1254. In dottrina Cian,
op. cit., 61.
[32] Così Corte App. Napoli 20 maggio 2005, cit., che conclude affermando che
"il ritenere applicabile alle s.r.l. l'art. 2367 c.c. costituisce
operazione corretta e non una operazione di nostalgico recupero del
parallelismo con la disciplina delle s.p.a. proprio del precedente modello
organizzativo delle s.r.l.".
[33] Così Pecoraro, op. cit., 176.
[34] Cass. civile 25 maggio 2016 n. 10821, cit.; Trib. Roma 3 novembre 2017,
cit.; Trib. Roma 22 novembre 2016, cit.; Trib. Milano 10 novembre 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Milano 27 giugno 2014, in Giur. comm. 2016, 173, con nota adesiva di
Iezzi, Ritualità di convocazione, invalidità delle decisioni ed altre vicende
"assembleari" nelle s.r.l.; Corte app. Lecce 23 giugno 2005, in Foro
it., 2006, I, 1549. In dottrina, tra gli altri, Benazzo, op. cit. 425; Dagnino,
op. cit., 483; Sandrelli, op. cit., 975.
[35] In tal senso Dagnino, op. cit., 483.
[36] Trib. Roma 3 novembre 2017 cit.
[37] In tal senso Romano, op. cit.
[38] Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 42/2014, Quorum assembleari
variabili, in www.consigliontarilefirenze.it.
[39] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 42, (Deroga ai quorum legali per
le decisioni dei soci (artt. 2479 e 2479 bis c.c.), in www.consiglionotarilemilano.it.
[40] Per tutti Sandrelli, op. cit., 975 e ss.
Scarica Articolo PDF