CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Termine di quindici giorni ex art. 1845, secondo comma, cod. civ. - Carattere dilatorio - Fondamento - Effetti - Inesigibilità del credito fino alla scadenza di detto termine - Compensazione di crediti a favore della banca, nascenti dall'utilizzo del fido, con debiti della stessa verso l'accreditato - Osservanza del termine - Necessità - Esclusione - Comunicazione del recesso alla controparte - Obbligatorietà - Limiti
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