Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9995 - pubb. 05/02/2014

Anche il padre che porta un cognome mafioso può riconoscere il figlio

Tribunale Milano, 18 Dicembre 2013. Est. Canali.


Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Richiesta del padre portatore di un cognome evocativo di una appartenenza ad una nota famiglia affiliata alla ‘ndrangheta – Opposizione della madre – Diritto del padre al riconoscimento – Sussiste.



Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio costituisce oggetto di un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso sì che il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. Ne consegue che il sacrificio del diritto alla genitorialità può avvenire soltanto in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore de diritto sacrificato cioè a dire laddove si dimostri (con ovvio giudizio prognostico ex ante) che il secondo riconoscimento possa determinare un 'trauma così grave da pregiudicare in modo serio lo sviluppo psicofisico de minore'. Va peraltro chiarita la distinzione dei  piani concettuali e giuridici tra l’attribuzione di genitorialità (diritto primario costituzionalmente garantito che si realizza attraverso l’accesso al riconoscimento) e l’effettivo e concreto esercizio della funzione genitoriale: all’accertata inesistenza di una gravissima ed attuale controindicazione all’attribuzione di genitorialità, non consegue necessariamente l’ordinario sviluppo del rapporto genitoriale ove successivamente si accertino, nel genitore che procede al riconoscimento, situazioni tali da richiedere la limitazione (o l’ablazione) dell’esercizio della responsabilità genitoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)