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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 30/01/2024 Scarica PDF
Questioni interpretative dell'art. 171-bis c.p.c. e "occulte sorprese" in tema di memorie integrative
Michela Mancini e Tommaso Stanghellini, Avvocati in PistoiaSommario: 1. Premessa. - 2. Le norme di riferimento. - 3. Il dies a quo del deposito delle memorie integrative. - 4. La posizione dell’avvocato.
1. Premessa
La disciplina del processo di cognizione di primo grado è stata profondamente innovata dalla recente Riforma Cartabia, con l’intento di semplificare, razionalizzare e velocizzare l’attività processuale. Una delle modifiche più significative attiene alla fase introduttiva, strutturata in modo tale che al momento della prima udienza il thema decidendum ed il thema probandum siano già completamente definiti.
A tal fine, fra le varie modifiche, il legislatore ha previsto all’art. 171-bis c.p.c. che le verifiche preliminari vengano svolte d’ufficio dal giudice anteriormente alla prima udienza, ed all’art. 171-ter c.p.c. che le memorie integrative, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, vengano depositate prima dell’udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.
La prassi applicativa ha già fatto sorgere alcune problematiche proprio in merito a tale fase, ed in questo scritto intendiamo porre l’attenzione sul dies a quo delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., tema assai delicato con riguardo all’attività dell’avvocato, in quanto il rispetto del termine di deposito di tali memorie è previsto a pena di decadenza. In particolare, ci domandiamo se l’avvocato sia o meno tenuto a depositare le memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c. in mancanza del decreto di fissazione di udienza da parte del giudice di cui all’art. 171-bis c.p.c.
2. Le norme di riferimento
L’art. 171-bis c.p.c. prevede che entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto il giudice debba svolgere una serie di verifiche preliminari relative, tra l’altro, all’integrità del contraddittorio, all’insussistenza di cause di nullità dell’atto di citazione, all’intervenuta costituzione tempestiva delle parti, all’esistenza e alla validità della procura alle liti, alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa dei terzi da parte del convenuto ed alla sussistenza di questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.
Qualora all’esito delle verifiche preliminari sia necessaria l’adozione di provvedimenti che richiedano la fissazione di una nuova udienza, il giudice dovrà fissare tale nuova udienza di comparizione delle parti, dalla quale decorreranno a ritroso i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. (art. 171-bis, II comma, c.p.c.).
Nel caso in cui, invece, non sia necessaria la fissazione di una nuova udienza e le verifiche preliminari siano positive, il comma III dell’art. 171-bis c.p.c. prevede che il giudice “conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter”.
I termini indicati dall’art. 171-ter c.p.c. sono rappresentati dal deposito delle seguenti tre memorie:
(a) entro il termine di 40 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una prima memoria con la quale possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo; possono precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Inoltre, l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
(b) entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una seconda memoria con la quale possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti; possono proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria; possono indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
(c) entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una terza memoria con la quale possono replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria.
3. Il dies a quo del deposito delle memorie integrative
Come sopra esposto, le memorie previste dall’art. 171-ter c.p.c. devono essere depositate, a pena di decadenza, entro termini da calcolarsi a ritroso rispetto alla data della prima udienza. Abbiamo visto che la prima udienza indicata in citazione dall’attore potrà essere confermata o differita dal giudice con l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 171-bis, commi II e III, c.p.c.
E qui sorge un importante quesito: il decreto ex art. 171-bis c.p.c. deve sempre essere emesso? Si tratta di una questione assai rilevante in quanto dalla risposta a tale domanda discendono anche conseguenze rispetto all’interrogativo che ci siamo posti all’inizio, ovvero se l’avvocato debba depositare le memorie ex art. 171-ter c.p.c., a pena di decadenza, anche in assenza del decreto di fissazione dell’udienza e dunque con termini decorrenti a ritroso dall’udienza indicata nell’atto di citazione.
Dal dato normativo dell’art. 171-bis c.p.c. parte della giurisprudenza fa discendere la necessità che il giudice adotti sempre il decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi del comma II ovvero del comma III, e dunque con tale provvedimento la data dell’udienza verrà confermata o differita.
In questo senso possiamo citare le Linee Guida del Tribunale di Pistoia adottate in data 3.07.2023, ed il provvedimento del Tribunale di Pistoia 22.09.2023[1].
D’altra parte, si osserva che l’art. 171-bis prevede, al comma II, che “Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter”, e al comma III che il giudice, se non provvede ai sensi del secondo comma, “conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza”. Ciò sembra implicare che il giudice è sempre tenuto ad emettere un decreto, eventualmente dando atto dell’esito positivo dei controlli preliminari e confermando la data della prima udienza, che coinciderà con la prima udienza utile del magistrato assegnatario (da specificare nel decreto), se quest’ultimo non tiene udienza nella data indicata dalla parte attrice nell’atto di citazione.
Data tale premessa, si deve ritenere che fintanto che non sia stato emesso il decreto, l’udienza indicata dall’attore in citazione non è “confermata” e non decorrono per le parti i termini ex art. 171-ter c.p.c.
Si deve però evidenziare che è stata avanzata anche una tesi negativa circa la necessità del provvedimento di fissazione dell’udienza (v. protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo e l’Ordine degli Avvocati di Palermo del 1.03.2023), tesi che si fonda sull’inciso dell’art. 171-bis, comma II, c.p.c. secondo il quale solo “se necessario” il giudice fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti e sul fatto che il comma III prevede che i termini indicati dall’art. 171-ter c.p.c. decorrono dalla “data della prima udienza”. Secondo questa impostazione, poiché il termine di 15 giorni previsto per le verifiche preliminari da parte del giudice ha natura ordinatoria, una volta decorso il detto termine di 15 giorni, l’udienza indicata dall’attore in citazione deve intendersi implicitamente confermata e da essa decorrono i termini ex art. 171-ter c.p.c.
Questa divergenza interpretativa si riscontra anche in dottrina, nell’ambito della quale si sono formati due opposti orientamenti dottrinali speculari a quelli sopra brevemente richiamati: secondo una prima tesi, in mancanza del provvedimento del giudice ex art. 171-bis c.p.c. le parti dovranno procedere comunque al deposito delle memorie pena il formarsi di una decadenza (cfr. B. Capponi, “Note sulla fase introduttiva del nuovo rito ordinario di cognizione”, in Giustizia Civile del 5.01.2023); secondo altra tesi, in mancanza del decreto di fissazione udienza le memorie non dovranno essere depositate (cfr. A. Didone e F. De Santis, “Il processo civile dopo la riforma Cartabia”, Cedam, 2023, pagg. 154-156).
Potrà poi accadere che il decreto di fissazione dell’udienza venga adottato successivamente al termine di cui all’art. 171-bis, comma I, c.p.c. Con tale decreto l’udienza potrebbe essere differita a data che consenta alle parti il rispetto dei termini di cui all’art. 171-ter c.p.c.: in questo caso nulla quaestio. Ma il decreto potrebbe invece confermare l’udienza indicata in atto di citazione, oppure tale udienza potrebbe essere differita a data che non permette più il rispetto dei termini per le memorie integrative: in questo caso si pongono problemi analoghi a quelli della mancata adozione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.[2] L’autorevole dottrina sopra citata ha precisato che “è da ritenere che il giudice quando provvede tardivamente deve sempre avere cura di garantire alle parti lo spatium temporis che il legislatore ha previsto affinché le memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c. siano depositate entro giorni 40, 20 e 10 prima dell’udienza”[3].
4. La posizione dell’avvocato
Ebbene, la discrepanza di soluzioni astrattamente prospettabili non è di poco conto, considerato che il termine per il deposito delle memorie integrative è previsto, come detto, a pena di decadenza. In presenza di più possibili interpretazioni della norma, in assenza del decreto di fissazione udienza, è dunque condotta prudente per l’avvocato predisporre e depositare le memorie integrative mantenendo come data di riferimento quella indicata dall’attore in atto di citazione. Non sembra infatti potersi più affidare al principio espresso alla fine dell’800 dalla Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 15.07.1896, Presidente Tondi[4], secondo il quale “la legge non protegge le insidie nei giudizi: vuole, è vero, la vigilanza nel tutelare ciascuno il proprio diritto, ma è lontana dal voler dar luogo ad occulte sorprese in danno di questi diritti fatti valere in giudizio”. E l’art. 171-bis c.p.c. può essere causa di sorprese assai sgradite.
[1] Si legge nel provvedimento 22.09.2023 del Tribunale di Pistoia quanto segue: “i procuratori delle parti erroneamente hanno provveduto al deposito della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. senza attendere il decreto del giudice ex art. 171-bis c.p.c., laddove la novella normativa in discorso è chiara nel fissare la decorrenza a ritroso dei termini ex art. 171-ter c.p.c. nella data di udienza indicata dal giudice nel decreto da questi emesso ai sensi dell’art. 171-bis co. 2 e co. 3 c.p.c.”.
[2] Ad es. il Tribunale di Firenze, con provvedimento 19.01.2024, reso successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni previsto dall’art. 171-bis c.p.c., quando le parti avevano già iniziato il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. rispettando i termini a ritroso dalla prima udienza indicata in citazione, ha mantenuto “fermo il decorso dei termini dalla udienza indicata in citazione” ed ha differito l’udienza “alla prima data di udienza tabellata”.
[3] A. Didone e F. De Santis, “Il processo civile dopo la riforma Cartabia”, Cedam, 2023, pag. 156.
[4] In Foro Italiano anno 1896, parte I, pag. 905.
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