Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9748 - pubb. 25/11/2013

Il credito della Sace non gode del privilegio previsto dall'art. 9, co. 5, del d.lgs. 123 del 1998

Tribunale Tolmezzo, 11 Marzo 2013. Est. Cumin.


Privilegi - Credito della Sace S.p.A. per la garanzia prestata a istituti bancari - Applicabilità del privilegio previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 123 del 1998 - Esclusione.


L'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) subordina espressamente il riconoscimento della natura privilegiata del credito derivante dalla revoca del finanziamento alla condizione che la precedente erogazione sia stata effettuata in presenza dei presupposti ed ai sensi previsti dal citato decreto legislativo; il privilegio in questione non compete, quindi, al credito vantato dalla Sace S.p.A. per la garanzia prestata a istituti bancari che abbiano erogato finanziamenti all'impresa debitrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Persello


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