Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9823 - pubb. 16/12/2013
Scioglimento e sospensione dei contratti bancari e ordine ex art. 700 c.p.c. di restituzione delle somme trattenute
Tribunale Monza, 27 Novembre 2013. Est. Buratti.
Contratti in corso di esecuzione - Contratti bancari - Effetti dell'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti di credito - Caducazione del patto di compensazione - Ordine ex articolo 700 c.p.c. alla banca di restituire le somme trattenute.
La sospensione o lo scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione disposta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. comporta la caducazione del patto di compensazione tra crediti e debiti, con la conseguenza che le somme trattenute dalla banca in data successiva al provvedimento di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento debbono essere restituite all'impresa in concordato. (Nel caso di specie, il provvedimento che ordina alla Banca di restituire le somme trattenute è stato pronunciato ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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