Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9765 - pubb. 28/11/2013
L’Amministrazione di sostegno non ha abrogato l’interdizione
Tribunale Teramo, 14 Febbraio 2013. Est. Vassallo.
Amministrazione di sostegno – Interdizione – Criterio discretivo – Soggetto auto o etero lesivo.
La possibilità di giungere correttamente ad un giudizio (preventivo) di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 c.c.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante la cospicua possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di AdS, ad attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del soggetto non autonomo. Il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell'incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie "con questo" il suo best interest. In particolare, in presenza di soggetto affetto da patologia psichiatrica che lo conduca ad irrefrenabili atti auto o etero lesivi è preferibile la misura di protezione della interdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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