Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/05/2021 Scarica PDF
La responsabilità degli amministratori ai sensi del nuovo art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021
Emanuel Monzeglio, Dottore Commercialista in AlessandriaVisto l’avvicinarsi dei termini di approvazione del bilancio 2020 merita una riflessione il tema della responsabilità degli amministratori e, ove esistente, dell’organo di controllo in riferimento alla mancata riduzione a meno di un terzo, entro l’esercizio successivo da parte dell’assemblea dei soci, delle perdite 2019 portate a nuovo. Nello specifico, per chiarezza espositiva si richiama il comma 2 degli artt. 2446 e 2482-bis comma 2 “… in mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza (o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio”.
Supponendo che, nell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, i soci abbiano deliberato in merito al riporto a nuovo delle perdite di tale esercizio, si pone il problema se anche quest’ultime rientrino nell’ambito del contesto delle misure emergenziali adottate per far fronte alla situazione emergenziale creatasi in seguito allo sviluppo dell’epidemia da Covid-19. Il riferimento normativo è l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 riscritto dall’art. 1 comma 266, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che ha prolungato il termine utile a neutralizzare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) da un esercizio fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche.
I sopra citati articoli, 2446 e 2482-bis c.c., fanno espressamente richiamo alla segnalazione al Tribunale da parte degli amministratori e dell’organo di controllo, qualora i soci, entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, non si siano attivati per far sì che la perdita risultasse diminuita a meno di un terzo del capitale sociale.
Entrando nel merito, se i soci in linea con le interpretazioni estensive sorte fino ad ora, decidano di “congelare” anche le perdite 2019 portate a nuovo avvalendosi dell’ex art. 1 comma 266 L. 178/2020, come devono comportarsi gli amministratori e l’organo di controllo?
I vari orientamenti fin ora emersi, contrastanti tra loro, hanno creato notevole incertezza su quali decisioni debbano adottarsi in sede di approvazione del bilancio 2020 e proprio in virtù di questo è assai “problematica” e controversa la posizione degli amministratori e dell’organo di controllo in termini di responsabilità solidale nei confronti dei terzi.
Dato atto di quanto sopra citato, ad avviso dello scrivente, si ritiene auspicabile che, al fine di non essere chiamati in causa sottoforma di responsabilità nei confronti dei terzi, gli amministratori e l’Organo di Controllo debbano procedere con la segnalazione in Tribunale, seguendo letteralmente gli artt. 2446 e 2482-bis del c.c.., della decisione dei soci di riportare a nuovo per un periodo massimo di cinque esercizi anche le perdite dell’anno 2019. Inoltre, si ritiene opportuno per l’organo di controllo utilizzare il c.d. “scetticismo professionale” nello esprimere il proprio giudizio sul bilancio, avvalendosi, tuttavia, del paragrafo relativo al “richiamo di informativa” o nella più peggiore delle ipotesi non esprimere nessun giudizio.
Dopo aver adempiuto ai propri doveri, sarà successivamente rimessa ogni decisione al Tribunale delle Imprese competente.
Eseguendo alla lettera le disposizioni del codice civile si ritiene che non possano essere ritenuti responsabili gli amministratori e l’organo di controllo per la decisione dei soci di avvalersi della misura emergenziale prevista dall’ex art. 1 c. 266 L. 178/2020, in linea con le tesi estensive, qualora l’organo competente ritenesse “inapplicabile” tale disposizione alle perdite emerse precedentemente all’anno 2020.
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