EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/04/2022 Scarica PDF
L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi
Alessandro Barale, Professore a contratto di informatica giuridica presso l'Università degli studi di TorinoSommario: 1. Premessa. – 2. Ratio legis. – 3. Entrata in vigore. – 4. Il procedimento. a) La notificazione dell’avviso all’esecutato ed al terzo. – 5. Segue. b) Il contenuto dell’avviso. – 6. Segue. c) Il deposito dell’avviso nel fascicolo dell’esecuzione. – 7. Criticità applicative. – 8. La possibilità di effettuare la notificazione dell’avviso al debitore presso la cancelleria. – 9. Osservazioni conclusive.
1. Premessa.
La legge 26 novembre 2021, n. 206, c.d. «Riforma del processo civile»[1], pubblicata in Gazzetta Ufficiale[2] il 9 dicembre 2021, contiene alcune norme immediatamente applicabili, due delle quali volte a modificare la disciplina del pignoramento presso terzi, già interessata da una profonda revisione nell’ultimo decennio[3].
La prima, contenuta al comma 29 dell’articolo unico della novella, interviene sull’art. 26 bis c.p.c.[4] – norma che a partire dal 2014 aveva ancorato in linea generale la competenza territoriale dell’espropriazione presso terzi alla residenza, al domicilio, alla dimora o alla sede dell’esecutato[5] – e modifica unicamente il foro territorialmente competente nel caso in cui l’esecutato è una pubblica amministrazione.
In tale ipotesi la competenza territoriale non spetta più al «giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede», bensì al «giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede», di fatto avvicinando il foro competente al creditore procedente.
La seconda, invece – oggetto del presente studio – è stabilita al comma 32 dell’art. 1 della legge in commento, che ha a sua volta inserito due ulteriori commi all’art. 543 c.p.c. (dopo il quarto comma e prima del quinto, che ora diviene quindi il settimo).
In particolare, secondo la citata disposizione «All’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».
2. Ratio legis.
Come chiaramente intuibile e come si evince anche dall’esame dei lavori preparatori[6], la novella normativa è finalizzata a rendere edotto il terzo pignorato della permanenza, o meno, del vincolo del pignoramento, considerata l’inadeguatezza – e, nella pratica, il mancato funzionamento[7] – del diverso strumento di cui all’art. 164 ter disp. att. trans. c.p.c.[8], che ha imposto al creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, di dichiarare al debitore ed al terzo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per omesso tempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Il legislatore, già con la citata disposizione di attuazione, si era posto l’esigenza di consentire che i terzi pignorati – per definizione, appunto, terzi rispetto al rapporto creditorio azionato nell’esecuzione e quindi del tutto “incolpevolmente” coinvolti nel procedimento – venissero resi edotti degli esiti del processo esecutivo, così da permettere loro di conoscere l’estensione temporale degli obblighi su di essi incombenti a seguito della notificazione del pignoramento.
Se infatti, nella prassi, in caso di assegnazione del credito dichiarato dal debitor debitoris, quest’ultimo viene normalmente aggiornato sullo stato del procedimento e sulla sua definizione, ricevendo l’ordinanza di assegnazione che il creditore si premura di notificargli per poter ottenere il pagamento dell’ammontare assegnato, nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il processo non addiviene all’assegnazione, il procedente non ha un interesse immediato a comunicare al terzo la conclusione del procedimento e quindi la cessazione dei vincoli a lui imposti dal pignoramento e per tale ragione molto di frequente lascia il terzo all’oscuro della sorte dell’esecuzione.
E situazione analoga si verifica in caso di pignoramento presso più terzi: se il creditore non mancherà certo di notificare l’ordinanza che definisce il procedimento al debitor debitoris il cui credito dichiarato gli è stato assegnato, è ben probabile che lo stesso non si troverà a fare con i terzi che hanno reso dichiarazione negativa o nei cui confronti non è comunque stata pronunciata l’assegnazione.
Il problema si pone poi in particolare quando il pignoramento coinvolge in qualità di terzi gli istituti bancari, che, avendo rapporti continuativi con l’esecutato, anche in caso di dichiarazione negativa sono interessati a conoscere il momento in cui viene meno il proprio obbligo di accantonare eventuali saldi attivi che dovessero pervenire, per ritenerli quindi disponibili a favore del debitore.
L’art. 164 ter disp. att. trans. c.p.c., pur tentando di venire incontro a tale esigenza, non ha previsto però alcuna sanzione nel caso di suo mancato rispetto, tant’è che di fatto la norma non ha trovato effettiva applicazione.
D’altra parte neppure l’ultimo periodo della disposizione ha portato a risultati effettivi: se è vero, infatti che «In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge», il dies a quo di tale termine – che, com’è noto, è di trenta giorni dalla data di restituzione degli atti dall’ufficiale giudiziario al creditore procedente – non è conosciuto dal terzo pignorato, il quale non può sapere quando il creditore procedente si è visto restituire gli atti da parte dell’U.N.E.P. competente.
Ecco quindi che, ritenuta la necessità di individuare uno strumento diverso e più adeguato per assolvere all’esigenza sopra tratteggiata, il legislatore ha ritenuto – ancora una volta[9] – di far leva sulla “minaccia” d’inefficacia del pignoramento, senza prevedere obblighi per il caso in cui i vincoli del pignoramento verranno meno, bensì imponendo al creditore un’attività indispensabile per mantenere in vita l’esecuzione con la conseguenza che, a contrario, ove tale attività non sia posta in essere, il terzo pignorato potrà ritenere automaticamente cessato ogni vincolo del pignoramento al sopraggiungere della data d’udienza indicata nell’atto di citazione.
3. Entrata in vigore.
Ai sensi del successivo comma 37, «Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sicché – in mancanza di diversa disposizione – poiché il provvedimento normativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, la legge è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e dunque la modifica alla disciplina del pignoramento sarà vigente a partire dal 22 giugno 2022, o meglio per i procedimenti introdotti in tale data o in data successiva.
Più precisamente, poiché l’esecuzione presso terzi ha inizio con la notificazione dell’atto di pignoramento[10], si può stabilire che le nuove disposizioni si applicano per i procedimenti in cui la prima notificazione (solitamente al terzo pignorato o al primo dei terzi pignorati) dell’atto di pignoramento presso terzi ha luogo a partire dal 22 giugno 2022.
4. Il procedimento. a) La notificazione dell’avviso all’esecutato ed al terzo.
Entrando nel merito dell’applicazione pratica della disposizione, essa introduce due nuove incombenze in capo al creditore procedente.
Innanzitutto «entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento» – precisazione che induce ad escludere quindi alcuno slittamento del termine in caso di possibili differimenti d’ufficio dell’udienza – il creditore procedente deve notificare «al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura».
La norma si riferisce chiaramente alla notificazione e non genericamente alla comunicazione, sicché non si può senz’altro ritenere sufficiente un mero messaggio di posta elettronica certificata ovvero una raccomandata con avviso di ricevimento, essendo invece necessaria una vera e propria notificazione, semmai nelle forme dell’art. 1 ovvero – nel caso in cui il destinatario sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata contenuto in un pubblico elenco – dell’art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53.
L’esigenza di procedere nelle forme della notificazione determina alcune perplessità in tutte quelle ipotesi in cui è naturale la non coincidenza tra il momento di richiesta della notificazione da parte del mittente e quello in cui la notificazione si può intendere perfezionata per il destinatario e quindi essenzialmente nei casi di notificazione a mezzo del servizio postale[11], ovvero nelle forme previste dagli artt. 140 c.p.c. e 143 c.p.c.
In tutte queste ipotesi è necessario chiedersi se, ai fini del rispetto dell’obbligo sancito dalla disposizione in commento – e sanzionato con l’inefficacia del pignoramento – è sufficiente che il creditore abbia avviato il procedimento di notificazione prima della data dell’udienza di comparizione, oppure se al contrario è necessario che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario entro il predetto termine.
Per quanto possa risultare disagevole per il creditore procedente, oltreché incidente in modo notevole sui tempi del processo esecutivo, mi pare non si possa non propendere per la seconda delle soluzioni prospettate, non fosse altro in considerazione di quanto sancito dal secondo periodo del successivo comma inserito nell’art. 543 c.p.c. (ovverosia il sesto comma), secondo cui «In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento»; in buona sostanza, anche prescindendo da quelli che saranno gli specifici provvedimenti assunti nell’ambito del procedimento esecutivo, il terzo pignorato, non avendo ricevuto alcuna notificazione alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, potrebbe infatti validamente ritenersi liberato da ogni vincolo.
Se la disposta cessazione degli effetti del pignoramento alla data dell’udienza, in mancanza della notificazione dell’avviso, non mi pare consenta una impostazione interpretativa differente con riferimento alla notificazione dell’avviso al terzo pignorato, una diversa conclusione potrebbe semmai valere per la notificazione diretta al debitore, in riferimento alla quale si potrebbe invocare il ben noto principio[12] secondo cui, ove la notificazione non si perfezioni nel termine perentorio per causa non dipendente dal richiedente, questi può riprendere e completare il procedimento notificatorio, considerandosi, ai fini del rispetto del termine, la data iniziale di attivazione del procedimento[13].
Sempre con riferimento alla notificazione, va infine osservato che la disposizione sembra già considerare l’ipotesi in cui il pignoramento notificato a più terzi pignorati sortisca un esito positivo soltanto in relazione ad alcuni di essi: in tale caso, infatti, la mancata notificazione dell’avviso ai terzi che hanno reso dichiarazione negativa e nei cui confronti, quindi, il creditore procedente non intende coltivare oltre la procedura, comporterà automaticamente la loro liberazione da ogni vincolo del pignoramento a partire dal giorno dell’udienza indicata nell’atto di citazione, in virtù del (nuovo) sesto comma dell’art. 543 c.p.c., secondo cui «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso».
5. Segue. b) Il contenuto dell’avviso.
Quanto al contenuto dell’avviso, esso – che potrà essere intitolato “avviso ex art. 543, quinto comma, c.p.c.” – potrà limitarsi a contenere[14]:
a) un riferimento univoco al pignoramento presso terzi in relazione a cui viene trasmesso – quantomeno mediante indicazione delle parti e della data di notificazione ad esse del pignoramento presso terzi – così da essere immediatamente comprensibile ai destinatari lo specifico procedimento che esso concerne;
b) la dichiarazione del creditore procedente circa l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, eventualmente precisando la data in cui essa è avvenuta;
c) il numero di ruolo del procedimento (con specificazione, ove ritenuto, del giudice dell’esecuzione assegnatario del procedimento ed eventualmente anche della data e dell’ora dell’udienza effettiva, se già nota).
L’essenzialità del contenuto della disposizione esclude a mio avviso la necessità dell’inserimento di ulteriori requisiti, quali ad esempio gli elementi menzionati al secondo comma dell’art. 543 c.p.c., peraltro già noti sia al debitore, sia al terzo pignorato, avendo essi già ricevuto il pignoramento presso terzi.
L’avviso dovrà poi essere sottoscritto – con modalità digitale o analogica, in funzione della forma che assumerà – dal difensore del creditore procedente.
6. Segue. c) Il deposito dell’avviso nel fascicolo dell’esecuzione.
Una volta notificato l’avviso e perfezionatosi l’iter notificatorio, il creditore procedente è altresì onerato, sempre «entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento», di depositare «l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione».
Nonostante la disposizione si riferisca espressamente alla necessità di deposito, mi pare possa ritenersi assolto l’obbligo anche qualora il creditore depositi l’avviso notificato direttamente in sede d’udienza, salvo provvedere in un momento immediatamente successivo ad integrare l’incombenza mediante il deposito telematico.
Non sorge infatti nessun dubbio sul fatto che il deposito debba avvenire, come per tutti gli atti successivi a quello con cui inizia l’esecuzione[15], nelle forme del deposito telematico, con la conseguente invalidità dell’eventuale deposito in forma analogica, non potendo invocarsi ilcomma 1 bis dell’art. 16 bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, da ritenersi inapplicabile, per più ordini di ragioni[16], nel processo esecutivo.
Ove la notificazione dell’avviso avvenga nelle forme dell’art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, il creditore procedente dovrà depositare, in allegato ad una nota di deposito, sia il messaggio di invio della notificazione, sia la ricevuta di accettazione, sia e soprattutto la ricevuta di avvenuta consegna relativa a tutti i destinatari della notificazione (documenti da prodursi tutti in formato eml o msg); in tutti gli altri casi, invece, dovrà allegare alla nota di deposito la copia informatica per immagine dell’atto notificato in forma analogica munita dell’apposita attestazione di conformità a norma dell’art. 16 decies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221[17] (e secondo le modalità di cui al successivo art. 16 undecies).
7. Criticità applicative.
Ad una prima lettura della disposizione, immaginando le molteplici eventualità che possono presentarsi in un procedimento esecutivo presso terzi, non è difficile ipotizzare alcune delle difficoltà pratiche che potranno essere determinate dalle nuove incombenze imposte in capo al creditore procedente.
La prima considerazione da svolgere concerne le tempistiche del procedimento e la necessità di pianificare la data d’udienza in un momento sufficientemente lontano al fine di poter espletare correttamente le formalità di notificazione e deposito introdotte dalla novella normativa.
Se ad oggi l’unico termine imposto dalla legge nell’indicazione dell’udienza di comparizione è quello minimo di cui al combinato disposto degli artt. 543, terzo comma e 501, c.p.c., di almeno dieci giorni dalla notificazione del pignoramento[18], la necessità di consentire – dopo l’iscrizione a ruolo del pignoramento e prima della data dell’udienza indicata nell’atto di citazione – un’ulteriore notificazione, richiederà senz’altro di ritardare notevolmente il giorno dell’udienza, soprattutto nelle ipotesi in cui è verosimile che la notificazione al terzo o al debitore debba avvenire nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c.
Se sicuramente non mancheranno pronunce relative all’interpretazione della regola per cui la notificazione dell’avviso deve essere precedente rispetto alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento – nei termini a cui si è fatto cenno supra, al § 4 – e non è da escludersi un’impostazione meno intransigente di quella ipotizzata, un approccio prudenziale che consideri i rischi dell’inefficacia del pignoramento suggerisce di pianificare la data d’udienza in un termine sufficientemente ampio da consentire il perfezionamento dell’ulteriore notifica disposta dal quinto comma dell’art. 543 c.p.c., senza dimenticare che per procedere alla stessa non è sufficiente aver depositato telematicamente l’iscrizione a ruolo del pignoramento, ma occorre attendere anche l’accettazione della relativa busta telematica da parte della cancelleria, poiché soltanto in tale momento sarà assegnato il numero di ruolo al procedimento esecutivo, dato che costituisce uno dei requisiti del contenuto dell’avviso.
D’altra parte, se si considera che nella pratica l’iscrizione a ruolo è successiva al ricevimento della dichiarazione positiva del terzo pignorato, poiché la prassi seguita dalla maggior parte degli uffici giudiziari – a mio avviso errando[19] – impone il pagamento del contributo unificato contestualmente al deposito della nota d’iscrizione a ruolo, il creditore procedente dovrà innanzitutto assicurarsi di ricevere quanto prima la dichiarazione dei terzi pignorati (spesso non puntuale, atteso il termine meramente ordinatorio di dieci giorni dalla notificazione fissato dall’art. 543, comma secondo, n. 4, c.p.c.), poi avere il tempo necessario per depositare la nota d’iscrizione a ruolo con gli allegati previsti dalla legge, ed infine – una volta accettata, da parte della cancelleria, la busta telematica contenente la nota d’iscrizione ed assegnato il relativo numero di ruolo – procedere alla notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore ed ai terzi pignorati ed al suo deposito nel fascicolo telematico, il tutto prima della data d’udienza indicata nell’atto di pignoramento presso terzi, quand’anche la stessa, come spesso accade, dovesse celebrarsi in un momento successivo a seguito di un differimento d’ufficio disposto dal giudice dell’esecuzione.
Ulteriore osservazione da svolgere riguarda l’eventualità che l’iscrizione a ruolo sia successiva rispetto alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, eventualità sinora giustamente ammessa dalla prassi degli uffici giudiziari e, stando a quanto consta, anche da un precedente giurisprudenziale[20], considerato che nessuna norma[21] stabiliva che il deposito della nota d’iscrizione a ruolo dovesse essere antecedente rispetto alla data dell’udienza di comparizione, ancorando il relativo termine unicamente al giorno di restituzione degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario.
Atteso però il contenuto dei nuovi quinto e sesto comma dell’art. 543 c.p.c., è evidente che dovendo il creditore notificare l’avviso di iscrizione a ruolo prima dell’udienza, egli dovrà necessariamente depositare la nota d’iscrizione a ruolo in un termine ancora precedente, sicché l’iscrizione a ruolo dovrà d’ora innanzi essere in ogni caso precedente rispetto alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Ultima considerazione riguarda le conseguenze del mancato perfezionamento della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore prima della data dell’udienza di comparizione, ad esempio ove egli risulti irreperibile agli indirizzi noti al creditore.
Al riguardo, se da una parte la prassi consolidata in alcuni uffici giudiziari è quella di fissare una nuova udienza e conseguentemente assegnare termine al creditore procedente affinché provveda alla notificazione[22], non sono mancate pronunce che hanno ritenuto tale omissione integrare una fattispecie di inesistenza giuridica del pignoramento, non sanabile neppure con la costituzione del debitore[23].
La necessità che il debitore sia raggiunto (non tanto e comunque non soltanto dall’atto pignoramento presso terzi, ma) dall’avviso dell’iscrizione a ruolo, necessità espressamente sanzionata con l’inefficacia del pignoramento, parrebbe – anche sotto questo ulteriore profilo – porre un ulteriore ostacolo tra il creditore pignorante ed il buon fine del procedimento esecutivo: infatti, quand’anche l’atto di pignoramento presso terzi non sia stato correttamente recapitato all’esecutato, ad esempio per ragioni legate alla sua irreperibilità, questi dovrà in ogni caso ricevere l’avviso di iscrizione a ruolo (unitamente a cui potrà eventualmente essere nuovamente notificato l’atto di pignoramento); in caso contrario, infatti, il procedente rischierà di veder “punita” questa omissione con la dichiarazione di inefficacia del pignoramento ex art. 543, (nuovo) quinto comma, c.p.c., e ciò a prescindere dall’opinione che il giudice dell’esecuzione potrebbe avere in merito alle conseguenze della mancata notificazione al debitore dell’atto di pignoramento.
8. La possibilità di effettuare la notificazione dell’avviso al debitore presso la cancelleria.
Un argine alle sopra descritte conseguenze dell’omessa notificazione dell’avviso al debitore – quantomeno nei casi in cui la notifica dell’atto di pignoramento all’esecutato si sia regolarmente perfezionata – potrebbe essere posto ove si ritenesse ammissibile che il creditore procedente possa dirigere la predetta notifica alla cancelleria in tutti i casi in cui l’esecutato non ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio come la legge processuale gli richiede.
A ben vedere, infatti, nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi – che deve appunto contenere l’invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere il domicilio, con il relativo avvertimento circa le conseguenze della sua eventuale omissione – si sia correttamente perfezionata, dovrebbe ritenersi sufficiente, per il creditore procedente, l’effettuazione della notifica in cancelleria, salvo che il debitore non abbia già provveduto alla dichiarazione di residenza ovvero all’elezione del domicilio.
Alla suddetta conclusione si potrebbe però obiettare che sino al momento in cui il creditore procedente iscrive a ruolo il pignoramento presso terzi non esiste un fascicolo dell’esecuzione nel quale il debitore possa validamente depositare l’atto con cui individua l’indirizzo presso cui richiede che siano effettuate le notificazioni e le comunicazioni del procedimento espropriativo.
L’argomento parrebbe essere convincente, ma ad esso vi si può per contro opporre la sopravvenuta possibilità, per il debitore (così come per qualsivoglia soggetto diverso dal creditore) di procedere autonomamente all’iscrizione a ruolo del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 159 ter disp. att. trans. c.p.c.[24].
In altre parole, l’esecutato, nel momento in cui ha ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi ed il relativo invito imposto dall’art. 492, secondo comma, c.p.c., si trova senz’altro nelle condizioni di poter esercitare la facoltà di dichiarare la residenza o eleggere domicilio, anche dando impulso alla formazione del fascicolo dell’esecuzione presso l’ufficio giudiziario – che viene chiaramente individuato nell’atto di pignoramento – ai sensi della disposizione attuativa appena citata, mentre sarà poi onere del cancelliere, nel momento in cui il creditore procede all’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 543, quarto comma, c.p.c.[25], di evitare la duplicazione dei fascicoli e di consentire al procedente di conoscere la già formalizzata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del debitore, affinché la notificazione dell’avviso di iscrizione del pignoramento sia diretta alla residenza o al domicilio che l’esecutato ha ivi indicato.
Ove invece il debitore non abbia esercitato la facoltà di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio, facoltà di cui è stato adeguatamente informato con l’atto di pignoramento presso terzi notificatogli, corretto sarebbe ritenere che il creditore procedente possa limitarsi alla notificazione dell’avviso ex art. 543, quinto comma, c.p.c., presso la cancelleria, come espressamente consentito dall’art. 492 c.p.c.
D’altra parte il secondo comma della disposizione da ultimo citata dispone che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio devono essere effettuate «presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione», sicché verosimilmente non si pone neppure la necessità, per il debitore, di procedere contestualmente all’iscrizione a ruolo ex art. 159 ter disp. att. trans. c.p.c., ma semplicemente di esercitare la citata facoltà mediante atto depositato nella cancelleria.
Ove si seguisse questa seconda impostazione dovrebbe altresì ritenersi che il deposito di tale atto, applicando rigorosamente l’art. 16 bis, comma secondo, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221) debba avvenire in modalità non telematica ogniqualvolta intervenga prima dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi da parte del creditore, che costituisce appunto il momento del «deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione», successivamente al quale sorge l’obbligo di deposito telematico degli atti[26].
9. Osservazioni conclusive.
La modifica normativa in commento, se da una parte assolve efficacemente lo scopo a cui è volta – ovverosia quello di informare i terzi ed il debitore circa la sorte del pignoramento presso terzi –, dall’altra onera il creditore procedente di un’incombenza ulteriore e non trascurabile, che rischia di sortire un importante effetto dilatorio sulla durata del procedimento, quantomeno nella programmazione della data d’udienza, come già correttamente osservato dai primi commentatori[27].
D’altra parte il nuovo obbligo e soprattutto le conseguenze – favorevoli per il debitore – previste nel caso di suo mancato rispetto potrebbero indurre l’esecutato ed il terzo pignorato a porre in essere comportamenti scorretti, ad esempio adoperandosi per ostacolare il perfezionamento della notificazione dell’avviso sino alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, per poi eseguire l’obbligazione tra debitor e debitor debitoris e vanificare l’iniziativa del creditore procedente.
Un più equo contemperamento tra le esigenze informative dei terzi e quelle di speditezza della procedura potrebbe suggerire di imporre la notificazione a favore dei soli terzi pignorati, non dimenticando che, come già osservato, il debitore – a norma dell’art. 492, secondo comma, c.p.c. – viene già invitato con l’atto di pignoramento presso terzi «ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio» ed avvertito «che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice», sicché egli, da una parte, è già idoneamente informato della pendenza della procedura e, dall’altra, ha l’onere di dichiarare la propria residenza o di eleggere il proprio domicilio in cancelleria, pertanto – anche prescindendo da quanto si è rilevato supra – si trova senz’altro nelle condizioni di potersi interfacciare con la cancelleria in prossimità della data dell’udienza per acquisire ogni utile informazione sul procedimento che lo coinvolge.
Allo stesso modo un “allentamento” dei formalismi imposti dalla novella normativa consentirebbe di assolvere efficacemente alle esigenze che essa si è posta senza appesantire eccessivamente gli oneri addossati in capo al creditore procedente.
Ragionando de iure condendo si potrebbe auspicare, ad esempio, la facoltà del creditore procedente di procedere all’avviso al terzo pignorato tramite semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata diretta al medesimo indirizzo da cui è stata trasmessa la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: ciò da una parte alleggerirebbe gli oneri del creditore ogniqualvolta il terzo, seppur non dotato di indirizzo p.e.c. iscritto in pubblici elenchi[28] (e quindi idoneo ad essere utilizzato per l’effettuazione delle notificazioni), provvede all’invio della dichiarazione utilizzando la posta elettronica certificata – come è consentito dall’art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c. – e dall’altra agevolerebbe anche i terzi pignorati già “strutturati” per la gestione dei pignoramenti presso terzi, quali ad esempio gli istituti bancari, che normalmente delegano ad uno specifico ufficio, talvolta anche esterno, le incombenze dei procedimenti in cui vengono coinvolti quali terzi pignorati, i quali potrebbero così ricevere l’avviso direttamente all’indirizzo p.e.c. utilizzato per inviare la dichiarazione (mentre invece, secondo l’attuale lettera della norma, la notificazione deve essere indirizzata all’indirizzo p.e.c. presente sui pubblici elenchi).
Anche la cessazione degli effetti del pignoramento nei confronti del terzo pignorato alla data dell’udienza rappresenta una conseguenza potenzialmente eccessiva nei casi in cui, ad esempio, la mancata tempestiva notificazione dell’avviso non sia derivata da responsabilità del creditore (si pensi ad esempio al tipico caso del disguido postale); in tutte queste ipotesi la rigidità della nuova disciplina – oltre a compromettere gli esiti dell’esecuzione – rischia di generare nuovi contenziosi che sarebbe prudente prevenire ad esempio postergando la suddetta inefficacia del pignoramento ad un termine successivo rispetto alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
[1] Recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
[2] Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 292 del 9 dicembre 2021.
[3] Barale, Il “nuovo” pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi, in Riv. es. forz., 2015, p. 373; Bove, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Nuove leg. civ. comm., 2015, p. 1; Majorano, Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi, in Foro it., 2015, p. 450; Salvioni, Le modifiche in materia di espropriazione presso terzi, in Giur. it., 2016, p. 1276.
[4] Disposizione inserita dall’art. 19, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162.
[5] Cfr. sul tema Russo, La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi, in Giur. it., 2015, p. 1773.
[6] Cfr., ad esempio, il Dossier del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, 18 ottobre 2021, p. 151, in cui si ricorda: «Come chiarito dalla Commissione Luiso, che sul punto aveva costruito uno specifico principio di delega, l’obiettivo è prevedere che anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l’inottemperanza all’obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi ex articolo 546 c.p.c. in capo a quest’ultimo a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Tale previsione permetterebbe al terzo, destinatario dell’atto di pignoramento e, quindi, a conoscenza della data fissata per l’udienza, di essere puntualmente edotto circa la corretta prosecuzione del procedimento».
[7] Si v. le osservazioni di Canella, Proposte in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 1037 e di Moretti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Il nuovo art. 631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell'esecuzione, in Giur. it., 2016, p. 2045.
[8] All’uopo introdotto dall’art. 18, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertita con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162.
[9] Come ad esempio prevedono gli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, terzo comma, c.p.c., nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nei termini stabiliti, la cui rigida applicazione ha condotto la giurisprudenza in più occasioni a dichiarare l’inefficacia del pignoramento anche nella (ben diversa) ipotesi di mancata apposizione delle attestazioni di conformità sugli allegati alla nota d’iscrizione a ruolo (in questo senso: App. Milano, 13 gennaio 2017, con nota di Barale, Inefficacia del pignoramento per mancata attestazione di conformità sulle copie depositate con l’iscrizione a ruolo, in Ilprocessotelematico.it, 2017; Trib. Castrovillari, 31 gennaio 2020, con nota di Caimi, Tra inefficacia ed irregolarità. Sull’omessa attestazione di conformità ex art. 557 co. 3 c.p.c., in Diritto.it, 2020; Trib. Napoli Nord, 17 gennaio 2017; Trib. Milano, 29 giugno 2016, in Ilcaso.it, 2016; Trib. Pesaro, 10 giugno 2015; contra: Trib. Lecce, 29 novembre 2019, in Ilcaso.it, 2019;Trib. Caltanissetta, 1° giugno 2016; Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Pesaro, 19 gennaio 2016; Trib. Bologna, 22 ottobre 2015).
[10] La giurisprudenza è infatti pacifica nell’affermare che «l’espropriazione presso terzi ha inizio con la notifica al terzo e al debitore dell’atto contenente l’ingiunzione di cui all’art. 492 cod. proc. civ.» (Cass., 18 gennaio 2000, n. 496, in Giur. it., 2001, p. 53, con nota di Biffi); in altre parole «pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ.» (Cass., 30 gennaio 2009, n. 2473; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276).
[11] Tramite l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 149, c.p.c., ovvero a cura del difensore ex art. 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53.
[12] Principio inaugurato dal noto precedente delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17352, in Riv. dir. proc., 2010, p. 1201, con nota di Gozzi, Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione della notificazione) e successivamente condiviso in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza (si v., ad esempio, Cass., 22 marzo 2010, n. 6846; Cass. 19 ottobre 2017, n. 24660; Cass., 27 giugno 2018, n. 16943); in dottrina v. Bertillo, Le Sezioni Unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine, in Giur. it., 2017, p. 861.
[13] E ciò, «sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17352, cit.).
[14] Immaginando un modello di avviso, esso potrebbe essere strutturato come segue:
«Tribunale di Roma
Avviso ex art. 543, quinto comma, c.p.c.
nel pignoramento presso terzi
tra […] (creditore procedente)
contro […] (debitore esecutato)
e nei confronti di […] (terzo pignorato)
premesso
- che in data 22.06.2022 è stato notificato il pignoramento presso terzi;
- che nello stesso è indicata la data dell’udienza di comparizione al 22.10.2022;
ciò premesso, il creditore procedente, ai sensi dell’art. 543, quinto comma, c.p.c.
avvisa
il debitore esecutato ed il terzo pignorato che il pignoramento presso terzi è stato iscritto a ruolo il 22.07.2022 presso il Tribunale di Roma, rubricato al r.g.e. n. 12345/22 ed assegnato al G.E. Dott. […]
Roma, 30.07.2022
Avv. […]».
[15] Come disposto dall’art. 16 bis, comma secondo, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.
[16] Ed in particolare sia secondo un criterio di interpretazione sistematica, attesa la sua collocazione (dopo il comma primo, dedicato ai procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, e prima del secondo, che invece concerne appunto il libro terzo), sia sulla base del tenore letterale della disposizione, come già osservato in Barale, Il processo esecutivo telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 941.
[17] Articolo aggiunto dall’art. 19, comma primo, lettera b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132.
[18] La cui violazione, ad avviso della giurisprudenza di legittimità – e nonostante la diversa prassi di alcuni uffici giudiziari – non è rilevabile d’ufficio: cfr. Cass., 21 maggio 1999, n. 4953, in Giur. it., 2000, p. 713, con nota di Vanz, L’istanza di vendita presentata ante tempus: atto nullo o inutilità del termine di legge?; Cass., 7 novembre 2002, n. 15630; Cass., 16 gennaio 2003, n. 564; Cass., 18 gennaio 2012, n. 682.
[19] Come già osservato (Barale, Il “nuovo” pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi, cit., p. 393) l’obbligo di pagamento dovrebbe più correttamente ritenersi sorto soltanto al momento dell’udienza di comparizione, quando (e se) il creditore procedente formula istanza di assegnazione o vendita, considerato che a norma dell’art. 14, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. «Testo unico spese di giustizia») «la parte che […] nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato».
[20] Trib. Enna, 24 gennaio 2019, cit. in Diritto e Giustizia alla pagina web seguente: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9150794 (da ultimo verificata il 10 aprile 2022).
[21] Ciò in quanto il previgente ultimo comma dell’art. 543 c.p.c. era stato sostituito – ad opera dell’art. 18, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, poi modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 – cessando di prevedere che, dopo la formazione del fascicolo dell’esecuzione da parte del cancelliere, in esso il ceditore pignorante dovesse depositare il titolo e il precetto «al momento della costituzione prevista nell’articolo 314»; tale richiamo – frutto di un difetto di coordinamento a seguito della modificazione della norma citata ad opera della l. 26 novembre 1990, n. 353 – consentiva al creditore, al pari di quanto disposto dall’art. 314 c.p.c. nella sua originaria formulazione in riferimento al procedimento dinnanzi al giudice di pace, la possibilità di costituirsi in giudizio sino alla prima udienza di comparizione delle parti.
[22] Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità» (Cass., 15 aprile 2021, n. 9903; nello stesso senso v. anche Cass., 18 agosto 2011, n. 17349).
[23] Così Trib. Roma, 6 febbraio 2015, in IlCaso.it, 2015; Trib. Tivoli, 5 dicembre 2018, in IlCaso.it, 2018 e, meno recentemente, Cass., 20 dicembre 1988, n. 6941, in Giust. civ., 1989, p. 1130 e in Foro it., 1989, p. 2867.
[24] Articolo introdotto dall’art. 14, primo comma, lettera a-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dal 21 agosto 2015.
[25] Incombenza comunque indispensabile ai fini di prevenire l’inefficacia del pignoramento anche qualora l’iscrizione a ruolo sia già avvenuta ai sensi dell’art. 159 ter disp. att. trans. c.p.c.
Come noto, infatti, la medesima norma, nel suo ultimo periodo, dispone che «Quando l’iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l’articolo 164-ter delle presenti disposizioni».
[26] Sul tema cfr. Barale, L’ambito di applicabilità dell’obbligo del deposito telematico nel processo esecutivo, in Riv. es. forz., 2015, p. 23.
[27] Si v. ad esempio le osservazioni critiche a prima lettura di Persi, La riforma dell’art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore, in Altalex, reperibile alla pagina web seguente (da ultimo verificata il 10 aprile 2022): https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/18/la-riforma-dell-art-543-cpc-un-altro-inutile-adempimento-per-il-creditore .
[28] Ai sensi dell’art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53.
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