ProcCivile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/09/2023 Scarica PDF

La fase decisoria nella riforma del processo civile

Maria Antonia Maiolino, Giudice nel Tribunale di Padova


Sommario: 1. Premessa; 2. Il rito ordinario; 3. Il processo semplificato ed il c.d. rito lavoro; 4. L’udienza da remoto ex art. 127 bis c.p.c. e le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; 5. Conclusioni

 

1. Premessa

La fase decisoria del processo civile si colloca evidentemente all’esito dell’iter processuale, sviluppato attraverso la definizione del tema decisorio e probatorio ed all’esito dell’attività istruttoria, salvo che il giudice non ritenga che la causa sia matura per la decisione “senza bisogno dell’assunzione di mezzi di prova” (primo comma art.li 187 e 189 c.p.c.).

Anche questa fase processuale è stata coinvolta dalle recenti modifiche normative introdotte con d.lgs n. 149/2022, di attuazione della legge delega n. 206/2021 (c.d. riforma Cartabia), coerenti con l’intento dichiarato di semplificare il rito (uniformando la disciplina), ridurre i tempi processuali e favorire l’efficienza della giustizia civile (si legga sul punto anche l’introduzione alla relazione illustrativa della normativa di riforma).

Le considerazioni che seguono attengono prevalentemente alle modifiche che hanno interessato il rito ordinario di cognizione, con alcune note relative, da un lato, al rito semplificato ed al rito lavoro e, dall’altro lato, alla trattazione da remoto ed alla trattazione scritta.

 

2. Il rito ordinario

Una preliminare considerazione relativa al rito c.d. ordinario: non mi pare configurabile l’avvio della fase decisoria all’esito dei soli scritti introduttivi, perché l’art. 171 bis c.p.c. sulle verifiche preliminari non consente al giudice di aprire la fase decisoria, ma solo di adottare i provvedimenti attinenti alla regolarità del contraddittorio, traghettando la causa all’udienza di prima comparizione. E ciò anche quando emerga sin dalle prime battute una questione idonea a definire il processo.

Anche gli art.li 183 ter e 183 quater c.p.c., in tema ordinanze definitorie di accoglimento e rigetto della domanda, presuppongono implicitamente o esplicitamente il passaggio dall’udienza ex art. 183 c.p.c. In particolare, l’art. 183 quater c.p.c. prevede espressamente che l’ordinanza di rigetto della domanda possa essere adottata “all’esito” dell’udienza ex art. 183 c.p.c.; l’art. 183 ter c.p.c., d’altro canto, disciplina l’ordinanza di accoglimento “quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate”, espressione che sottintende il completamento del tema decisorio e probatorio delle parti, all’esito quindi delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Venendo quindi al dettaglio delle modifiche normative, la fase decisoria del processo anche post riforma Cartabia può declinarsi attraverso tre moduli: la trattazione scritta, la trattazione orale e la trattazione mista. La novità fondamentale riguarda il modello di trattazione scritta, giacché – in breve - è prevista l’anticipazione dello scambio degli scritti conclusivi rispetto all’udienza di rimessione in decisione.

Partendo dalla tradizionale trattazione scritta, il giudice ai sensi dell’art. 187 o 188 c.p.c., verificato che la causa è matura per la decisione – all’esito dell’istruttoria svolta o sulla base di un corredo probatorio meramente documentale – rimette le parti avanti al collegio.

L’art. 189 c.p.c. prevede in particolare che il giudice inviti le parti a precisare avanti a sé in qualità di giudice istruttore le conclusioni che intendono sottoporre al collegio. In modo del tutto analogo, l’art. 281 quinquies c.p.c. stabilisce che le parti precisino avanti al giudice unico le conclusioni che intendono sottoporre al tribunale nelle cause da decidersi in composizione monocratica.

Come anticipato, la principale novità sta nel decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali: se prima era prevista l’assegnazione di detti termini all’udienza di precisazione delle conclusioni e poi il trattenimento della causa in decisione, ora il Legislatore della riforma ha capovolto questo modulo processuale. L’art. 189 c.p.c. – in tema di decisione collegiale, ma esportabile alla decisione monocratica in virtù del richiamo dell’art. 281 quinquies c.p.c. – stabilisce infatti che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice (istruttore o unico) a) fissi l’udienza per la rimessione della causa al collegio ed b) assegni alle parti tre termini perentori: 1) non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, 2) non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali, 3) non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

Tenendo conto di questa successione di termini l’udienza per l’assegnazione della causa a sentenza non andrà tendenzialmente fissata in un termine non inferiore a 75 giorni dal provvedimento del giudice che ritenga la causa matura per la decisione: in tal modo viene garantito alle parti un termine di 15 giorni tra il provvedimento e la precisazione delle conclusioni.

Le parti possono però dichiarare di rinunciare ai termini: lo prevede espressamente l’art. 189 c.p.c. e la rinuncia dovrà essere congiunta, di entrambe le parti. Ciò può significare a mio avviso sia la rinuncia a tutti e tre i termini, sia – più facilmente – la rinuncia ad uno dei termini: ad esempio al termine per la precisazione delle conclusioni se le parti intendano precisarle immediatamente. L’udienza in tal caso sarà fissata tenendo conto dei soli termini per conclusionali e repliche.

Quanto invece alla riduzione dei termini, il precedente art. 190 c.p.c. (abrogato dalla riforma) consentiva la riduzione del solo termine per le memorie conclusionali, lasciando come intervallo minimo il termine di 20 giorni, non era invece consentita la riduzione del termine per repliche.

La nuova dizione dell’art. 189 c.p.c. consente di ricostruire diversamente la situazione: il fatto che la norma preveda che il giudice può assegnare un termine non superiore a 60/30/15 giorni anteriori all’udienza di rimessione della causa al collegio implicitamente permette l’assegnazione di un termine inferiore; e ciò non solo per le comparse conclusionali ma anche per le memorie di replica.

Dall’udienza di rimessione della causa in decisione decorre il termine per il deposito della sentenza: 30 giorni per le sentenze monocratiche e 60 per le sentenze collegiali.

Ci si può interrogare sull’utilità di quest’udienza di rimessione della causa in decisione, vista la scarsa utilità che veniva attribuita all’udienza di assegnazione della causa a sentenza, già nota in passato. È chiaro che presuppone che possa instaurarsi ancora un dialogo tra parti e giudice successivamente agli scritti conclusivi, altrimenti sarebbe un incombente vuoto, privo di qualsiasi utilità.

Sennonché, se è vera la premessa, premono le seguenti considerazioni in ordine alla permanente possibilità del giudice di fissare un’udienza per la comparizione personale delle parti.

Da un lato, l’art. 185 c.p.c. prevede che il giudice possa fissare l’udienza per l’interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 117 c.p.c., quindi “in qualunque stato e grado del processo”. Dall’altro lato, l’art. 185 bis c.p.c. prevede che il giudice possa formulare una proposta conciliativa “fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”.

Ebbene, l’udienza successiva al deposito delle comparse conclusionali potrebbe senz’altro recuperare una sua utilità quanto meno consentendo al giudice di formulare la proposta conciliativa anche all’esito degli scritti finali, quando le parti hanno potuto prendere posizione in via definitiva sull’esito dell’iter processuale.

Passando alla trattazione orale, l’art. 281 sexies c.p.c. è stato leggermente modificato, prevedendo che il giudice possa far precisare le conclusioni alla stessa udienza in cui valuta che la causa è matura per la decisione; su istanza di una parte, rinvia per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa: la sentenza o è letta immediatamente oppure entro i successivi trenta giorni, in modo che si possa adeguatamente valorizzare la discussione in sede decisoria.

In tal modo a detto modulo decisorio viene impressa un’accelerazione e lo stesso diventa utilizzabile anche per le cause di maggiore complessità (Giampaolo Di Matteo, La riforma del processo civile in GU, in altalex.com).

Leggermente diversa la disciplina della trattazione orale per le cause collegiali, per le quali il giudice – unilateralmente – compie la relativa valutazione e riserva alla causa la discussione orale avanti al collegio. L’art. 275 bis c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore fissi alle parti il termine per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali, fissando contestualmente l’udienza per la discussione orale avanti al collegio: i termini sono però più brevi rispetto a quelli ex art. 189 c.p.c., stabilendo la norma il termine di 30 giorni per le conclusioni e di 15 giorni per le memorie conclusionali. Anche in questa ipotesi la decisione o è depositata immediatamente oppure in un successivo termine, che, come per tutte le decisioni collegiali, è di 60 giorni successivi alla discussione.

Infine, la trattazione mista, espressamente disciplinata solo per le cause di decisione collegiale: l’art. 275 c.p.c. prevede la rimessione della causa al collegio, ma al secondo comma stabilisce che ciascuna delle parti nella nota di precisazione delle conclusioni possa chiedere la discussione orale della causa: non è quindi più necessario replicare l’istanza negli scritti conclusivi.

In tal caso il presidente del tribunale revoca l’udienza fissata per la rimessione della causa al collegio e fissa entro 60 giorni l’udienza di discussione orale. In tal caso resta fermo il termine per le sole comparse conclusionali e la sentenza sarà depositata entro i 60 giorni successivi alla discussione: in sostanza la discussione sostituisce la replica; quindi, non è più uno strumento difensivo che si aggiunge ma che sostituisce le facoltà difensive della parte (sul punto Francesco P. Luiso, Il nuovo processo civile, Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, pag. 119, Giuffré). Non è prevista la lettura immediata della decisione, mantenendo la riserva di decisione come la tradizionale trattazione scritta.

In realtà non è incompatibile con la scadenza temporale l’udienza originariamente stabilita, ma la stessa era fissata avanti al giudice istruttore, per cui difficilmente potrà essere confermata avanti al collegio.

Analogamente l’art. 281 quinquies c.p.c. disciplina al secondo comma la trattazione mista avanti al giudice monocratico, ma non è espressamente indicato quando ciascuna parte possa formulare la relativa istanza. Se ne è tratta la conclusione in dottrina (Dino Buoncristiani, Il processo civile dopo la riforma, a cura di Claudio Cecchella, pag. 68, Zanichelli), che lo stesso modulo previsto per la decisione collegiale sia applicabile avanti al giudice monocratico; in alternativa, il fatto che la norma stabilisca che “se una delle parti lo richiede” il giudice dispone lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’art. 189 n. 1 e n. 2 c.p.c., porterebbe a concludere che la richiesta debba essere formulata direttamente in udienza e non possa essere avanzata in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice infatti, già in sede di assegnazione dei termini conclusivi, fisserà l’udienza per la discussione non oltre 30 giorni successivo alla scadenza del termine per le comparse conclusionali.

Non è in effetti ben chiara la ragione del diverso trattamento. Può ipotizzarsi che detta modalità decisoria sia stata disciplinata per le cause di maggiore complessità, ove è interesse della parte discutere la causa avanti ai giudici che – diversi dal giudice istruttore – non hanno seguito il formarsi del materiale decisorio: detta esigenza evidentemente ricorrerebbe con minore frequenza per le cause trattate dal giudice in composizione monocratica, decidendo lo stesso giudice avanti al quale si è svolta la trattazione.

Va peraltro segnalato come la prassi conosca già una forma di trattazione mista anche a prescindere da una espressa previsione normativa e dall’istanza di parte, che si configura però come una variante della trattazione orale: il giudice assegna alle parti un termine per brevi note finali anteriormente all’udienza di discussione orale della causa. In sostanza si tratta di una sintesi delle rispettive argomentazioni difensive anticipata rispetto alla precisazione delle conclusioni, che consente al giudice di assistere alla discussione preparato sui principali argomenti spesi dalle parti. Non mi pare si tratti di un modulo incompatibile con la nuova struttura processuale.

Da ultimo va segnalata la disciplina del passaggio dal giudice monocratico al giudice collegiale che avvenga in fase decisoria. L’art. 281 octies c.p.c. prevede che, quando il giudice monocratico si renda conto che la causa per cui ha già riservato la decisione sia invece di competenza collegiale, rimetta la stessa avanti al collegio con ordinanza: senza quindi necessità di rimettere la causa in istruttoria.

Sennonché in detta ipotesi entro 10 giorni dalla comunicazione ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione avanti al collegio ed in tal caso il giudice istruttore provvederà ai sensi dell’art. 275 bis c.p.c., che – si ricorda - disciplina la trattazione orale con nuova concessione di termini.

 

3. Il processo semplificato ed il c.d. rito lavoro

Il Legislatore della riforma non ha riservato al rito semplificato un ulteriore ed autonomo modulo decisorio: l’art. 281 terdecies c.p.c. stabilisce infatti che la decisione avvenga con le modalità di cui all’art. 281 sexies c.p.c. per le cause di competenza monocratica e 275 bis c.p.c. per quelle di competenza collegiale.

Non è stato invece modificato l’art. 429 c.p.c. in ordine al rito applicabile al contenzioso in materia lavoristica e locatizia nonché alle opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione.

 

4. L’udienza da remoto ex art. 127 bis c.p.c. e le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

La trattazione da remoto disciplinata dall’art. 127 bis c.p.c. non pone problemi di compatibilità quanto agli incombenti della fase decisoria del processo: potrà essere celebrata con modalità telematica sia l’udienza in cui viene fissata la successiva udienza di assegnazione a sentenza sia detta udienza, in cui la causa viene trattenuta per la decisione.

Quanto invece alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ci si domanda se la stessa sia compatibile con gli snodi processuali descritti.

Non vi sono difficoltà a sostituire con note scritte l’udienza di rimessione della causa in decisione, dopo l’assegnazione dei termini per la precisazione conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi: andrà assegnato per le note scritte un termine successivo alla scadenza del termine per repliche.

Si pone piuttosto un problema di compatibilità tra la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la trattazione scritta.

La Corte di Cassazione ha risolto in senso favorevole il dubbio di compatibilità giuridica, affermando che “è legittimo lo svolgimento dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta” (Cass. n. 37137/2022), senza che si configuri un irreparabile vulnus ai diritti difensivi delle parti per il fatto di non aver la facoltà di replica alle conclusioni di controparte.

Il dubbio principale della compatibilità tra discussione orale e trattazione scritta nasce per il fatto che le note scritte sono per istanze e conclusioni, quindi se si toglie la discussione orale le parti non hanno più modo di replicare.

La criticità resta sul piano pratico: se il termine per le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. scade col finire della giornata, come può il giudice “pronunciare sentenza al termine della discussione”.

La soluzione è proposta dal terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c., che consente al giudice, in alternativa alla pronuncia immediata della decisione di depositare “la sentenza nei successivi trenta giorni”: quindi, restando al caso concreto, anche il giorno successivo alla scadenza dei termini.

Detta soluzione non è però praticabile per la discussione orale conclusiva del rito locatizio, che prevede la lettura immediata del dispositivo e rinvio del deposito della sola motivazione. In questo caso, pertanto, pur non essendovi una preclusione astratta alla trattazione della fase decisoria con la trattazione scritta, vi è un impedimento pratico.

L’unica alternativa è quella di assegnare allo scopo un termine che preveda non solo il giorno ma anche l’ora del deposito.

È però necessario tenere conto delle perplessità sollevate sull’ammissibilità di un termine “orario”: l’art. 127 ter c.p.c. infatti contempla un termine a giorni e non ad ore e l’art. 152, primo comma, ultima parte c.p.c. prevede che il giudice possa stabilire un termine “soltanto se la legge lo prevede espressamente”.

Inoltre, non ci si può dimenticare che stiamo discutendo di un deposito telematico e non di un’azione umana, cosicché il rispetto del termine orario può risultare più difficoltoso: infatti l’art. 196 sexies disp. att. c.p.c. stabilisce che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione”, che è incombente che dipende dal funzionamento del sistema e non necessariamente dalla diligenza della parte onerata (ed all’esito di Corte Cost. n. 75/2019 per il mittente la notifica si ha per eseguita in detto momento anche quando la ricevuta di accettazione del sistema è generata dopo le ore 21).

   

5. Conclusioni

Le recenti modifiche normative sicuramente raggiungono l’obbiettivo di uniformare la disciplina della fase decisoria per le cause di competenza monocratica e collegiale, per quanto rimangano tre distinti moduli decisori.

È più dubbio che così si riescano davvero a raggiungere gli obbiettivi di maggiore efficienza della giustizia civile ed ancor di più di riduzione dei tempi della giustizia: e ciò nonostante ricorra invece sicuramente una compressione dei tempi delle difese (Giampaolo Di Matteo, La riforma del processo civile in GU, in altalex.com). Infatti, se gli uffici giudiziari più gravati di contenzioso non riescono ad aumentare il numero di definizioni, la trattazione più veloce non ridurrà in maniera sensibile i tempi del processo, perché il giudice per rendere compatibile le nuove scadenze con il proprio ruolo non potrà che fissare con un intervallo temporale superiore l’udienza di rimessione della causa in decisione.



Scarica Articolo PDF