Lavoro


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/02/2020 Scarica PDF

Guida agli incentivi per le assunzioni 2020

Andrea Andreoli, .


Ad un anno di distanza dal varo della manovra economica 2019, attuata mediante la sistematica approvazione del cd. Decreto dignità[1] e della successiva legge di bilancio 2019[2], sono numerosi gli incentivi confermati, o previsti ex novo, dalla legge di bilancio 2020[3] per incentivare l’assunzione di determinate categorie di lavoratori.

Trattandosi di misure premiali, rilevanti sia per i soggetti in cerca di occupazione sia per gli operatori economici interessati ad ampliare il proprio organico lavorativo, è importante avere ben chiari i requisiti, prescritti per il loro riconoscimento, e, in secondo luogo, i benefici previsti dal legislatore.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono i principali incentivi riconoscibili ai datori di lavoro privati e le condizioni prescritte per la loro fruizione.

 

1) BONUS ASSUNZIONI UNDER 35

La legge finanziaria 2020 ha confermato lo stanziamento dei fondi previsti per l’erogazione dell’incentivo all’assunzione, entro il 31 dicembre 2020, di giovani di età inferiore a 35 anni, precedentemente introdotto dalla legge finanziaria 2018[4] e successivamente confermato, per gli anni 2019 e 2020, dal decreto dignità. Quest’ultima normativa, in particolare, subordinava l’operatività dell’incentivo all’emanazione (mai avvenuta) di un successivo decreto attuativo, condizionando così l’effettiva operatività della misura.

Con la legge di bilancio 2020 il legislatore ha ripristinato l’originaria versione della misura, nella sua formulazione antecedente all’entrata in vigore del decreto Dignità, con l’effetto di rendere tale bonus, immediatamente operativo e non più subordinato alla preventiva emanazione di un decreto attuativo.

In virtù di tale bonus i datori di lavoro privati che, negli anni 2019 e 2020, intendessero assumere, con qualifica di operai, impiegati e quadri[5], giovani under 35, stipulando con essi un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero intendessero trasformare a tempo indeterminato un precedente rapporto a termine, avranno diritto ad uno sconto pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps per il primo triennio dall’assunzione, ferma, in ogni caso, la debenza del relativo contributo Inail.

Lo sconto viene detratto, direttamente, dall’aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro all’Istituto di previdenza, sino al raggiungimento del tetto massimo, per ogni lavoratore assunto, di 3.000,00 € annui.

Il bonus assunzione under 35, come confermato nella Circolare Inps N. 40 del 2 marzo 2018, è portabile e, come tale, può essere goduto dal futuro datore di lavoro, in caso di riassunzione, a tempo indeterminato del lavoratore, limitatamente periodo residuo e prescindendo dal superamento della soglia anagrafica prevista. 

Nelle intenzioni del legislatore, il bonus assunzione under 35, a partire dal 2021, dovrebbe essere circoscritto alle sole assunzioni di giovani lavoratori under 30.

Ricapitoliamo, quindi, i requisiti previsti dal legislatore per la concessione dell’incentivo assunzione under 35 2020:

v Assunzione a tempo indeterminato, o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a termine, stipulato per l’assunzione di un giovane con qualifica di operaio, impiegato o quadro;

v Il soggetto interessato all’assunzione non deve aver compiuto il 35° anno di età;

v Il soggetto interessato all’assunzione non deve essere stato, precedentemente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

v Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti la data di assunzione del giovane collaboratore, non deve aver provveduto ad alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’area di adibizione del lavoratore neo assunto, salvo che l’assunzione di quest’ultimo risulti finalizzata al conseguimento di una professionalità oggettivamente diversa da quella dei precedenti lavoratori in servizio;

v Il giovane lavoratore deve rimanere in servizio, presso il datore di lavoro, per almeno sei mesi, non potendo quest’ultimo recedere anticipatamente dal rapporto per giustificato motivo oggettivo.

In caso di conferma di un precedente contratto di apprendistato, il predetto incentivo è applicabile al rapporto per un massimo di 12 mesi, purché il lavoratore non abbia compiuto, alla data di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, il 30° anno di età.

 

2) BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI NEET

Con il decreto n. 581 del 28 dicembre 2018, l’Anpal aveva prorogato per tutta l’annata 2019 il bonus previsto per l’incentivo all’assunzione, a tempo determinato (almeno 6 mesi) o indeterminato, quandanche part time e mediante contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani lavoratori che, a tale data, non avessero ancora compiuto, il 30° anno di età, purché disoccupati ed iscritti al programma Garanzia Giovani NETT[6].

L’agevolazione era stata estesa anche ai giovani, assunti come soci lavoratori di cooperative, nonché alle assunzioni, a scopo somministrazione, dei predetti soggetti, con l’unica precisazione che, in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il bonus avrebbe dovuto essere ridotto, proporzionalmente, in base al monte ore lavorate.

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato l’incentivo anche per le assunzioni eseguite dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale.

Il bonus, così come strutturato, consente, quindi, al datore di lavoro l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali Inps, entro il limite massimo di 8.060,00 €, per i primi 12 mesi dall’assunzione del giovane, ferma, in ogni caso, la debenza del contributo Inail. Nei successivi 24 mesi, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’incentivo si riduce al 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro.

L’entità dell’incentivo, in termini di esonero contributivo, è, in ogni caso, variabile, dipendendo dalla durata del contratto concluso con il giovane disoccupato (tempo determinato, indeterminato, somministrazione o apprendistato), nonché dal contesto produttivo del territorio di residenza.

L’agevolazione resta cumulabile, qualora ne sussistano i requisiti, con altri incentivi all’assunzione di natura non selettiva, compreso il predetto bonus giovani under 35.

Ricapitolando i requisiti previsti dal legislatore per la concessione del bonus occupazionale giovani NEET sono:

v L’assunzione a tempo indeterminato o determinato (almeno semestrale), quandanche part time e a scopo di somministrazione;

v Giovani disoccupati under 30, iscritti al programma Garanzia giovani NEET.

 

3) INCENTIVO SVILUPPO SUD UNDER 35

La legge di bilancio 2020 conferma, per il corrente anno, l’operatività del cd. “Bonus Sud”, consistente nell’esonero contributivo, riconosciuto ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, presso aziende ubicate nelle regioni meridionali, giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 34 anni compiuti.

Il bonus, di durata pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, riguarda i soli contributi Inps, dovuti dal datore di lavoro, sino al concorso del tetto soglia di € 8.060,00.

L’entità dell’esenzione, in ogni caso, varia a seconda dell’ubicazione della sede di lavoro del dipendente neo assunto, dovendosi distinguere tra regioni cd. “meno sviluppate” (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campagna), cui è riconosciuto un maggiore incentivo, e regioni cd. “in transizione” (cd. Molise, Abruzzo, Sardegna), ove il bonus occupazione è proporzionalmente inferiore.

Riassumendo i requisiti previsti per la fruizione del bonus in esame:

v Assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni compiuti;

v Mancanza di un precedente rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro Datore di lavoro;

v Sede di lavoro prevista ubicata in una Regione meridionale, dovendosi distinguere, per la determinazione dell’entità dell’incentivo, tra regioni cd. “meno sviluppate” e regioni cd. “in transizione”.

 

4) BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI ECCELLENZE

La legge di bilancio 2019[7] ha introdotto, tra le altre misure premiali, un peculiare incentivo, rivolto ai soli datori di lavoro privati intenzionati ad assumere, a tempo indeterminato, giovani eccellenze, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Trattasi di giovani laureati che, nell’ambito del proprio percorso universitario magistrale, abbiano conseguito il massimo dei voti, ovvero di giovani dottorandi di ricerca.

Trattandosi di profili distinti i requisiti soggettivi per l’assunzione sono differenti:

Ø nel caso di giovani laureati, la legge prescrive che non abbiano compiuto il 30° anno di età e abbiano conseguito, nell’ambito di un percorso di laurea magistrale, una votazione non inferiore a 110/110, con media ponderata pari, almeno, a 108/110;

Ø nel caso di giovani dottorandi di ricerca, la legge prescrive che questi non abbiano compiuto il 35° anno di età e risultino in possesso di un dottorando di ricerca, ottenuto presso un’università riconosciuta, quandanche telematica.

In presenza di tali requisiti i datori di lavoro, a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato, quandanche part time o mediante contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani eccellenze, potranno beneficare, per tutto l’anno 2020, dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali Inps, fino al concorso della somma massima di € 8.000,00, per ogni assunzione effettuata.

Non è consentita la fruizione del bonus in capo a quei datori di lavoro che, malgrado l’assunzione di giovani eccellenze, abbiano disposto, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nell’unità produttiva di destinazione del lavoratore.

Il bonus è portabile, con la conseguenza che, in caso di prematura cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso potrà essere fruito, per la durata residua, dal nuovo datore di lavoro del giovane.

 

5) BONUS ASSUNZIONI DONNE DISOCCUPATE

Per l’anno 2020 l’Inps ha disposto la proroga dell’incentivo all’assunzione di lavoratrici donna in stato di disoccupazione, precedentemente introdotto dalla Legge Fornero[8].

Requisiti previsto per il riconoscimento dell’incentivo, pari ad una riduzione del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, è l’assunzione di donne che versino in stato di disoccupazione da almeno 2 anni, ridotti a 6 mesi in caso di lavoratrici impiegate in determinati settori[9] e residenti in zone svantaggiate[10].

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali Inps ha una durata complessiva di 12 mesi, in caso di assunzioni di lavoratrici a tempo determinato, ovvero di 18 mesi, in caso di assunzione di lavoratrici a tempo indeterminato o di trasformazione di un precedente rapporto a termine.

Per godere del riconoscimento del beneficio di assunzione, i datori di lavoro interessati devono presentare la relativa istanza all’INPS, il quale avrà tempo 6 mesi per pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti e il riconoscimento dell’incentivo.

 

6) BONUS ASSUNZIONI OVER 50 DISOCCUPATI

Conformemente al predetto bonus occupazionale donne disoccupate, l’Inps ha disposto la proroga, per tutto l’anno 2020, dell’incentivo all’assunzione di lavoratori ultra cinquantenni che versino, da diverso tempo, in stato di disoccupazione.

Requisito prescritto per il riconoscimento dell’incentivo è l’assunzione, a tempo indeterminato o determinato, di lavoratori over 50, stabilmente disoccupati da almeno 12 mesi.

L’ammontare dell’incentivo è parametrato alla durata del rapporto di lavoro, potendo attestarsi in uno sgravio, in misura fissa del 50% dei contributi previdenziali Inps per ogni singolo lavoratore, limitatamente ai primi 12 mesi di rapporto.

Qualora il contratto di lavoro sia stato concluso a tempo indeterminato, o in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato, il termine di fruizione del beneficio viene innalzato da 12 a 18 mesi dall’instaurazione del rapporto.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato, in ogni caso, al conseguente incremento del numero dei dipendenti in servizio, con riferimento all’organico lavorativo dei 12 mesi che precedono l’assunzione.


7) BONUS ASSUNZIONI ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO

La legge di bilancio 2020 conferma, per il presente anno, l’esonero contributivo previsto dall’art 1 commi 100 ss.  L 205/2017, per l’assunzione di giovani ex studenti, entro 6 mesi dalla conclusione del loro percorso di studio, purché abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola- lavoro, ovvero periodi di apprendistato per l’acquisizione di una qualifica professionale.

Il periodo minimo di alternanza scuola- lavoro richiesta è pari al 30% del monte ore prescritto per tali percorsi, le quali devono essersi svolte presso il datore di lavoro che procede all’assunzione del giovane. 

La misura dell’esonero è parametrata al 100% dei contributi previdenziali Inps, a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3000,00 € annui, e ha una durata complessiva di 36 mesi dall’assunzione.

 

8) INCENTIVO ASSUNZIONE APPRENDISTI

L’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante[11] è, notoriamente, una misura premiale per i datori di lavoro, i quali potranno così beneficiare dell’opportunità di inquadrare inizialmente il lavoratore neo assunto sino a due livelli inferiori a quello di destinazione, beneficiando in tal modo di un notevole risparmio contributivo.

In tal senso il legislatore ha introdotto un regime contributivo agevolato per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il quale varia a seconda delle soglie dimensionali dell’organico aziendale dal datore di lavoro.

Nello specifico, laddove l’organico del datore di lavoro risulti inferiore alle 9 unità, quest’ultimo, in luogo delle ordinarie aliquote contributive, è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a suo carico, limitatamente alle seguenti aliquote: 1,5% per il primo anno; 3% per il secondo anno e 10% per il terzo anno[12]. Tale beneficio, limitato ai soli contributi dovuti per l’assunzione dell’apprendista under 30, è circoscritto al triennio di durata del contratto formativo, salvo l’incentivo di cui all’art 1 comma 108 L 205/2017 in caso di conferma del lavoratore a tempo indeterminato.

Per quanto concerne i datori di lavoro con organico superiore alle 9 unità, l’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, è fissata in misura pari al 5,84% per tutto il triennio di durata del contratto di apprendistato, con esonero dal versamento stesso contributo Naspi.

In entrambe le fattispecie resta ferma, comunque, l’aliquota contributiva del 5,84% a carico del lavoratore apprendista.

Un ulteriore incentivo, introdotto dall’art 1 comma 108 della L 205/2017, concerne la prosecuzione del contratto di apprendistato professionalizzante oltre al triennio previsto, con conseguente passaggio del lavoratore a tempo indeterminato, purché quest’ultimo, in tale data, non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

In tal caso, il datore di lavoro benefica di uno sgravio contributivo, per ogni singolo lavoratore confermato, della durata di 12 mesi, fino al concorso della somma massima di € 3.000,00, a partire dal mese successivo alla scadenza del beneficio contributivo previsto dall’art 47 comma 7 del Dlgs 81/2015.

L’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori, con contratto di apprendistato professionalizzante, è cumulabile con ulteriori bonus, tra cui quello previsto per l’assunzione di giovani under 30 ed il bonus occupazionale per le società con sede nelle regioni meridionali.

Un ulteriore incentivo, riconducibile alla conclusione di un contratto di apprendistato è stato introdotto dall’art 1 comma 8 della L 160/2019[13], il quale prevede che: il datore di lavoro, con organico aziendale inferiore alle 9 unità, intenzionato ad assumere, con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, un giovane di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, potrà beneficiare di un esonero dal versamento del 100% dei contributi Inps[14], a  suo carico, per la durata stessa del contratto formativo stipulato (tre anni). Nel caso in cui il contratto di apprendistato preveda una durata maggiore rispetto a quella triennale, l’aliquota contributiva per l’ulteriore periodo è fissata nel 10% dei contributi maturati dal giovane lavoratore per in ogni anno di apprendistato successivo al terzo.

L’incentivo è circoscritto alle sole assunzioni disposte tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

 

9) BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, TITOLARI DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

È confermato per l’anno 2020 l’incentivo previsto dall’art 24 bis dell’del Dlgs. 148/2015, in caso di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria[15], titolari dell’assegno di ricollocazione[16].

In tal caso lo sconto contributivo è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi 18 mesi di contratto, se stipulato a tempo indeterminato, ovvero 12 mesi, in caso di contratto a termine[17], sino al concorso del tetto massimo di complessivi € 4.030 euro annui, fermo in ogni caso il versamento del contributo Inail.

Resta inteso che non potrà beneficiare dell’incentivo il datore di lavoro che presenti evidenti collegamenti con la società che ha collocato il lavoratore in cassa integrazione, il che configurerebbe un indebito lucro previdenziale.

Requisiti per la concessione di tale bonus sono, quindi:

Ø L’assunzione a tempo indeterminato, o determinato;

Ø Lavoratore, al tempo dell’assunzione, deve trovarsi in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi e percepire l’assegno di ricollocazione;

Ø Il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 12 mesi precedenti, a riduzione di personale per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’unità di destinazione del lavoratore neo assunto.

Giova ricordare che il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria, qualora accetti l’offerta di assunzione di altro datore lavoro, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF sulle somme percepite in occasione della cessazione del proprio rapporto lavorativo (TFR e altre competenze), nel limite di 9 mensilità di retribuzione.  A ciò si aggiunga che, in caso di assunzione di lavoratore in CIGS, viene riconosciuto al lavoratore un ulteriore incentivo all’accettazione della nuova offerta di lavoro, pari alla metà del trattamento CIGS, di cui avrebbe avuto diritto.

 

10) INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CGIS

Tra gli incentivi introdotti per limitare il fenomeno sociale della perdita del posto di lavoro al termine delle procedure di cassa integrazione guadagni, l’art 4 comma 3 del DL 148/1993[18] ha previsto che il datore di lavoro, intenzionato ad assumere a tempo indeterminato un lavoratore in Cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendente di una società beneficiaria del trattamento della cassa integrazione guadagni da almeno 6 mesi, potrà godere di una riduzione dell’aliquota contributiva, pari a quella di cui ha diritto in caso di assunzione di lavoratori apprendisti, per un periodo massimo di 12 mesi.

Pertanto:

Ø i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze più di 9 addetti, possono beneficiare della riduzione dell’aliquota contributiva, relativa al lavoratore neo assunto, di entità pari all’11,61%;

Ø I datori di lavoro, i quali presentino un organico lavorativo superiore alle 9 unità, avranno diritto ad una riduzione dei contributi dovuti per l’assunzione del lavoratore in CGIS, pari al 3,11%, per primo anno.

Resta invece invariata l’aliquota contributiva del 9,19% a carico del dipendente.

In aggiunta a tali incentivi è riconosciuto al datore di lavoro un ulteriore bonus contributivo, ragguagliato al 50% dell’indennità di cassa residua, ridotta di tre mesi, fino al concorso massimo di 9 mensilità, per l’assunzione di lavoratori fino a cinquant’anni, 21 mensilità, per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni.

 

11) INCENTIVO ASSUNZIONI LAVORATORI FRUITORI DELL’ASSEGNO NASPI

È stato confermato per l’anno 2020 l’incentivo all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori disoccupati, fruitori dell’assegno di disoccupazione NASPI, introdotto per la prima volta dall’art 1 comma 136 della Legge 92/2012, come modificata dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99.

La fruizione dell’incentivo è subordinata all’assunzione di un lavoratore, a tempo pieno e indeterminato, che versi in stato di disoccupazione e risulti intestatario dell’assegno NASPI.

La misura dell’incentivo è pari al 20% dell’indennità di disoccupazione complessiva, ancora a credito del lavoratore al tempo dell’assunzione.

Tale incentivo non può essere fruito dal datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, abbia licenziato lavoratori che presentino assetti societari sostanzialmente coincidenti a quelli del precedente datore di lavoro, ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultima.

 

12) INCENTIVO ASSUNZIONI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019 n. 26, introduttivo del reddito di cittadinanza, ha previsto uno specifico incentivo per i datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori beneficiari di tale sussidio.

Condizione per l’erogazione dell’incentivo è il conseguimento, mediante l’assunzione, di un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, occupati nei 12 mesi precedenti.

Una specifica condizione per il riconoscimento dell’incentivo al datore di lavoro è la preventiva comunicazione datoriale della disponibilità e della natura dei posti vacanti in organico, mediante l’utilizzo della piattaforma ANPAL.

L’incentivo, fruibile dal datore di lavoro a seguito di ogni assunzione, è pari all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico, nel limite dell’importo del reddito di cittadinanza a credito del lavoratore e fino al conseguimento della soglia massima di 780,00 € mensili[19], per un periodo pari alla differenza tra i 18 mesi di durata ordinaria del reddito di cittadinanza e le mensilità già godute dal lavoratore neo assunto, con un minimo di 5 mensilità. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di provvedere al pagamento del premio Inail.

In caso di assunzione di un lavoratore che sia in attesa del rinnovo del beneficio (ossia dopo i primi 18 mesi di godimento del reddito di cittadinanza), l’importo dello sgravio sarà pari a sole 5 mensilità.

Nell’eventualità in cui l’assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza consegua ad un percorso formativo, stipulato tra Ente di formazione e Centro per l’impiego, viene riconosciuto al datore di lavoro un esonero dalla contribuzione previdenziale a suo carico pari alla metà[20] dell’importo mensile del reddito di cittadinanza, sino al concorso della somma massima di 390,00[21] € mensili, per un periodo pari alla differenza tra i 18 mesi di decorrenza del beneficio e quelli già goduti dal lavoratore.

In ogni caso l’entità minima dello sgravio non potrà essere inferiore a 6 mensilità del beneficio.

Qualora il datore di lavoro proceda all’assunzione di un lavoratore in fase di rinnovo del beneficio, l’entità dell’incentivo sarà pari a 6 mensilità del reddito di cittadinanza.

Ferme tali differenze, il datore di lavoro decade retroattivamente dalla concessione del beneficio qualora disponga il licenziamento del lavoratore assunto entro 36 mesi dall’assunzione, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non dichiarati illegittimi.

In conclusione è importante precisare che l’incentivo in esame può essere concesso direttamente al beneficiario del reddito di cittadinanza, sempre in forma di esonero contributivo, nel caso in cui, entro i primi 12 mesi di fruizione dell’incentivo, intenda avviare un’attività autonoma. In tal caso la misura dell’incentivo non potrà superare l’importo massimo mensile di 780,00 € ed avrà durata circoscritta a 6 mesi.

 

13) INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI

A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 68 del 1999 dal Dlgs 14 settembre 2015 n. 151, tutte le aziende che presentino un organico lavorativo superiore alle 14 unità sono tenute all’assunzione di una determinata quota, variabile in base alle concrete dimensioni dell’organico aziendale, di lavoratori disabili[22].

Il medesimo decreto attuativo del Jobs Act, sempre intervenendo sul disposto della legge n. 68 del 1999 (conformemente a quanto indicato nella Circolare Inps del 13.06.2016 n. 99), ha previsto uno specifico incentivo per i Datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori disabili, con contratto a tempo determinato o indeterminato, tanto part- time quanto a tempo pieno.

La misura di tali incentivi è variabile, attestandosi, rispettivamente a:

Ø 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni assunzione, a tempo indeterminato, di un lavoratore disabile, purché attestante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero appartenente alle categorie 1°, 2° o 3° della tabella allegata al T.U. in materia di pensioni di guerra[23]. L’incentivo dura sino a 36 mesi dall’assunzione del lavoratore;

Ø 35% della retribuzione mensile lorda per ogni assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67 ed il 79%, ovvero appartenenti alle categorie 4°, 5°, 6° della tabella allegata al T.U. in materia di pensioni di guerra. Il beneficio ha una durata complessiva sino a 36 mesi dall’assunzione del lavoratore;

Ø 70% della retribuzione mensile lorda per ogni assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori attestanti una disabilità intellettiva e/o psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Tale beneficio è concesso per un periodo massimo di 60 mesi dall’assunzione, in caso di rapporto a tempo indeterminato, ovvero per tutta la durata del rapporto (non meno di 12 mesi), in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il riconoscimento dei predetti incentivi è comunque subordinato all’accertamento della ricorrenza di una serie di requisiti soggettivi in capo al datore di lavoro: 1) regolarità contributiva, rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del contratto collettivo di riferimento e osservanza delle norme in tema di condizioni di lavoro; 2) l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati negli ultimi 12 mesi; 3) non aver ricevuto aiuti statali non rimborsati; 4) non deve trattarsi di lavoratori licenziati dal medesimo datore di lavoro nei 6 mesi precedenti la data della nuova assunzione; 5) le assunzioni disposte dal datore di lavoro devono essere a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente all’assunzione di lavoratori cui sia stata riscontrata una disabilità psichica e/o intellettiva superiore al 45%, a tempo determinato, purché il contratto stipulato non abbia una durata inferiore a 12 mesi.

L’assunzione del lavoratore affetto da disabilità non deve, necessariamente, essere espressione di un adempimento imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, risultando indennizzabili anche le assunzioni di lavoratori disposte oltre i limiti prescritti dalla legge 68/1999.

Al fine di fruire dell’incentivo, laddove ricorrano i predetti requisiti oggettivi e soggettivi, il datore di lavoro dovrà presentare una specifica istanza all’INPS, mediante il modulo telematico DiResCo, e, una volta pervenuto il riconoscimento del beneficio, potrà goderne in forma di conguaglio contributivo mensile[24].

Per espressa previsione l’incentivo all’assunzione di lavoratori disabili è compatibile con il riconoscimento di ulteriori incentivi all’assunzione, tra cui: bonus lavoratori over 50 anni, bonus assunzioni lavoratrici donna disoccupate, bonus assunzioni garanzia giovani. È invece esclusa la compatibilità con l’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari di trattamento NASPI ed il bonus giovani genitori disoccupati.

Per motivi di completezza si segnala che il datore di lavoro che, a seguito dell’assunzione di un lavoratore disabile, abbia sostenuto talune spese documentate, necessarie all’abbattimento di barriere architettoniche presenti sul posto di lavoro, limitative all’integrazione della persona con disabilità, potrà accedere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili al fine di ottenerne il rimborso forfettario.

 

14) BONUS ASSUNZIONE LAVORATORI DETENUTI

Tra gli incentivi contributivi, fruibili dal datore di lavoro a fronte di nuove assunzioni, è necessario annoverare anche il bonus assunzioni riconosciuto ai datori di lavoro, pubblici e privati, intenzionati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, quandanche a tempo determinato (superiore a 30 giorni), lavoratori detenuti o internati.

L’entità dell’incentivo è pari al 95% dei contributi a carico del datore di lavoro per ogni singolo lavoratore detenuto, limitatamente alla durata dell’incentivo, pari a:

Ø L’intera durata dello stato di detenzione;

Ø Fino a 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, purché l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era stato ammesso alla libertà vigilata, ovvero al lavoro all’esterno;

Ø Fino a 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, purché l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era soggetto al regime della reclusione, della libertà vigilato o del lavoro all’esterno.

 

15) BONUS ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI

La legge di stabilità 2020 ha confermato per il presente anno il cd. Bonus assunzione giovani genitori, introdotto per la prima volta dalla legge 231/2010, trattasi di un incentivo, riconosciuto ai datori di lavoro intenzionati ad assumere, a tempo indeterminato[25], quandanche part time, un giovane under 35.

Il genitore beneficiario non deve necessariamente essere disoccupato al tempo dell’assunzione, essendo l’incentivo in esame rivolto anche a quei datori di lavoro che dispongano l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precari, in quanto titolari di contratti a termini, contratti di somministrazione, contratto a progetto o contratti di lavoro ripartito.

L’accesso all’incentivo da parte del datore di lavoro è subordinato alla preventiva iscrizione della coppia di genitori alla banca dati Inps, istituita per l’occupazione dei giovani genitori. Allo stesso modo, i datori di lavoro interessati a fruire dell’incentivo in esame devono assumere i lavoratori che abbiano perfezionato la predetta iscrizione, provvedendo a compilare a loro volta, a seguito dell’ordinaria comunicazione UNILAV di assunzione (comprensivo del relativo codice agevolazione), il modulo di domanda dell’incentivo, disponibile sul sito dell’Inps. Inoltrata quest’ultima comunicazione, l’Inps fornirà il codice di autorizzazione, necessario per fruire del conguaglio mensile.

Il presente incentivo assume la forma di un conguaglio contributivo, valevole fino al concorso della somma massima di € 5.000,00, per ogni singolo lavoratore, con il limite di indennizzabilità di massimo 5 lavoratori.

Requisiti per la fruizione del bonus sono:

Ø L’assunzione a tempo indeterminato, ovvero la conversione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato, di un lavoratore under 35, genitore di figlio minorenne;

Ø L’iscrizione del genitore alla banca dati Inps Giovani Genitori;

Ø Il lavoratore, al tempo dell’assunzione, non deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Ø Nei 6 mesi precedenti all’assunzione il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, salvo l’assunzione risulti finalizzata all’acquisto di una professionalità distinta da quelle interessate da tali provvedimenti;

Ø Il lavoratore non deve essere stato licenziato dal medesimo datore di lavoro, ovvero da una società connessa o collegata ad esso, nei 6 mesi antecedenti all’assunzione;

Ø Il datore di lavoro deve risultare in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a suo carico, potendo esibire il relativo DURC aggiornato;

Ø il datore di lavoro non deve aver già goduto del presente incentivo per l’assunzione di 5 lavoratori in precedenza;

Ø Il datore di lavoro, al tempo dell’assunzione, non deve avere provveduto a sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione concerna una professionalità oggettivamente distinta da quella dei lavoratori soggetti alla riduzione o sospensione dell’orario lavorativo.

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Con l’esame di quest’ultimo incentivo occupazionale si esaurisce la presente trattazione, volta a fornire al paziente lettore un prospetto riassuntivo dei principali incentivi, riconosciuti a fronte delle assunzioni disposte nell’anno 2020, nella speranza che la stessa possa fornire un valido ausilio a datori di lavoro, ai soggetti in cerca di occupazione e, più in generale, a tutti gli operatori del settore, interessati ad approfondire queste, rilevanti, opportunità.

 

Prospetto riassuntivo schematico

 

Incentivo

 

Requisiti soggettivi

 

Requisiti oggettivi

 

Entità

 

Periodo

 

Bonus assunzione under 35

 

 

Lavoratore under 35, privo di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzione a tempo indeterminato o conversione a tempo indeterminato di un contatto a termine

 

50% dei contributi a carico datore di lavoro fino a 3.000,00 € annui

 

Primo triennio dall’assunzione

 

 

 

Bonus assunzione giovani NEET

 

 

 

Lavoratori under 30, disoccupati e iscritti a Garanzia giovani.

 

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato o determinato, quandanche a tempo parziale

 

 

 

Esonero contributi fino a concorso somma € 8.060,00

 

Primi 12 mesi dall’assunzione. Prosegue per 24 mesi con incentivo ridotto per rapporti a tempo indeterminato

 

 

Bonus assunzione lavoratori in CIGS titolari dell’assegno di ricollocazione

 

 

Lavoratore in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi e percepisce assegno di ricollocazione

 

Assunzione a tempo determinato o indeterminato; non aver eseguito licenziamenti per gmo o collettivi nell’unità produttiva di destinazione nei 12 mesi precedenti l’assunzione

 

 

Esonero 50% dei contributi a carico datore di lavoro fino a concorso di € 4.030,00.

Primi 12 mesi da assunzione per contratti a tempo determinato, elevati a 18 mesi in caso di contratti a tempo indeterminato

 

 

Bonus assunzione lavoratori in CIGS

 

 

Lavoratore in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi e/o lavoratori di società in cassa integrazione straordinaria da almeno 6 mesi

 

 

Assunzione a tempo indeterminato

Aliquota contributiva dell’11,61% se datori hanno + di 9 dipendenti; ovvero pari a 3,11% se hanno – di 9 dipendenti

 

 

12 mesi

 

 

 

Bonus assunzione donne disoccupate

 

 

 

Lavoratrici donna in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, diminuiti a 6 se residenti in zone svantaggiate

 

 

 

Assunzione a tempo determinato o indeterminato

 

 

 

Esonero 50% dei contributi a carico datore di lavoro.

12 mesi per contratti a tempo determinato, elevati a 18 per assunzioni a tempo indeterminato

 

 

 

Bonus assunzione over 50° disoccupati

 

 

 

Lavoratori over 50 stabilmente disoccupati da almeno 12 mesi

 

 

 

Assunzione a tempo determinato o indeterminato

 

 

 

Esonero 50% dei contributi a carico datore di lavoro

12 mesi per contratti a tempo determinato, elevati a 18 per contratti a tempo indeterminato

 

Bonus assunzioni giovani eccellenze

 

Laureati magistrali a pieni voti under 30 o dottorandi di ricerca under 35

Assunzione a tempo indeterminato; non aver eseguito licenziamenti per gmo o collettivi nei 12 mesi precedenti l’assunzione nell’unità produttiva di destinazione

 

Esonero contributi fino a concorso somma € 8.000,00

 

 

Primi 12 mesi da assunzione

Bonus assunzione fruitori NASPI

 

Lavoratore in stato di disoccupazione, beneficiario dell’assegno NASPI

 

Assunzione a tempo pieno e indeterminato; lavoratore non licenziato da società connessa o collegata nei 6 mesi precedenti

 

20% dell’indennità di disoccupazione a credito del lavoratore

 

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Bonus assunzioni fruitori reddito di cittadinanza

 

Lavoratore fruitore del reddito di cittadinanza

 

Assunzione a tempo pieno e indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato, previa comunicazione datoriale di disponibilità. Conseguimento di un incremento occupazionale netto. Divieto di licenziare dipendente per i primi 36 mesi di rapporto.

 

Senza progetto formativo esonero contributi previdenziali fino a 780,00 mensili; con progetto formativo esonero da contributi previdenziali fino a 390,00 mensili

Senza progetto formativo l’incentivo è limitato al credito contributivo con minimo 5 mensilità; se stipulato a progetto è limitato al reddito a credito con minimo 6 mensilità

 

 

 

Bonus assunzione lavoratori invalidi

 

 

 

Lavoratore disabile con riduzione capacità fisica superiore a 67%, ovvero psichica superiore al 45%, purché non licenziati nei 6 mesi antecedenti dal medesimo datore di lavoro

 

 

 

Assunzioni a tempo determinato (almeno 12 mesi) o indeterminato, sia full time che part time; regolarità contributiva datore di lavoro; compiuto rimborso contributi pubblici ricevuti; 

Esonero contributivo 70% retribuzione per lavoratori con invalidità + 79% o invalidità psichica + 45%; dimezzato al 35% per lavoratori con invalidità fisica tra 67 e 79%

36 mesi in caso di assunzioni indeterminato di invalidi fisici superiore a 67%, innalzati a 5 anni per lavoratori con disabilità psichica + 45%

 

Bonus giovani genitori

 

Genitori under 35 con figli minori, iscritti alla banca giovani genitori Inps, non impiegati precedentemente a tempo indeterminato

 

Assunzione a tempo indeterminato, regolarità contributiva e incremento occupazionale netto,

 

Esonero contributivo fino a concorso somma € 5.000,00. Non fruibile per più di 5 assunzioni

 

 

 

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Bonus SUD

 

Giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni, non assunti, precedentemente, a tempo indeterminato

 

Assunzione a tempo indeterminato presso società con sede nelle regioni meno sviluppate o in transizione

 

Esonero contributivo fino a concorso soglia di € 8.060,00

 

 

12 mesi

 

 

Bonus assunzione detenuti

 

Lavoratori detenuti, quandanche in libertà vigilata o ammessi al lavoro esterno

 

Assunzioni a tempo determinato (+ di 30 giorni) o indeterminato

 

Esonero 95% contributi datoriali

Durata stato di detenzione, ovvero 18-24 mesi dalla sua cessazione

 

Incentivi assunzione apprendisti

 

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Contratto di apprendistato professionalizzante

 

3 anni

Aliquote contributive 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo e 10% per il terzo per datori di lavoro con +9 dipendenti. Aliquota fissa al 5,84 per datori di lavoro con + 9 dipendenti. 12 mesi ulteriori sono riconosciuti in caso di conferma del lavoratore a tempo indeterminato fino ad un max di 3.000,00 €

 

Assunzione giovani apprendisti studenti

 

Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni

 

Contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma

 

100% contributi Inps

 

Durata contratto fino a max 3 anni. Ulteriori anni di apprendistato aliquota 10%.

 



[1] D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018 n. 96.

[2] L 30 dicembre 2018 n. 145.

[3] L 27 dicembre 2019 n. 160.

[4] Artt. 100 s.s. L 27 dicembre 2017 n. 205.

[5] Il bonus assunzione under 35 può essere fruito anche dal datore di lavoro che decida di assumere, con contratto di lavoro subordinato, un collaboratore domestico under 35.

[6] Riferibile a giovani di età compresa tra i 16 ed i 19 anni che non studino né lavorino.

[7] La legge di bilancio 2019, pur avendo introdotto il bonus occupazionale per giovani eccellenze ne aveva sospeso l’operatività, con la conseguenza che, tale incentivo, potrà essere introdotto, per la prima volta nell’anno 2020.

[8] Legge n. 92 del 28 giugno 2012.

[9] Trattasi di settori, o di professioni, che presentino un’accentuata disparità occupazionale tra lavoratori e lavoratrici, con un divario superiore al 50%

[10] Si considerano “svantaggiate” le aree, contraddiste come tali, dal D.M. 27 marzo 2008, ossia: Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, oltre a determinate zone di altre regioni italiane.

[11] Contratto sottoscrivibile in tutti i settori occupazionali con lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, per una durata massima pari ad anni 3, elevata a 5 anni in caso di assunzioni disposte da un’impresa artigiana.

[12] Permane l’obbligo per il datore di lavoro di versare l’aliquota dell’1,61% per il finanziamento del fondo NASPI e dei percorsi di formazione.

[13] In vigore dal 01.01.2020. L’incentivo riservato ai datori di lavoro con organico inferiore alle 9 unità non è una novità per il nostro ordinamento, in quanto l’art 22 Legge 183/2011 consentiva uno sgravio similare per tutte le assunzioni disposte entro il 31.12.2016.

[14] Il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dell’aliquota dell’1,61% per il finanziamento della NASPI e del Fondo di formazione professionale, pertanto le aliquote complessive, per ogni lavoratore, ammontano, rispettivamente: al 3,11% per il primo anno di apprendistato; al 4,61% per il secondo e, infine, al 11,61% per il terzo anno.

[15] La Cassa integrazione guadagni straordinaria, brevemente, è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del lavoro, previa domanda, corredata da idoneo programma, ad una società che presenti determinate soglie occupazioni e rientri in uno specifico comparto occupazione (industria, edilizia, commercio ecc..), al ricorrere di uno stato, temporaneo, ovvero in caso di soggezione a procedure concorsuali, o in pendenza di una fase di ricostruzione o riconversione sociale. La Cassa integrazione straordinaria prevede, quindi, la sospensione, o riduzione, dell’attività di alcuni lavoratori, la cui retribuzione, nel limite delle 40 ore settimanali, verrà coperta dall’Inps per una somma pari alll’80% dello stipendio. Tale ammortizzatore può essere concesso per una durata complessiva, non superiore, a 36 mesi nell’arco di un quinquennio, dovendosi ricomprendere, in tale computo, anche le eventuali ore di cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà.

[16] L’art 24 bis del Dlgs. 148/2015 ha previsto la facoltà per il lavoratore subordinato di chiedere all’ANPAL l’anticipazione dell’assegno di ricollocamento.

[17] Ulteriori 6 mesi di incentivo vengono accordati al Datore di lavoro in caso di stabilizzazione del lavoratore.

[18] Convertito in legge con L 236 del 1993.

[19] La soglia minima dell’incentivo è pari a € 3.900,00, mentre la soglia massima è fissata in complessivi € 14.040,00.

[20] La restante metà dell’importo a credito del lavoratore è goduta dall’ente di formazione che, con il suo operato, ha favorito la ricerca di un impiego da parte del lavoratore.

[21] L’entità massima del beneficio, in tal caso, è dimezzata poiché l’altra metà dell’incentivo, anch’essa da destinare a sgravio contributivo, è destinata all’ente di formazione accreditato che ha provveduto alla stipulazione del patto.

[22] I datori di lavoro con organico lavorativo compreso tra le 15 e le 35 unità sono tenuti ad assumere, entro 60 giorni dal raggiungimento dei predetti requisiti dimensionali, almeno 1 lavoratore disabile; limite innalzato a 2 lavoratori disabili, in caso di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori ricompreso tra le 35 e le 50 unità, sino ad attestarsi alla quota di riserva del 7% dell’organico lavorativo, + 1% dei posti a favori di famigliari di invalidi e profughi rimpatriati, nel caso in cui presentino un organico lavorativo superiore alle 50 unità.

[23] D.P.R. 915/1978.

[24] In tal caso è bene precisare che, una volta inoltrato all’Inps il modulo DiResCo, quest’ultimo ha 5 giorni utili per verificare la disponibilità di coperture ed inviare al datore di lavoro richiedente comunicazione di avvenuta prenotazione del bonus. Pervenuto quest’ultimo documento, il datore di lavoro dovrà provvedere, entro 7 giorni, all’assunzione del lavoratore disabile.

[25] Gode del bonus anche il datore di lavoro che confermi a tempo indeterminato un lavoratore under 35, genitore di un figlio minorenne.


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