Civile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/04/2020 Scarica PDF

L'adunanza camerale distanziata e protocollata

Giuseppe Fichera, Magistrato del Massimario della Corte di cassazione


Sommario: 1. Introduzione - 2. L’adunanza camerale non partecipata - 3. L’adunanza “distanziata” - 3.1. (Segue). Il fascicolo processuale.  - 4. L’adunanza “protocollata” - 4.1. (Segue) Le memorie conclusive.

 

 

1. Com’è noto, l’impatto sulla Corte di cassazione dell’alluvionale normativa primaria e secondaria sopravvenuta in poco più di due mesi[1], a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che ancora ci affligge, ha fatto emergere una serie di problematiche particolarmente rilevanti dipendenti dai seguenti fattori: i) la presenza di un unico ufficio giudiziario con “giurisdizione” sull’intero territorio nazionale; ii) la composizione pressoché sempre collegiale degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciare le decisioni[2]; iii) l’assenza, ad oggi, di un provvedimento ministeriale, ancora imposto dall’attuale disciplina, che semplicemente autorizzi o addirittura imponga il deposito telematico degli atti processuali di parte.

Questo scritto ha l’obiettivo di approfondire le modalità di svolgimento dell’adunanza camerale ai tempi del covid-19, considerato che – al momento in cui si scrive – essa risulta essere l’unico “modulo processuale”, utilizzabile per la trattazione dei processi civili innanzi alla S.C. fino al termine dell’emergenza ancora in atto.

   

2. Dopo la riforma dettata dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è cosa nota che – escluso il peculiare regime previsto per le Sezioni Unite –, presso le sezioni civili semplici della Cassazione l’udienza pubblica, con la partecipazione dei difensori delle parti e del procuratore generale, ha ormai applicazione del tutto residuale[3]. Per tutti i restanti ricorsi sottoposti all’esame dell’apposita sezione ex art. 376 c.p.c. (id est la sesta sezione civile), nonché delle altre sezioni semplici, è previsto che l’udienza pubblica sia sostituita da una “adunanza camerale non partecipata”[4].

Sappiamo pure che la scelta del Governo per affrontare l’emergenza epidemiologica da covid-19 nell’ambito del sistema giudiziario italiano, è stata ispirata dall’esigenza di operare un inedito intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata quindi disposta la sospensione fino ad una certa data (attualmente fissata fino a lunedì 11 maggio 2020) delle udienze, delle attività e dei termini processuali; cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento.

Nella c.d. seconda fase, che nel momento in cui si scrive, in forza del combinato disposto dell’art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, avrà inizio dal 12 maggio e si protrarrà fino al 30 giugno 2020, il Primo Presidente della S.C., avvalendosi dei poteri organizzativi previsti dal cennato art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, come successivamente integrato dal decreto n. 55 del 10 aprile 2020, il rinvio a nuovo ruolo di tutte le udienze pubbliche; ha invece previsto la possibilità di celebrare, «compatibilmente con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio», a partire dal mese di giugno, le solo adunanze camerali innanzi alle Sezioni Unite e alle altre sezioni civili[5].

Ora, anche per svolgere le adunanze camerali nel rigoroso rispetto delle rigide misure sul c.d. “distanziamento sociale” imposte dalla legislazione emergenziale[6], occorre risolvere talune problematiche che nascono principalmente dall’esigenza di evitare che i consiglieri – specie quelli non residenti nella città di Roma – debbano accedere fisicamente nel “Palazzaccio” che ospita la Corte.

   

3. L’art. 380 c.p.c. stabilisce ancora oggi perentoriamente che la Corte di cassazione, dopo la discussione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio «nella stessa seduta»[7]. E nessuno dubita che nel sistema immaginato dal codificatore del ’40, in mancanza della possibilità tecnica di predisporre plurimi collegamenti audiovisivi da remoto tra i consiglieri, alla presenza fisica di tutto il collegio in pubblica udienza, doveva fare seguito la presenza dei medesimi alla successiva contestuale camera di consiglio.

Sulla questione, che tocca anche delicati profili ordinamentali, sembra consentito invocare i principi generali dettati nel libro primo del Codice di rito, in tema di libertà delle forme e di esclusione di ogni forma di invalidità quando l’atto processuale abbia comunque raggiunto il suo scopo[8], per sostenere che – ferma appunto la necessità di garantire la contestuale “partecipazione” (intesa come facoltà di ascoltare e di intervenire) di tutti i membri del collegio alla camera di consiglio – è oggi ammissibile che uno o più tra i componenti del collegio giudicante risultino assenti dalla sala della camera di consiglio, trovandosi in collegamento audiovisivo o anche solo audio da remoto[9].

Le disposizioni emergenziali contenute nel soppresso d.l. n. 11 del 2020, nulla dicevano sulle modalità di partecipazione dei consiglieri che compongono il collegio all’udienza pubblica ovvero alle adunanze camerali, né sulle forme di tenuta delle camere di consiglio nel processo civile.

L’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con disposizione inopinatamente riferita soltanto alla speciale disciplina dettata per i processi innanzi al giudice amministrativo, stabilisce oggi che «Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»; e siffatta norma, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 85 del citato decreto-legge, trova applicazione anche nei giudizi che si celebrano davanti al giudice contabile.

Ora, nessuno può seriamente dubitare che una disposizione di siffatto tenore – priva peraltro di una precisa limitazione quanto alla sua efficacia temporale –, avrebbe dovuto trovare collocazione in una cornice normativa riferita a tutti i riti processuali, non rinvenendosi ragione di sorta per giustificare un collegamento da remoto dei componenti del collegio giudicante nell’ambito del processo amministrativo o contabile, con esclusione invece dei processi civili ovvero di quelli tributari[10].

Più ragionevole, a chi scrive, sembra la tesi secondo cui la norma in discussione già debba ritenersi applicabile anche al processo civile, ricorrendo al canone della analogia legis, ovvero semplicemente quale espressione di un principio di libertà delle forme in tema di modalità di tenuta delle camere di consiglio[11].

Del resto, il 26 marzo 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’adottare apposite “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19”, ha espressamente invitato i capi degli uffici a consentire le camere di consiglio da remoto per i magistrati, mentre è utile ricordare che anche la Corte Costituzionale, con provvedimento del suo presidente, ha disposto misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte durante l’emergenza epidemiologica da covid-19, che prevedono espressamente la partecipazione dei giudici alla camera di consiglio mediante collegamento da remoto[12].

In ogni caso, a troncare ogni ulteriore discussione sul punto, è intervenuta la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, attualmente ancora in discussione alla Camera (atto Camera n. 2463), che nella sua prima lettura al Senato (atto n. 1766) ha visto approvato un c.d. maxiemendamento su iniziativa del Governo, con cui tra le altre disposizioni è stato introdotto nell’art. 83 il comma 12-quinquies, a tenore del quale «dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge».

Con riferimento, poi, ai soli procedimenti penali, sempre la norma in commento precisa che «dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria».

A parte la assai discutibile fattura del testo, che richiama in maniera davvero singolare soltanto i procedimenti “non sospesi” – mentre nell’art. 83 non sono previsti giudizi non sospesi, ma soltanto udienze ed adunanze non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 – e prescrive poi il deposito in cancelleria di provvedimenti giudiziari con una tempistica inedita, almeno per un testo di legge (“il prima possibile”), certamente merita di essere apprezzata la scelta di riconoscere espressamente la facoltà, in tutti i giudizi civili e penali, di disporre collegamenti da remoto. Suscita peraltro perplessità l’imposizione di una limitazione temporale di tale modus operandi fino al 30 giugno 2020 – che non si rinviene per gli altri riti processuali –, come se la camera di consiglio telematica non potesse essere utilizzata dai soli giudici ordinari italiani dopo la fine dell’attuale emergenza epidemiologica.

Ammessa quindi ormai ex lege l’adunanza camerale da remoto, almeno a partire dalla data in cui sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, occorre chiedersi se sia consentita una adunanza camerale, che non veda la partecipazione di nessun magistrato all’interno dell’aula d’udienza, né nella sala adibita alla camera di consiglio del “Palazzaccio”.

La risposta, anche alla luce della richiamata normativa sopravvenuta e dei mezzi tecnici a disposizione dei magistrati e dei cancellieri della S.C., deve essere decisamente negativa.

Occorre tenere a mente, infatti, che secondo quanto stabilito proprio dal ridetto comma 12-quinquies dell’art. 83, sia pure per i soli procedimenti penali, il presidente del collegio – o un componente del collegio da lui delegato – sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza; tuttavia anche nel giudizio camerale civile vale la regola dell’ultimo comma dell’art. 276 c.p.c., dettato in tema di deliberazione delle sentenze nei processi di cognizione davanti al tribunale, ma espressamente richiamato dall’art. 380, secondo comma, c.p.c., a tenore del quale il presidente «scrive e sottoscrive il dispositivo».

È vero che la norma surrichiamata consente il deposito del dispositivo nella cancelleria del giudice «il prima possibile», accordando quindi uno spazio temporale che lascerebbe immaginare un presidente o un consigliere delegato che non si trovino fisicamente nella camera di consiglio posta nelle immediate adiacenze degli uffici della cancelleria; aderendo ad una siffatta interpretazione, tuttavia, non avrebbe alcuna ragione di essere la previsione di una delega per la firma del dispositivo da parte del presidente ad uno dei componenti del collegio, presupponendo appunto la delega un impedimento alla sottoscrizione in capo al delegante, che non deve invece sussistere in chi sia stato delegato.

Vi è poi da considerare che presso la S.C. è istituito il registro del ruolo d’udienza della sezione[13], il cui estratto, contenente l’elenco dei ricorsi trattati in ciascuna camera di consiglio, una volta stampato dal cancelliere viene consegnato al presidente del collegio, perché vi annoti l’esito di ciascun ricorso trattato[14]; detto ruolo, terminata la camera di consiglio, viene sottoscritto dal presidente e restituito al cancelliere perché quest’ultimo riporti l’esito dei ricorsi trattati sul registro informatico della Cassazione, rendendolo così immediatamente visibile alle parti del giudizio.

Ancora una volta, allora, non essendo prevista oggi la possibilità di trasmettere telematicamente né i dispositivi né il ruolo firmati dal presidente, deve ritenersi che quest’ultimo – o il consigliere delegato – non possa che trovarsi nel luogo fisico dove si trova il cancelliere, cioè nelle stanze della Corte, affinché possano essere curate tutte le incombenze amministrative affidate al predetto ausiliario.

Infine, non può sottacersi della difficoltà pratica – sia pure solo eventuale – che nascerebbe nel caso in cui il collegio abbia necessità, per decidere la causa, di consultare atti o documenti che si ritrovano soltanto nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, precedentemente acquisito ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.; è chiaro infatti che si tratta di documentazione attualmente solo in formato cartaceo, che deve rimanere custodita nella cancelleria della Corte fino alla definizione della causa.

Sembra allora ragionevole ipotizzare una camera di consiglio nei locali della Corte in cui il presidente possa partecipare da solo, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto; sarà poi sempre il presidente a compilare e sottoscrivere il dispositivo (il cd. “statino”), nonché il ruolo d’udienza, che al termine della camera di consiglio consegnerà al cancelliere.

Quella descritta, del resto, è esattamente la modalità organizzativa prescelta dal Primo presidente della S.C. con il cennato decreto n. 44 del 2020[15]; avvalendosi dei poteri organizzativi conferiti dal comma 7 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il vertice della Cassazione ha infatti espressamente stabilito che il presidente del collegio «o un consigliere da lui delegato»[16] dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo dell’adunanza e una volta sottoscritto consegnarlo alla cancelleria.

 

3.1. Una delle problematiche più complesse che affliggono i giudizi civili celebrati innanzi alla Corte di cassazione, come anticipato prima, nasce dalla circostanza che attualmente – a differenza dei tribunali e delle corti d’appello – non esiste ancora un fascicolo informatico relativo ai singoli ricorsi, contenente gli atti processuali e i documenti depositati, siano essi nativi digitali o copie informatiche di atti analogici[17]; al contrario dei procedimenti di merito, tutti gli atti processuali in Cassazione sono ancora custoditi in cartaceo, essendo vigenti e applicati gli artt. 137 e 140 disp. att. c.p.c. che impongono alle parti il deposito in cancelleria, unitamente al ricorso e al controricorso di almeno tre copie in carta libera, nonché di tre copie delle memorie, oltre a quelle per le altre parti già costituite.

Per evitare assembramenti degli avvocati italiani nelle cancellerie degli uffici giudiziari, prima l’art. 2, comma 6, del soppresso d.l. n. 11 del 2020 e poi anche l’art. 83, comma 11, del d.l. n. 18 del 2020, hanno stabilito che dal 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del “servizio di deposito telematico”, anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, vale a dire gli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, ricorso o comparsa di costituzione), siano depositati esclusivamente con le modalità della trasmissione telematica.

Dunque, il legislatore urgente del 2020 ha imposto – sia pure per un limitato lasso temporale – l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali di parte in tutti i giudizi civili che si celebrano nei tribunali e nelle corti d’appello. Ma, lo si capisce subito, questa disposizione non può applicarsi ai ricorsi e controricorsi da depositare innanzi alla S.C., perché appunto non vi è attualmente la possibilità di alcun deposito telematico degli atti di parte, neppure cioè di quelli c.d. endoprocedimentali.

Ora, in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, in prima lettura al Senato, sempre su iniziativa del Governo, con il c.d. maximendamento è stato introdotto il comma 11-bis dell’art. 83; detta norma, ancora una volta con efficacia temporale singolarmente limitata solo fino al 30 giugno 2020, stabilisce che innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati «può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»[18].

Dunque, almeno nel periodo compreso dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione del detto decreto-legge e fino al 30 giugno 2020, apparentemente sembra derogata la procedura prevista dall’art. 16-bis, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ancora oggi dispone che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali – compresa quindi la Corte di cassazione –, il deposito degli atti endoprocedimentali in modalità telematica diviene obbligatorio soltanto a «decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione».

In realtà, il comma 11-bis è norma sostanzialmente inutile, perché già oggi l’art. 35 del d.m. 18 febbraio 2011, n. 44-Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come novellato dall’art. 7, comma 1, del d.m. 15 ottobre 2012, n. 209, stabilisce che «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio».

È vero che ai sensi del cennato comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nei tribunali e nelle corti d’appello, il deposito degli atti introduttivi, prima dell’attuale emergenza epidemiologica, era ammesso – in via facoltativa e non obbligatoria – senza necessità di alcun provvedimento del dirigente della DGSIA; ma la disposizione in parola trova una chiara giustificazione nell’obbligatorietà – anch’essa ormai dettata dalla legge – del deposito di tutti gli atti endoprocedimentali: in altre parole, come capisce chiunque, se per legge è obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio, non occorre certo un provvedimento ministeriale per rendere facoltativo il deposito di quelli introduttivi, perché è già stata aliunde accertata “l’idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi”: insomma, come si sul dire, l’infrastruttura “regge” di default.

In Cassazione, allora, dov’è non c’è alcuna obbligatorietà della trasmissione in modalità telematica, né per gli atti introduttivi né per quelli endoprocedimentali, deve ritenersi che il deposito facoltativo degli atti di parte, quale che ne sia la loro natura, dipenda ancora oggi dal provvedimento del direttore della DGSIA, mentre per rendere il deposito obbligatorio (e per giunta limitatamente ai soli atti endoprocedimentali, id est per le memorie conclusive e i documenti depositati ex art. 372 c.p.c.), occorrerà pur sempre un decreto del Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati ai sensi del ridetto art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012.

   

4. Occorre adesso scandagliare quali siano gli strumenti processuali, per consentire ai consiglieri della S.C. la decisione dei ricorsi civili per i quali sarà fissata la trattazione nella c.d. seconda fase.

E invero, una volta prevista la possibilità di celebrare udienze camerali non partecipate, mediante collegamento da remoto dei consiglieri, è chiaro come sia opportuno assicurare che i medesimi – come pure il procuratore generale chiamato a rendere le proprie eventuali conclusioni scritte – abbiano la disponibilità dei c.d. “atti regolamentari”[19], senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte[20].

Inoltre, occorre consentire che gli avvocati non siano costretti a recarsi nelle medesime cancellerie della Corte, solo per depositare le memorie conclusive che precedono – di dieci o di cinque giorni a seconda del rito – l’adunanza camerale[21].

Come ricordato in precedenza, l’inedita scelta del legislatore urgente del 2020, sia nel soppresso d.l. n. 11 del 2020 che nel successivo d.l. n. 18 del 2020, è stata quella di affidare ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare una serie di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che risultino di volta in volta ritenute le più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio epidemiologico in atto.

Ora, tra le misure organizzative a norma del comma 7 dell’art. 83, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare «linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze».

E nella ricordata delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato precise indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020; in particolare, nelle dette linee guida, il CSM invita direttamente i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i consigli dell’ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalità condivise della gestione dell’udienza a cd. trattazione scritta.

Dando seguito alle linee guida dettate dal CSM, in data 9 aprile 2020, la Corte Suprema di Cassazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione «Per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.»[22].

Anzitutto, il par. 1 del protocollo dispone che in seno alla comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale, la cancelleria della Corte di cassazione inviti i difensori a trasmettere, purché ne abbiano ancora la disponibilità, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica in formato PDF degli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge e quindi:  il ricorso, il controricorso, la nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c. e il provvedimento impugnato.

L’avviso di cancelleria deve contenere anche l'espresso avvertimento che nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche degli atti già depositati in formato cartaceo, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo, a meno che il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto sulla base degli atti, siano essi in formato analogico o digitale, già a disposizione.

Ora, il difensore della parte provvederà a trasmettere gli atti richiesti, purché ne abbia la disponibilità in copia informatica, avvalendosi esclusivamente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (il Reginde), gestito dal ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 44 del 2011.

Dunque, per gli atti introduttivi già ritualmente depositati, il protocollo predilige il ricorso esclusivo alla posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68; e si tratta di scelta ampiamente condivisibile, trattandosi del medesimo strumento previsto dall’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 nell’ambito del processo civile telematico (il PCT).

Ai sensi del par. 2 del Protocollo in esame, a cura degli avvocati, la documentazione rilevante dovrà essere trasmessa congiuntamente: i) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione; ii) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle segreterie della Procura Generale; iii) all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali, come risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni[23].

Qui il Protocollo deroga vistosamente alla regola generale, contenuta nel codice di rito, a tenore del quale le copie analogiche degli atti processuali, comprese le memorie, devono essere depositate esclusivamente nella cancelleria della Corte, perché è il cancelliere a curarne direttamente la trasmissione alla segreteria della Procura Generale, mettendole a disposizione delle altre parti private attraverso l’accesso in cancelleria; e la ragione appare chiaramente legata all’esigenza di ridurre al massimo il carico delle cancellerie della Corte in tempi di cd. “lavoro agile”, unita alla estrema facilità con cui le copie informatiche degli atti possono essere trasmesse ad una pluralità di destinatari[24].

Ciascun difensore, poi, deve curare di trasmettere una distinta PEC in relazione ad ogni ricorso per il quale ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e, ça va sans dire, il medesimo, come evidenzia bene il par. 2.3 del Protocollo, assume «l’impegno di trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo».

L’avvocato ha comunque facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo già in precedenza inseriti nel fascicolo d’ufficio, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti (par. 2.6); questa disposizione potrà consentire la trattazione anche di quei ricorsi in cui anche uno solo tra i difensori, non abbia inteso prestare adesione al protocollo, oppure di quelli ove la parte ricorrente o controricorrente risulti patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato, la quale inopinatamente non risulta tra i soggetti istituzionali che hanno prestato adesione al protocollo in parola[25].

Rimane da affrontare il tema, assai delicato, circa l’esatto contenuto della PEC che il difensore si impegna a trasmettere alla cancelleria della Corte; sul punto il testo del Protocollo è – direi volutamente – assai laconico, parlando semplicemente di «copia informatica - in formato pdf - degli atti processuali».

Dunque, ferma la necessità del formato PDF[26], sarà possibile trasmettere la fotografia degli atti in originale cartaceo precedentemente depositati, comunque essa sia stata ottenuta, alla sola condizione, direi, che gli atti siano pienamente leggibili ed identificabili dai destinatari.

Del resto, eventuali contestazioni sulla conformità delle copie trasmesse dai difensori delle parti in formato PDF, potranno essere sollevate nelle memorie riservate alle parti, secondo un meccanismo che già è stato ampiamente avallato dalle Sezioni Unite della S.C. per l’ipotesi – esattamente speculare – della copia cartacea dell’atto redatto come nativo digitale[27].

Per questa chiara ragione il par. 2.1 del Protocollo esige che gli atti processuali siano trasmessi via PEC non solo alla cancelleria della Corte e alla segreteria della Procura Generale, ma anche ai difensori delle altre parti; in questo modo tutti saranno in grado di verificare il materiale documentale su supporto informatico su cui il collegio è chiamato a decidere.

Va soggiunto che, come ricordato in precedenza, in forza del decreto n. 44 del 2020 del Primo presidente, comunque nelle camere di consiglio da remoto il presidente, ovvero un consigliere da lui delegato, deve collegarsi dagli uffici della Corte, dove com’è noto, sono messi a disposizione del collegio tutti i fascicoli di parte e quelli d’ufficio, trasmessi ai sensi dell’art. 369 c.p.c. dall’ufficio giudiziario dove è stata adottata la decisione impugnata.

Quanto ai documenti che la parte può produrre in Cassazione entro gli stringenti limiti fissati dall’art. 372 c.p.c., occorre precisare che il protocollo non richiede il rinnovo della loro produzione, limitandosi ad esigere la trasmissione di copia informatica della “nota di deposito”, nella quale risulta l’esatto elenco dei documenti contestualmente depositati; la trasmissione in formato elettronico della detta nota consentirà quindi al presidente, ovvero al consigliere delegato, di consultare l’esatto contenuto dei documenti richiamati nella nota direttamente dal fascicolo processuale in cartaceo.

 

4.1. Il tema più gravido di implicazioni processuali, tuttavia, è quello che riguarda gli atti endoprocedimentali e, in particolare, le memorie ex artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c. e le conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 380-ter c.p.c., in quanto a differenza degli atti introduttivi, già depositati sub Julio in originale cartaceo, qui ci troviamo di fronte ad atti che non sono mai in precedenza pervenuti nella cancelleria della S.C.

Orbene, già nel decreto n. 44 del 2020 adottato dal Primo presidente della S.C., successivamente integrato dal decreto n. 47 del 2020, si è chiaramente previsto che i difensori, utilizzando esclusivamente l’indirizzo elettronico presente nel Reginde, possono far pervenire alla Corte «motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC».   

Potrebbe sostenersi, allora, rientrando tra i poteri organizzativi accordati al capo dell’ufficio anche quello di autorizzare «lo scambio e il deposito in telematico di note scritte» (art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020), che siffatto potere potrebbe essere esercitato anche fuori dai casi previsti dall’attuale disciplina sul c.d. processo civile telematico.

È possibile in altre parole affermare che, nel quadro di grave emergenza epidemiologica in cui versa il paese, eccezionalmente il Primo presidente possa autorizzare le parti private e il Procuratore Generale a depositare gli atti endoprocedimentali (id est le cennate memorie e conclusioni scritte ex artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.), anziché secondo il tradizionale canale – il deposito previo accesso nella cancelleria – mediante la posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68.

Va ricordato, del resto, che l’art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD-Codice dell’amministrazione digitale), come novellato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata a mezzo PEC, «equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta»; ed è noto che ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CAD, le sue norme «si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».

A parere di chi scrive, tuttavia, rimane da affrontare il problema della “forma” dell’atto processuale che risulta trasmesso alla cancelleria della S.C. tramite PEC.

Se invero si tratta di una copia informatica del documento originale redatto in formato cartaceo e sottoscritto dall’avvocato – ovvero da un sostituto procuratore generale – con firma autografa (la comune copia per immagini in formato PDF), è chiaro che, una volta stampato l’atto allegato al messaggio di PEC a cura del cancelliere, come pure è prescritto espressamente dal par. 5.2 del Protocollo, ad essere inserita nel fascicolo d’ufficio cartaceo sarà una mera copia fotostatica del documento processuale, essendo l’originale ancora in possesso del difensore ovvero del sostituto procuratore generale che ha steso le conclusioni.

In uno dei primi commenti si è detto che in questo caso permarrebbe l’obbligo in capo al difensore di depositare “senza indugio” l’originare cartaceo nella cancelleria della S.C., quando l’emergenza sanitaria sarà cessata[28], invocando il par. 6 del protocollo a tenore del quale «La trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate».

In realtà, questa disposizione non può essere, direi “ontologicamente”, invocata con riferimento alle memorie che precedono l’adunanza camerale, perché è chiaro che o si ritiene la trasmissione via PEC idonea ad impedire qualsivoglia decadenza della parte, oppure detta forma si rileverebbe del tutto inutile, costringendo il difensore ad accedere in cancelleria anche in tempi di covid-19. E ancora, a ben poco servirebbe onerare la parte del deposito della memoria in originale cartaceo, una volta che l’emergenza sanitaria in atto sarà cessata, visto che la Corte avrà allora già sicuramente posto in decisione il ricorso e, anzi, è ben possibile che pure l’ordinanza decisoria sia stata già depositata e pubblicata.

Forse una soluzione potrebbe andare ricercata nell’art. 16-decies, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, a tenore del quale i difensori delle parti «quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto».

Poiché l’originale della memoria è sicuramente in possesso del difensore, è allora plausibile ritenere sufficiente che, nel corpo del medesimo documento informatico o con atto separato[29], il medesimo difensore attesti la conformità della copia informatica trasmessa via PEC all’originale cartaceo, custodito nel proprio studio professionale[30].

Nel silenzio serbato dal Protocollo, poi, potrebbe accadere che il difensore decida di allegare alla PEC un atto informatico c.d. “nativo digitale”, cioè redatto in formato PDF e firmato digitalmente dal medesimo difensore, ai sensi dell’art. 12 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, come in sostanza avviene per tutti gli atti endoprocessuali depositati innanzi ai tribunali e alle corti d’appello.

Va tuttavia evidenziato che la Corte di Cassazione – allo stato – non possiede un registro informatico dove curare il deposito, la conservazione (il c.d. repository) e la successiva consultazione dei documenti nativi digitali, che siano stati trasmessi telematicamente e sottoscritti con firma digitale. Dunque, non sarà possibile assicurare la conservazione nei registri di cancelleria della memoria conclusiva, restando consentita soltanto la stampa – a cura del cancelliere, come impone il ricordato par. 5.2 del Protocollo – di una copia analogica dell’originale informatico[31].

E ciò senza considerare che i registri informatici in uso attualmente alla Cassazione (il SIC), oggi non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti o meno firmato digitalmente; così, una eventuale eccezione in ordine alla carenza di valida sottoscrizione dell’atto, sollevata prima che sia celebrata l’adunanza camerale dal Procuratore Generale ovvero dalle altre parti private, sostanzialmente non resterebbe suscettibile di una tempestiva verifica da parte del collegio.

Ora, le Sezioni Unite della S.C. hanno avuto modo di osservare che nel giudizio di cassazione, non essendo ancora stato avviato il PCT, la parte ha sempre l’onere di estrarre copie analogiche degli atti formati in originale digitale ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla legge[32]. Ma nel caso della memoria conclusiva trasmessa a mezzo PEC in originale digitale, è difficile immaginare come il difensore possa attestare siffatta conformità, visto che non è previsto – né, come visto supra, avrebbe senso prevederlo – un successivo deposito della memoria in formato analogico.

Anche qui, forse, la soluzione può essere ricercata nel CAD.

Invero, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD, come da ultimo novellato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando è comunque formato, previa identificazione informatica del suo autore «con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore»; e nessuno può dubitare che un file creato in formato PDF non modificabile e trasmesso a mezzo PEC, oggi assicuri l’integrità e l’immodificabilità del documento e la sua sicura riconducibilità al titolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso il quale il documento processuale è stato trasmesso.

È chiaro, peraltro, che per evitare pericolose incursioni nel processo innanzi al Giudice di legittimità di una disciplina – quella del CAD – che dovrebbe trovare applicazione in via del tutto residuale, va espresso da tutti gli interpreti l’auspicio che sia tempestivamente adottato il cennato provvedimento del direttore generale della DGSIA, che consenta ai difensori italiani di depositare telematicamente in Cassazione gli atti “nativi digitali” secondo le regole tecniche dettate dal d.m. n. 44 del 2011.



[1] Senza pretesa di completezza e con riferimento solo ai provvedimenti legislativi adottati dal Governo, dall’inizio del mese di febbraio e fino al 20 aprile 2020, si annoverano ben sette decreti legge (d.l. 8 aprile 2020, n. 23-Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; d.l. 8 aprile 2020, n. 22-Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; d.l. 25 marzo 2020, n. 19-Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; d.l. 17 marzo 2020 n. 18-Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; d.l. 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; d.l. 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; d.l. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[2] Credo che sia del tutto trascurabile il fatto che, unico tra i provvedimenti della Corte, il decreto di estinzione per rinuncia agli atti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., è pronunciato dal presidente della sezione, quindi da un organo monocratico.

[3] La pubblica udienza è oggi riservata ai soli casi dettati dal secondo comma dell’art. 375 c.p.c., cioè quando la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna «dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare» (la c.d. “valenza nomofilattica”), ovvero quando il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c., in esito ad una camera di consiglio che non abbia definito il giudizio.

[4] Nell’adunanza camerale il contradditorio, anche con il procuratore generale, è assicurato già oggi in maniera soltanto cartolare, attraverso il deposito almeno dieci giorni prima dell’adunanza delle memorie dei difensori ex art. 380-bis.1 c.p.c. e delle – solo eventuali – conclusioni scritte del P.G.; l’adunanza quindi si celebra direttamente nella camera di consiglio con l’intervento dei soli componenti del collegio.

[5] Occorre tenere conto che l’avviso di fissazione delle adunanze camerali presso la apposita sezione ex art. 376 c.p.c. (la sesta civile) e quello innanzi alle altre sezioni semplici deve pervenire alle parti, rispettivamente, almeno 20 e 40 giorni prima della data fissata. Ciò rende impossibile la celebrazione di adunanze nel prossimo mese di maggio.

[6] L’art. 1, comma 1, lett. a), e q), del d.p.c.m. 8 marzo 2020 – come esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 9 marzo 2020 –, imponeva di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (…), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» e di adottare «nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…), comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti», inoltre l’art. 1, comma 2, del ridetto d.p.c.m. 9 marzo 2020, disponeva che «sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Dette misure sono state integralmente riprese nel d.p.c.m. 10 aprile 2020, che ha fatto cessare contestualmente l’efficacia delle citate disposizioni.

[7] Già l’art. 356 c.p.c. del 1865 stabiliva perentoriamente che «i giudici devono deliberare dopo la discussione della causa».

[8] Si vedano gli artt. 121 e 156, ultimo comma, c.p.c.

[9] Così, si placet, G. Fichera, La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?, su IlCaso.it., 2020, pp. 10, 11.

[10] L’art. 83, comma 21, del d.l. n. 18 del 2020, stabilisce che le norme previste per i giudizi civili e penali si applicano in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

[11] Cfr. A. Pepe, La giustizia civile ai tempi del “coronavirus”, su IlCaso.it, 2020, p. 6.

[12] Si veda il provvedimento del Presidente della Corte Costituzionale del 24 marzo 2020.

[13] Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, stabilisce che per la Corte di Cassazione deve essere tenuto il “ruolo delle udienze della sezione”.

[14] Il presidente del collegio indica nel ruolo d’udienza esclusivamente se è stata pronunciata sentenza, ordinanza o semplicemente disposto un rinvio a nuovo ruolo, nonché la conformità o difformità delle conclusioni del pubblico ministero rispetto alla decisione presa.

[15] Il decreto del Primo presidente n. 47 del 2020 ha espressamente esteso alle adunanze civili la disciplina già prevista dal decreto n. 44 del 2020 per le sole udienze camerali penali.

[16] Sul punto va osservato che il codice di rito non prevede una delega delle funzioni di chi è chiamato a presiedere il collegio, infatti il presidente dirige l’udienza, sottoscrive i verbali e i dispositivi e vota per ultimo nella camera di consiglio. Occorre chiedersi se dette funzioni siano suscettibili di una delega; l’unica norma che prevede una sostituzione del presidente – in caso di suo impedimento – è quella dell’art. 132 c.p.c., che stabilisce la sottoscrizione della sentenza da parte del «componente più anziano del collegio». Le vigenti tabelle della Cassazione prevedono che in mancanza di un numero di presidenti sufficienti, la presidenza dei collegi di una sezione può essere affidata “ai consiglieri anziani della sezione”, purché con anzianità di servizio nella medesima di almeno un triennio.

[17] L’art. 9 del d.m. n. 44 del 2011 prevede che nel “fascicolo informatico” siano raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

[18] La norma inserita con il c.d. maximendamento si preoccupa di indicare nel dettaglio le modalità di adempimento degli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’art. 14 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo decreto, stabilendo il ricorso a sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD-Codice dell’amministrazione digitale).

[19] Per “atti regolamentari” si intendono le copie del ricorso, del controricorso e del provvedimento impugnato, che tutti insieme costituiscono il c.d. “fascicoletto”, consegnato a cura della cancelleria al presidente, al consigliere relatore e al procuratore generale d’udienza.

[20] Il decreto del Primo presidente n. 47 del 2020 prevede la possibilità che gli atti regolamentari siano trasmessi ai consiglieri residenti fuori dalla città di Roma a mezzo del servizio postale; si tratta tuttavia di una extrema ratio difficilmente attuabile con le attuali difficoltà nella disponibilità di personale amministrativo.

[21] Va ricordato che l’art. 134 disp. att. c.p.c., come novellato nel lontano 1979, consente di trasmettere ricorso e controricorso mediante “piego raccomandato” indirizzato al cancelliere della Corte. Ma l’applicabilità della detta norma oltre i casi del ricorso e del controricorso è attualmente controversa: occorre considerare infatti che all’interno della S.C. vi è in atto un contrasto, sostenendo talune pronunce che le memorie finali, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, non essendo applicabile per analogia la cennata disposizione di attuazione , mentre altre decisioni, più liberali, affermano la inammissibilità delle ridette memorie soltanto se pervenute nella cancelleria della S.C., ancorchè siano state anteriormente spedite a mezzo del servizio postale, oltre il termine ultimo di dieci giorni ovvero di cinque giorni dalla data rispettivamente fissata per l’adunanza in camera di consiglio ovvero per la pubblica udienza (cfr. G. Fichera,  La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?, cit., p. 16, 17).

[22] Non si tratta peraltro del primo protocollo in tema di trattazione dei procedimenti civili in Cassazione. Per ricordare i più recenti, il 17 dicembre 2015 venne stipulato un Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense “In merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” e il successivo 15 dicembre 2016 un Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato “Sull’applicazione del nuovo rito civile (d.l. n. 168/2016 con in L. n. 197/2016)”.

[23] Ai sensi dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e poi novellato dall’art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 90 del 2014, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per “pubblici elenchi” quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, dall’art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), gestito dal ministero della Giustizia. Più precisamente rientrano tra i “pubblici elenchi”: a) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto dal ministero della Giustizia; b) l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata-INI.PEC. tenuto dal ministero dello Sviluppo Economico, c) il Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio; d) il Reginde tenuto dal ministero della Giustizia.

[24] E infatti il primo comma dell’art. 137 disp. att. c.p.c., come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, esonera la parte dall’obbligo di depositare le copie in carta semplice nel caso di deposito in via telematica del ricorso o del controricorso.

[25] In passato, invece, l’Avvocatura Generale dello Stato aveva aderito al protocollo d’intesa sottoscritto, insieme alla Corte di Cassazione e al Consiglio Nazionale Forense, il 15 dicembre 2016.

[26] Com’è noto PDF è l’acronimo di portable document format, cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici.

[27] Cfr. Cass. S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; in particolare secondo le Sezioni Unite nell’ambito del giudizio di Cassazione ove il ricorso sia stato predisposto in originale digitale, sottoscritto con firma digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

[28] E. D’Alessandro, Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura), su Giustiziainsieme.it, 2020, p. 7.

[29] I commi 2 e 3 dell’art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012, consentono di attestare la conformità all’originale sia all’interno della medesima copia informatica, sia in altro separato documento informatico.

[30] Quanto alle conclusioni del P.G., trovandosi gli uffici della Procura Generale nello stesso edificio della Corte, la soluzione pratica più facile da immaginare è che entro l’adunanza camerale, comunque, l’originale carteceo pervenga in cancelleria.

[31] G. Fichera, La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?, cit., p. 19.

[32] Cass. S.U. 27 aprile 2018, n. 10266


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