Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9869 - pubb. 08/01/2014

Legge Severino: compatibile con la Costituzione e la CEDU

Tribunale Palermo, 14 Novembre 2013. Est. Ruvolo.


Condanna passata in giudicato – Decadenza ex art. 8 dlgs 235/2012 – Legittimità – Sussiste.



Nell’ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta derivante da condanna penale passata in giudicato, trattandosi di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo, la declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo ed automatico, il che esclude di per sé qualsiasi problematica procedimentale, non comportando per sua natura alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorità e mancando alcun bilanciamento di interessi eo valutazioni, ma derivando essa unicamente dalla natura dichiarativa della delibera di decadenza collegata ipso iure al passaggio in giudicato della sentenza di condanna se soprattutto di quanto potrebbe ottenere in via definitiva non è vera in assoluto, né trova conforto. Secondo la c.d. legge Severino la causa di incandidabilità (che per il comma 6 dell’art. 8 comporta la decadenza di diritto dalla carica quando la detta causa di incandidabilità si forma in corso di mandato elettivo) è l’aver riportato una certa condanna (o l’aver subito una certa misura di prevenzione) con provvedimento definitivo e non l’aver commesso un determinato fatto criminoso. Se il provvedimento giudiziario diviene definitivo in corso di mandato elettivo non si verifica un’applicazione retroattiva della “sanzione”, ma una incandidabilità' sopravvenuta nel corso del mandato elettivo (che comporta la decadenza dalla carica). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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