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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/02/2021 Scarica PDF

La meritevolezza del debitore: ieri, oggi e domani

Anna Ghedini e Maria Lucetta Russotto, Anna Ghedini, Giudice nel Tribunale di Ferrara. Maria Lucetta Russotto, Docente di Programmazione e Controllo presso l'Università DISEI di Firenze


1. Alla luce delle modifiche alla L. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020 sembra legittimo interrogarsi sul contenuto del requisito della meritevolezza quale presupposto di ammissibilità del piano del consumatore disciplinato dalla legge n. 3 del 2012 e di accesso alle forme di esdebitazione previste dal futuro CCI, nonché’ alla esdebitazione del debitore incapiente

Come noto la legge fallimentare come concepita nel 1942 non conosceva l’istituto della esdebitazione, se non quella conseguente alla omologa del concordato preventivo, istituto peraltro ben poco frequentato a causa dei ristretti limiti di accesso fissati dalle norme originarie.

Solo con la riforma del 2006-07 è stata introdotta all’art. 142 la esdebitazione del fallito persona fisica come oggi la conosciamo.

Si trattò di un istituto dirompente poiché’ esso è idoneo a incidere sulla effettività del rapporto obbligatorio ex art. 2740 CC, facendo divenire un debito validamente assunto in uno di fatto inesigibile, neutralizzando uno dei capisaldi del traffico giuridico, ovvero la fiducia del creditore nella effettività del suo credito. Del resto la nuova norma non mancò di suscitare critiche; finanche dubbi di legittimità costituzionale[1].

Successivamente la legge n. 3 del 2012, così come ridisegnata dal D.L. 18.10.2012 n. 179, ha disciplinato il fenomeno del sovraindebitamento del soggetto imprenditore non fallibile e del mero consumatore[2], da considerarsi come colui il cui sovraindebitamento è causato, o composto, da obbligazioni assunte esclusivamente per finalità personali e non per esercizio dell’attività di impresa.

 

2. Secondo taluni l’interesse sotteso alla legge, specie come modificata dal D.L. 179 del 2012, sarebbe quello di tutelare il debitore da eventi traumatici, considerando il sovraindebitamento soprattutto come problema sociale.[3] Per altri invece lo scopo della normativa sul sovraindebitamento e sulla conseguente esdebitazione è la tutela del mercato, a mezzo del recupero di un soggetto che può nuovamente entrare a far parte del ciclo economico del consumo[4], auspicabilmente senza più sovra indebitarsi. La stessa relazione illustrativa al D.L n. 179 sopra citato sottolinea i presupposti di necessità e urgenza, reputandoli «particolarmente apprezzabili in chiave di incentivo allo sviluppo come sostegno alla domanda di consumo».

La norma positiva ha messo a disposizione dei consumatori sovraindebitato uno strumento concorsuale –il piano del consumatore- snello e semplificato, ma accessibile solo al debitore meritevole, termine non indicato nella norma ma utilizzato ormai in maniera generalizzata a indicare la situazione ostativa alla omologa ex art. 12 bis comma 3 L. 3/12 nella versione antecedente alla legge n. 176 del 2020.

Il requisito in menzione è previsto all’art. 12 bis nella parte in cui prevede che il giudice possa omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero abbia «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».

In realtà tutto il sistema della legge sul punto sembra volere evitare che vengano reimmessi nel traffico economico, liberati dai debiti pregressi, soggetti che non danno garanzie sulla loro condotta prudente in futuro. Il focus è quindi sempre sull’interesse dei creditori anche se (e proprio perché) l’istituto del piano ne rappresenta una seria compressione, visto che ai creditori è precluso il voto, nonostante il sistema della omologa  per cui, a fronte della contestazione di un creditore, il giudice può e deve omologare il piano  solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del medesimo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il criterio guida è quindi, ora e sempre, il migliore soddisfacimento del ceto creditorio.

Parrebbe accreditata la tesi, seguita dalla maggior parte della giurisprudenza, per cui è agevolato il sovraindebitato la cui insolvenza esula da fattori a lui imputabili perchè eventi esterni e imprevedibili; seguendo quindi la disciplina del sovraindebitamento dei paesi scandinavi[5], e degli ordinamenti  francese e inglese. In altre parole è meritevole colui che ha assunto le obbligazioni in un momento in cui poteva ragionevolmente adempierle determinandosi l’incapacità a causa di eventi sopravvenuti. Non è meritevole colui che non ha diligentemente ( e qui il concetto evocato è quello di colpa) e prudentemente valutato la propria capacità restitutoria al momento della assunzione delle obbligazioni; né  tantomeno colui che, consapevole del fatto di non potere restituire, ha comunque contratto debiti.

 

3. Non manca poi un orientamento di diverso senso che valorizza l’aspetto sociale del sovraindebitamento.

Sotto tale profilo viene sottolineato chela legge non ha affatto inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione-evento sopravvenuta, cioè come l’effetto di una causa aliunde posita, ma come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l’effetto di un contegno, dunque, ma causa legittimante[6].

Sotto il profilo macroeconomico va considerato infatti che il sistema di mantenimento delle famiglie –attesa la insufficienza dei redditi percepiti- spesso ormai e purtroppo è fondato sul ricorso al credito al consumo, e per i finanziatori può non essere un problema erogare nuovi prestiti anche a fronte di una incerta capacità restitutoria; tale rischio si compensa con un aumento degli oneri di ingresso al finanziamento e magari con la successiva cartolarizzazione dei crediti.

 

4. Nella giurisprudenza di merito prima dell’intervento della legge 176 del 2020, si può dare conto di diversi orientamenti.

Il primo è certamente quello secondo cui il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole e al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe a esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

In ultima analisi, se il piano del consumatore è volto a garantire un recupero al consumatore incolpevole, consentendogli un fresh start (con indubbi benefici, a cascata, per l’intero tessuto economico, in ossequio alla funzione sociale più in generale riconosciuta alle procedure della Legge n. 3/2012 ed emergente in particolare dal collegamento teleologico fra il Capo I e il Capo II della stessa legge) è pur vero che la notevole compressione dei diritti dei creditori determinata dal piano impone di riconoscere un ruolo dirimente, rispetto all’omologazione del piano, al requisito della meritevolezza declinata nella diligenza del consumatore nell’assunzione dei debiti volontari causativi del suo stato di crisi da sovraindebitamento[7].

In buona sostanza si assume che il notevole sacrificio degli interessi dei creditori, conseguenza del meccanismo della omologa previsto nell’istituto, debba necessariamente essere compensato dalla meritevolezza del debitore: questo sottolineando che il piano del consumatore, così come l’accordo di ristrutturazione, è un meccanismo sicuramente di natura concorsuale, e per ciò stesso caratterizzato dalla tensione alla maggior tutela e soddisfacimento dei creditori.

Si è anche spesso considerata la condotta del finanziatore e il rispetto da parte di quest’ultimo delle regole previste per la erogazione del credito al consumo dagli artt. 121 e ss del TUB.

La norma impone all'erogatore del credito di valutare, prima della conclusione del contratto, il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal richiedente stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Purtroppo manca una previsione espressa di quale sia la conseguenza della violazione di tale norma.

Da ciò taluna giurisprudenza ha escluso la colpa del consumatore che ha contratto un finanziamento affidandosi alla capacità del finanziatore professionale di valutare la propria attitudine restitutoria[8].  Per contro altra giurisprudenza ha negato che tale profilo possa avere influenza sulla negligenza del debitore che si è sovraindebitato al di sopra delle proprie possibilità [9] ritenendo che l'eventuale violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio possa incidere soltanto sul singolo rapporto contrattuale (e quindi consentire eventualmente un'azione giudiziaria) senza che possa avere un qualche effetto sulla meritevolezza del debitore.

Per vero creare un nesso fra la circostanza della erogazione del finanziamento e la sussistenza, per ciò solo, della meritevolezza, presta il fianco al rischio di sdoganare il concetto per cui il solo fatto di avere ottenuto il finanziamento esonera da colpa il debitore, privando quest’ultimo di ogni responsabilità autonoma: si tratta di una conseguenza paradossale e non assecondabile. Le due normative in verità perseguono due scopi diversi: quella bancaria cerca di evitare che a un soggetto venga erogata finanza senza che egli poi abbia la capacità di restituirla secondo i patti negoziali; quella concorsuale prevede una procedura per rimediare e comporre una situazione di sovraindebitamento già creatasi.

Non a caso il CCI, anticipato dalla legge 176 del 2020, ha valorizzato la concessione del credito in violazione delle regole sul merito creditizio, ma non incidendo sulla valutazione della colpevolezza del debitore nell’assumere debiti spropositati alla propria capacità patrimoniale, bensì prevendendo una sanzione autonoma per il creditore in questione, impedendogli di fare opposizione alla omologa (anche nell’accordo di ristrutturazione) in relazione alla convenienza del piano.

 

5. Nella giurisprudenza di merito si distingue poi un secondo orientamento, teso a valorizzare le cause e le motivazioni del debitore indotto a sovraindebitarsi, pur nella consapevolezza di superare la propria capacità patrimoniale, ma non avendo altra scelta per continuare a mantenere se’ e la propria famiglia.

Esemplificativa la pronuncia di un Tribunale di merito[10] posto di fronte ad un debitore che, già indebitato, aveva contratto ulteriori finanziamenti, sovraindebitandosi, per fare fronte ai problemi di salute gravi del figlio. In questo caso il Giudice, rigettando la opposizione di un creditore, aveva omologato il piano ritenendo sussistente la meritevolezza del consumatore, rilevando che i debiti non erano stati contratti per far fronte a «mere spese», bensì per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio malato.

Questo orientamento[11], pur comprensibile nelle sue motivazioni altamente etiche e sociali, apre però lo spazio a un giudizio morale e discrezionale del giudice, che dovrebbe stabilire quali spese o quali urgenze siano “serie” e quali non lo siano, arrogandosi un ruolo ben diverso da quello che l’ordinamento gli ha conferito.

È però vero che la stessa legge dà rilievo alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza posta nell’assumere le obbligazioni, laddove all’art. 9, comma 3-bis L. 3/12, prescrive al debitore di allegare alla domanda di piano una relazione particolareggiata dell'OCC; la quale a sua volta deve contenere l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e l’indagine circa la diligenza del debitore nell’assumere i debiti.

Non avrebbe senso ritenere che sia previsto dalla legge un elemento della relazione particolareggiata che poi non trovi correlazione con un presupposto dell’ammissione del piano; la norma deve quindi essere letta obbligatoriamente in connessione con l’art. 12 bis che prevede che il giudice non omologhi il piano quando via sia motivo di ritenere che il debitore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.

Le due norme però non sono agevolmente conciliabili in quanto adottano, nel guardare al sovraindebitamento, due ottiche diverse; in generale quando la legge fa riferimento alla “causa” di una obbligazione, si intende essa debba intendere la causa concreta del negozio, ovvero il titolo concreto in forza del quale un debito viene assunto (vendita, mutuo, locazione etc.…). Diversamente dovrebbe intendersi che la norma apra il fianco all’ingresso nell’ambito della rilevanza dei motivi soggettivi che, notoriamente, in ambito privatistico -quantomeno per tutela dell’affidamento dei terzi- non hanno mai rilievo.

Quando invece si riferisce all’assunzione di obbligazioni senza che fosse ragionevole pensare di poterle restituire o addirittura all’assunzione di debiti con la consapevolezza di non poterli adempiere, la legge si riferisce indubbiamente a un profilo soggettivo, di colpa o addirittura di dolo, che deve connotare il momento genetico dell’obbligazione. Irrilevanti apparirebbero sotto tale profilo i motivi soggettivi che hanno indotto il debitore alla negligenza, parendo rilevante solo che al momento della assunzione del debito si potesse ritenere, secondo la diligenza richiesta ad un normale consumatore, che sussistesse la capacità patrimoniale di restituirlo, essendo poi il quadro mutato a causa di eventi successivi all’assunzione dell’obbligazione che hanno causato lo squilibrio patrimoniale.

Riassumendo si confrontano pronunce riconducibili a due grandi insiemi (non mancando poi diverse sfumature e coloriture):

- il primo, potremmo dire il più rigoroso, che ritiene che colui che si è indebitato al di sopra delle proprie capacità patrimoniali sia meritevole se l’incapacità a restituire non sussisteva al momento della genesi della obbligazione, ma sia sopravvenuta per cause esterne non prevedibili (a esempio: malattia, licenziamento…);

- il secondo per il quale è meritevole colui che si sia indebitato senza avere la capacità di restituire il prestito, anche nello stesso momento della stipulazione del finanziamento, se le cause o i motivi che lo hanno indotto a farlo sono legate a esigenze insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia.

E’ anche vero che, leggendo i casi concreti –anche nelle ipotesi di decisioni più rigide- le circostanze infauste allegate come motivazione del sovraindebitamento non sono state considerate o perché’ non allegate (verosimilmente in quanto non ricorrenti) o perché’ non sufficientemente provate; un provvedimento di merito infatti deve essere sempre letto e interpretato alla luce del quadro probatorio allegato dalle parti.

 

6. L’intervento della legge n. 176 del 2020: l’anticipazione di alcune norme del CCI. Sotto la spinta della crescente crisi economica, il legislatore ha deciso di anticipare l’entrata in vigore di alcune nome previste nel CCI in punto di sovraindebitamento attraverso la novella della legge n. 3 del 2012[12]; scelta parzialmente incomprensibile, visto che sarebbe stato sufficiente anticipare l’entrata in vigore dei relativi articoli del D.Lgs 14/19.

Infatti, le norme del CCI sono state “innestate” nel fusto della legge n. 3, ovvero in un contesto normativo affatto diverso da quello in cui tali norme sono state pensate e concepite.

Basti pensare che allo stato alla liquidazione del patrimonio non consegue affatto l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI che invece conseguirà in futuro (forse) alla liquidazione controllata, ma per aversi esdebitazione occorrerà fare ricorso alla diversa e autonoma procedura di cui all’art. 14-terdecies, che presuppone un sia pur minimo soddisfacimento dei creditori, anche se le prime pronunce edite sono generose nell’interpretare questo requisito, proprio in ossequio ai criteri interpretativi desumibili dal prossimo CCI[13].

Fino all’intervento della legge n.176/20 la meritevolezza è stata circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12 bis: “il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, “ridimensionata” alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura previsto insieme agli altri all’art. 7 comma 2 lett. d) ter “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si tratta dello stesso concetto che si ritrova nell’art. 69 CCI, laddove disegna le condizioni soggettive ostative all’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e della stessa nozione di meritevolezza adottata dal CCI nell’art. 282 laddove disciplina i presupposti per l’esdebitazione di diritto a seguito di liquidazione controllata: infatti nella liquidazione controllata del patrimonio del consumatore  la esdebitazione di diritto trova l’ostacolo della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 69.

Sempre la L. 176/20 ha introdotto, all’art. 14-quaterdecies, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista all’art. 283 del CCI ( malgrado nel CCI a seguito del correttivo di novembre la rubrica della norma sia cambiata rispetto a quella recuperata dalla legge n. 176); una forma di esdebitazione una tantum dedicata al debitore persona fisica “meritevole”  che non sia in grado di offrire nulla di significativo ai propri debitori tenuto conto del minimo che gli serve per il proprio mantenimento calcolato secondo il parametro offerto dalla norma stessa.

Anche in questo caso l’OCC deve redigere una relazione che indaghi, fra le altre circostanze, anche sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; e il Giudice dovrà concedere la esdebitazione quanto il debitore sia meritevole, meritevolezza che è espressamente definita con l’assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Le norme della legge n. 3 così novellata sono in vigore, e si applicano anche alle procedure in corso.

 

7. Indubbiamente il legislatore del CCI ha inteso ripensare al requisito della meritevolezza, cercando forse di rimuovere quegli ostacoli che hanno decretato il parziale insuccesso degli istituti previsti dalla legge 3/12. A tale proposito merita di essere richiamato un passaggio della relazione illustrativa del d.lgs. n. 14 del 2019, dove il legislatore ha spiegato di non aver inteso esigere requisiti «troppo stringenti» per il procedimento riservato al consumatore.

Sul punto si è formato un contrasto dottrinale fra chi ritiene superata, alla luce del nuovo dato normativo, la valutazione di meritevolezza [14]; e chi ritiene che la meritevolezza rappresenti un requisito tutt'ora indispensabile.[15]

A chi scrive non pare che la norma positiva consenta di ritenere superato il requisito soggettivo della meritevolezza, né che la nuova dizione dell’art. 12 bis l. 3 del 2012, mutuata dall’art. 69 CCI, consenta una lettura sostanzialmente diversa da quella fornita dalla più rigorosa giurisprudenza sopra richiamata.

L’art. 69 CCI in futuro, e l’art. 12 bis sopra richiamato, impediscono e impediranno l’omologa del piano del consumatore laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

La dizione della norma, pur diversa dalla formulazione dell’art. 12 bis (ante l. 176 del 2020) in realtà è riconducibile alla medesima situazione:

- si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;

- si ha dolo quando l’obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando con la banale diligenza richiesta al consumatore (e non certo la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto[16].

Chi sostiene che il concetto di meritevolezza sia scomparso nel CCI si fonda sulla diversa espressione della norma, sul contenuto della relazione illustrativa al D.lgs. n. 14 del 2019 e sulla assenza del presupposto della meritevolezza nel concordato preventivo.[17]

Sul primo argomento, si è già dimostrato che, nonostante la mutata espressione, il concetto non appare significativamente mutato; quanto al contenuto della relazione illustrativa alla legge delega, là dove si parla di una prevalenza, in seno alla commissione, della scelta di non esigere requisiti «troppo stringenti» per l'ammissione alla procedura, preferendo l'inserimento di «requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge» , in realtà non si ravvisa una scelta di campo a sfavore della meritevolezza ma una volontà di ridurne il raggio, consentendo che si esdebiti anche colui che ha assunto le obbligazioni con colpa lieve.

E infine, il paragone con la disciplina del concordato preventivo, da cui il requisito della meritevolezza è sparito da tempo, appare erroneo per l’assorbente motivo che nel concordato preventivo i creditori votano la proposta del debitore, mentre nel piano del consumatore (rectius, accordo di ristrutturazione) i creditori non votano.

Le norme del CCI tra l’altro contengono riferimenti più che espressi alla meritevolezza. Basti pensare alla disciplina dell’esdebitazione del debitore incapiente disciplinata all’art. 283 dove al comma 7 si prevede che il giudice debba verificare la meritevolezza del debitore, “ed a tale fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento”. Chiara per una volta la norma che definisce l’indagine da effettuare per verificare la meritevolezza; si ha meritevolezza quando non ricorrono atti in frode e quando il sovraindebitamento si è formato senza dolo o colpa grave (medesimo concetto utilizzato dall’art. 69 e dall’art. 282 nel definire l’ostacolo alla esdebitazione di diritto del consumatore sottoposto a liquidazione controllata).

E’ assolutamente vero che il CCI e la legge n. 176 nel modificare la legge n. 3 hanno ridotto l’esclusione all’accesso al piano alle ipotesi di colpa grave o dolo, legittimando ad adire il piano del consumatore (e l’esdebitazione del debitore incapiente) tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale; ma comunque, pure avendo ampliato la platea dei destinatari, anche in considerazione dello scarso successo ottenuto nella pratica dagli istituti disciplinati dalla legge n. 3, il riferimento alla graduazione della colpa non pare avere mutato la platea di fruitori al punto tale da snaturare la finalità della norma, che è sempre quella di restituire al mercato un soggetto accorto lasciandone fuori quei debitori che non siano stati capaci di avvedersi del rischio d'insolvenza, pur avendo potuto prevederlo.

Al momento della redazione del presente scritto risulta una decisione assai interessante sul punto del Tribunale di Benevento[18], che conferma quanto sopra argomentato: il giudice segnala che con la modifica operata dalla legge 176 del 2020 alla legge 3 del 2012 il requisito della meritevolezza è stato sì ridimensionato e circoscritto alla sola colpa grave e dolo, ma attiene pur sempre alla fase genetica del debito, imponendo che quando esso sia stato assunto vi fosse una condizione di equilibrio e che il debito fosse sostenibile. Quanto alla rilevanza di esigenze personali o familiari il giudice non nega la loro rilevanza ma precisa che esse “non potranno di per sé giustificare la negligente assunzione del debito”.

In conclusione le norme del CCI, anticipate con la L. 176/20, non pare abbiano eliso il requisito della meritevolezza. La finalità delle norme sul sovraindebitamento sono, ora come allora, quelle di mettere a disposizione del debitore non fallibile strumenti per comporre i propri debiti e infine esdebitarsi, per essere reintrodotto nel tessuto economico. Ma in questi strumenti non manca mai un filtro, basato sulla valutazione della diligenza del debitore; poiché il legislatore non può consentire l’esdebitazione di un soggetto irresponsabile o inaffidabile.

Suggestivo e comprensibile attribuire a questo strumento una funzione di ammortizzatore sociale atto a rimediare a situazioni di forte indebitamento causate dalla perdurante crisi economica e irrimediabilmente aggravate dalla terribile situazione pandemica; destinato a liberare dai debiti soggetti che comunque non potrebbero mai pagarli, e che, gravati dai debiti, non avrebbero mai la possibilità di avere una vita dignitosa. Ma la funzione sociale esula, allo stato attuale della legislazione, dagli istituti positivamente disciplinati.

La previsione della meritevolezza, sia pure con la irrilevanza della colpa lieve nell’assumere l’obbligazione (con tutti i dubbi che verranno dalla interpretazione pratica delle varie declinazioni del grado della colpa), costituisce quindi un ostacolo al successo dell’istituto, poiché’ molto spesso il debitore, pur essendo assolutamente negligente nell’assumere ulteriori debiti rispetto a quelli che può sopportare ha come motivazione la mera sopravvivenza.

In buona sostanza la maggior parte dei debitori si indebita per colpa propria e, se così è, la previsione, quale elemento ostativo, della colpa grave rappresenta un insormontabile ostacolo alla soluzione delle crisi da sovraindebitamento[19].

Se quindi con lo strumento giuridico in questione, insieme a quello della esdebitazione del debitore incapiente (anch’esso già strumento positivo grazie alla legge 176 del 2020) si volesse (e ciò non è affatto detto) perseguire un obiettivo sociale, in grado di calmierare la povertà e attenuare le tensioni sociali, è inevitabile pensare che debba essere eliminato ogni collegamento fra l’esdebitazione e la meritevolezza, anche nella forma della colpa grave. Ciò anche considerando la verifica della inutilità assoluta in questi casi di ogni procedura esecutiva individuale e tantomeno di ogni procedura di sovraindebitamento; in buona sostanza al sistema economico costa di più tenere un debitore gravato dai propri debiti e inattivo nel circuito economico, o liberare questo soggetto da debiti che non recupererà mai e farlo soggetto di nuovo utile nel meccanismo del mercato?



[1] G. ScarselliLa esdebitazione della nuova legge fallimentare, in Dir. Fall., 2007, 31ss.; E. NorelliL'esdebitazione, in M. Fabiani - A. Patti (a cura di), La tutela dei diritti nella riforma fallimentare, Milano, 2006, 256 ss.

[2] Per una ricostruzione sistematica dell’intervento operato dalla legge 3 del 2012 v. A. CRIVELLI, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore, in Riv. Dir. Fall., 2017, 2, 526; A. CRIVELLI, Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L.. 3/2012 e nel CCII, Fall., 2019, 725; E. PELLECCHIA, La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi e della insolvenza: cosa resta e cosa cambia, in N.L.C.C., 2019, 5, 1134 e ss.; La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d’insieme, in Composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di DI MARZIO, MACARIO E TERRANOVA, Officina del diritto. Il civilista, Milano, 2012.

[3] E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti, 226 ss., in part. 227.

[4] R. RORDORF, La liquidazione nelle crisi da sovraindebitamento, in Attività di liquidazione e tutela dei creditori, a cura di Parente-Ruggeri, Napoli, 2014, 156 ss.; C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Torino, 2017, 74; A. BARENGHI, Diritto dei consumatori, 2017, 475 ss.; S. PAGLIANTINI, L’insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull’esdebitazione, in Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio, Torino, 2018, 49 ss.; L. Modica, Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, cit., 475 s., la quale afferma che l’esdebitazione serve più ai creditori che ai debitori, «più a potenziare il mercato che a soccorrere il bisognoso».

[5] Amplius v. F. Nanci, Il giudizio sulla meritevolezza del consumatore: dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Giustiziacivile.com, 28.8.20.

[6] G. Limitone, nota a T. Livorno 6.11.20, in ilcaso.it.; nello stesso senso v.ancheP. FemiaEsdebitazione, responsabilità, estinzione parziale, ne Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare, a cura di Elmas Pombo - L. Mezzasoma - U. Rana - V. Rizzo, Napoli, 2019, 247.

[7] Trib. Udine, 4 gennaio 2017; Trib. Novara, 25 luglio 2017; Trib. Rovigo 13 dicembre 2016; Trib. Torino, 30 settembre 2015; Trib. Larino, 24 maggio 2016 , tutte in dejure.it; Tribunale di Torre Annunziata, sent. 12 dicembre 2016, in ilcaso.it ; Trib. Treviso, 25 gennaio 2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017; Trib. Treviso, 25 gennaio 2017, tutte in dejure.it; Trib. Novara, 25 luglio 2017, in Ilfallimentarista.it, 30 marzo 2018; Tribunale di Catanzaro - 28 febbraio 2019, in ilcaso.it ; T. Bergamo 9.11.19, in dejure.it; T. Livorno 6.11.20, in ilcaso.it con nota contraria di Limitone.

[8] Trib. Napoli, 18 maggio 2018, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli, 21 dicembre 2018, in dejure.it; Trib. Vicenza 24 settembre 2020, in ilcaso.it: “Il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest’ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore.”; nello stesso senso, v. Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in ilcaso.it, 21031. E ancora Trib. Bari, 8 luglio 2020, in ilcaso.it : “L’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell’art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.”

[9] T. Livorno 6.11.20 ilcaso.it: Non può assurgere a discolpa del consumatore la circostanza che gli istituti di credito non abbiano valutato il merito creditizio, in quanto il modello di creditore meritevole è quello di un soggetto mediamente in grado di comprendere le proprie scelte e di valutare in piena autonomia il senso dell'impegno economico che assume in relazione alle proprie finanze (cfr. Tribunale di Napoli 14.2.2018), potendo la violazione di tale precetto assumere rilievo sotto altri profili ma non ai fini della omologa del piano di consumatore”.

[10] Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014, in Foro it., I, 1, 2015, c. 321, con nota di A.M. PERRINO, e in Banca borsa tit. cred., 2014, II, 537 ss., con nota di E. PELLECCHIA.

[11] T. S. Maria Capua V. 02/12/2020, in dejure.it. Nella pronuncia viene riportata una efficace ricostruzione della tesi giurisprudenziale a favore di una concezione piu’ elastica di meritevolezza e soprattutto prescindente dalla esistenza di eventi esterni imprevedibili, che merita di essere riportata per esteso: “nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza di cui all'art. 12 bis della l. n. 3/2012, si è affermata una lettura della detta disposizione finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Infatti deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli entrambi studenti universitari e in considerazione delle condizioni di salute della moglie. Il fatto che tali circostanze, e in particolare lo stato di salute della moglie del ricorrente - peraltro aggravatosi - fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza. Ed invero, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12bis ss L. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore. Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014), non potrebbe incidere sulla valutazione meritevolezza, escludendo la colpa del consumatore, è parimenti vero che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per aveva egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.l2.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 25.09,2016) o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori (Trib. Benevento 19.11.2016). Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d 'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Peraltro a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità" (Cass, sez. 1, 29.03.2019, n, 8980, Conf. Cass. sez. % 10.05.2019, n, 12552, Per un'ulteriore anticipazione delle norme del CC1 nell'interpretazione della disciplina, vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n, 2657); ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie qui in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa. Non osta dunque alla omologa del piano la colpa lieve con la quale il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento”.

[12] Sui nuovi tratti della disciplina del sovraindebitamento recata dal codice della crisi cfr. R. Bocchini - S. De MatteisSovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Corr. giur., 2018, 649 ss.; F. PasquarielloLe procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in Nuove leggi civ., 2018, 731 ss.; G. D'AmicoIl sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza, in questa Rivista, 2019, 318 ss.; S. Delle MonacheSovraindebitamento del "debitore civile" e riforma del diritto della crisi d'impresa, in Giustiziacivile.com, Editoriale del 12 febbraio 2019; S. De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato nel codice della crisi e della insolvenza, in Corr. Giur., 2020, 11,1379.

[13] Tribunale di Prato, provvedimento del 3 ottobre 2020. in ilcaso.it, 24 novembre 2020

[14] Sostengono che la nuova normativa abbia segnato l’abbandono della meritevolezza: L. MODICA, Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, in I Contratti, 4, 2019, 472; S. DE MATTEIS, L’interesse del debitore all’esdebitazione, in R. BOCCHINI-S. DE MATTEIS, Sovraindebitamento:profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza,in Corr. giur., 5, 2018, 656 ss.

[15] L. D’ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere, in Fall., 2016, 1125 ss., in part. 1127; F. Nanci, cit.,

[16] A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, in Crivelli - Fontana - Leuzzi - Napolitano -Rolfi, Il nuovo sovraindebitamento dopo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Bologna, 2019, 99 e ss.: sara’ meritevole quindi colui che subisca aggravi dei costi di mantenimento a causa della crisi coniugale, o avendo perso il proprio lavoro, o ancora colui che pur avendo un alto tenore di vita ma compatibile col proprio reddito, facesse legittimo affidamento sul rinnovo del contratto; non sara’ per contro meritevole colui che, pur essendo disoccupato, spenda e non cerchi lavoro o colui che mantenga un tenore di vita sproporzionato alla propria capacita’ patrimoniale.

[17] L. MODICA, Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, cit., 472, la quale parla di una «generalizzata scomparsa della meritevolezza dalla trama normativa»; S. DE MATTEIS, L’interesse del debitore all’esdebitazione, cit., 656 ss., secondo cui il debitore-consumatore sarebbe ammesso alla procedura di sovraindebitamento indipendentemente dalla c.d. meritevolezza».

[18] Tribunale Benevento, 26.1.21, in ilcaso.it, 11.2.21. Il provvedimento e’ stato commentato positivamente da Giovanni Negri in N.T. Sole 24H del 12.1.21.

[19] E. Frascaroli Santi, L'esdebitazione del fallito: un premio per il fallito o un'esigenza del mercato? in Dir. fall., 2008, I, 48. Sulla circostanza che la previsione positiva legata alla colpa faccia si’ che il consumatore non venga in considerazione come mero soggetto debole, ma come soggetto che - nelle contrattazioni che hanno condotto al sovraindebitamento - ha assunto comportamenti sostenibili e ponderati, concorda anche De Matteis, L’esdebitazione del sovraindebitato nel codice della crisi e della insolvenza, in Corr. Giur., 2020, 11,1379, che alla fine conclude che “Solo scollegando" l'esdebitazione dalla verifica della colpa (anche se solo grave/lata) si può (veramente) dire che essa consiste (non in un premio al debitore anche debolmente diligente, ma) nel dare una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile ovvero che è semplicemente l'esito di una valutazione pratica sulla maggiore convenienza (o il minor danno) conseguente al ricorso alle procedure esecutive tradizionali o a quelle alternative disciplinate nella nuova normativa, con conseguente transito del discorso della responsabilità del debitore dal dominio sui beni (l'obbligazione entro il patrimonio del creditore) al mercato (l'efficienza del sistema economico)”.


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