Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9837 - pubb. 18/12/2013
Per le indennità di frequenza non è necessaria l’autorizzazione ex art. 320 c.c.
Tribunale Milano, 31 Ottobre 2013. Est. Paola Corbetta.
Minori – Indennità di frequenza e di accompagnamento – Art. 320 c.c. – Necessità dell’autorizzazione giudiziale – Esclusione.
Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica, non costituenti provento di lavoro del minore (per cui vale la disciplina di cui all’art. 324 comma 2 nr. 1 c.c.) quali, appunto, l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento, in quanto il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo. Le somme erogate periodicamente a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall’esercente la potestà per l’assistenza e la cura del minore portatore di handicap e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo. Le esposte considerazioni devono essere estese anche all’ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di frequenza o di accompagnamento , posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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