La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9965 - pubb. 29/01/2014
Decreto Balduzzi, responsabilità dei sanitari in sede civile, onere della prova, rispetto delle linee guida e irretroattività del decreto
Tribunale Cremona, 01 Ottobre 2013. Est. Borella.
Responsabilità sanitaria - Decreto Balduzzi D.L. 158/2012 - Principio di sussidiarietà penale - Sopravvivenza della responsabilità civile e del risarcimento del danno in sede civile - Onere della prova del sanitario - Verifica da parte del giudice del rispetto delle linee guida - Portata retroattiva del decreto - Esclusione - Ritardo diagnostico di sclerosi multipla - Nesso di causalità.
Il mero richiamo all'art. 2043 c.c., contenuto nell’art. 3 del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) non significa che il legislatore abbia inteso spingersi fino al punto di disciplinare il titolo della responsabilità sanitaria, riconducendolo al paradigma extracontrattuale: il DDL faceva espresso richiamo degli artt. 1176-2236 c.c.; l'art. 3 citato non rinvia all'art. 2043 c.c. nella sua interezza, limitandosi ad affermare che rimane fermo "l'obbligo" di cui all'art. 2043 c.c., ossia quello di risarcire il danno provocato; se poi il riferimento fosse all’obbligo del “neminem laedere” implicito nell’art. 2043 c.c., l’art. 3 cit. finirebbe con l'esprimere un concetto talmente ovvio e scontato, da svuotarlo completamente di significato.
Il sanitario, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver seguito le linee guida (specifiche per il sottogruppo cui appartiene il paziente), deve dimostrare che il caso del paziente rientra tra quelli considerati dalle linee guida prescelte e applicate (o dal sottogruppo considerato), ovvero, in caso di anomalie o specificità, dimostrare la loro irrilevanza ai fini del trattamento, oppure dimostrare di averne tenuto debitamente conto, adeguando le linee guida al caso di specie.
In seguito all'entrata in vigore dell'art. 3 del c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012) il giudice deve tenere conto del rispetto da parte del medico delle linee guida, per cui al sanitario rimane l'onere della prova di aver rispettato lo standard curativo della sottoclasse nella quale può essere fatto rientrare il paziente, e a quest'ultimo spetta la dimostrazione che il proprio caso presentava delle specificità che avrebbero reso opportuno adottare cautele o condotte non previste dalle linee guida, ma imposte dall'esperienza o dalla prudenza, previa dimostrazione che esse avrebbero condotto ad un risultato diverso e migliore.
L'art. 3 del c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012) non ha portata retroattiva e non si applica ai fatti pregressi e ai processi in corso.
Un ritardo diagnostico della sclerosi multipla, che è patologia neurologica a carattere progressivo, connotata dal manifestarsi in tempi variabili e con estrema incostanza da individuo a individuo di disfunzionalità a carico di molteplici organi, non influisce sulle chances di guarigione, ma preclude la possibilità di usufruire di terapie che avrebbero, in via di elevata probabilità, permesso un differente decorso clinico ed un miglioramento, seppur temporaneo, della qualità della vita della paziente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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