EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/12/2022 Scarica PDF
Art. 543 c.p.c.: Ubi maior minor cedere deberet. La Direzione Generale UNEP del Ministero della Giustizia interviene ancora sull'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 c.p.c.
Mauro Gualtieri, Avvocato e dottore di ricerca in Teoria Generale e Comparazione processualeDopo e nonostante il provvedimento a firma del Ministro in data 2 dicembre 2022 GAB.02.12.2022.0037619.U (Il Ministro della Giustizia: fine della querelle sulla natura dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi - News ilCaso.it), la Direzione Generale del reparto UNEP si è nuovamente pronunciata sull’argomento con circolare DOG.06/12/2022.0282422.U qui pubblicata, che appare invero del tutto inutile e inopportuna quantomeno per ragioni gerarchiche, non potendo certo il dirigente di un settore adottare provvedimenti in contrasto con quelli del Ministro, sui quali ci si è infatti dovuti adagiare, effettuando però (almeno) due affermazioni errate dal punto di vista giuridico.
La prima considerazione errata attiene alla ripetizione della tesi per la quale gli avvisi di iscrizione a ruolo “vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento”, mentre essi si pongono come mere condizioni di stabilità di un pignoramento che poggia su altri atti (si vedano sul punto le considerazioni già svolte in L'avviso di iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi - Blog ilCaso.it . Si tratta di errore (rectius: perseverazione) che, per quanto evidente, resta comunque fine a sé stesso, posto che, una volta relegata la notifica in oggetto nel novero degli atti di parte, ogni questione dovrebbe essere sopita.
La seconda considerazione errata, foriera di equivoci per gli avvocati che facessero colpevole affidamento sulla affidabilità della fonte, è relativa all’affermazione per cui “A tal fine, l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite dalla legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando di alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (…), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario…”.
Invero, l’art. 7 della citata legge 53/1994 prevede espressamente ed inderogabilmente che le notificazioni in proprio tramite posta raccomandata possano essere eseguite esclusivamente previo rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine ivi prevista.
Solamente nel caso delle notificazioni a mezzo PEC (poste nella circolare in discussione come ipotesi alternative alla notifica “in proprio” che non necessita “di alcuna espressa autorizzazione”, mentre è semplicemente la forma di notifica in proprio distinta da quella tramite lettera raccomandata e registro cronologico) si può prescindere dal provvedimento dell’Ordine.
Se è vero, come è vero, che le circolari hanno efficacia esclusivamente interna all’amministrazione, è altrettanto vero che, sulla materia delle notificazioni previste dalla l. 53/1994, la Direzione UNEP avrebbe fatto meglio ad evitare ogni incidentale considerazione. Oppure a farla corretta.
Ma tant’è.
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