Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9707 - pubb. 14/11/2013
Requisiti del contratto di gestione di portafoglio individuale
Tribunale Padova, 15 Novembre 2012. Est. Caterina Zambotto.
Investimenti in valori mobiliari – Intermediazione finanziaria – Consulenza tecnica d’ufficio volta a comparare il grado di rischio tra investimenti – Collaboratori del c.t.u. che redigono parte della relazione o allegati alla stessa – Violazione del contraddittorio – Pregiudizio al diritto di difesa – Nullità della consulenza tecnica d’ufficio – Rigetto dell’eccezione.
Investimenti in valori mobiliari – Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto di gestione di portafoglio individuale – Artt. 37, 39 reg. Consob n. 11522/1998 – Indicazioni necessarie a pena d’invalidità – Parametri per la definizione delle diverse categorie di strumenti finanziari.
Investimenti in valori mobiliari – Intermediazione finanziaria – Nullità dell’operazione di investimento – Artt. 23, 24, 30 d.lgs. 58/1998 (t.u.f.) – Risoluzione per inadempimento da parte della banca – Doveri ex artt. 21 t.u.f. e 27 ss. reg. Consob 11522/1998 – Rifiuto del cliente di fornire dati su esperienza in investimenti in valori mobiliari e su obiettivi di investimento – Valutazione da parte della banca del profilo di investitore – Giudizio di adeguatezza dell’investitore rispetto al grado di rischio – Sostanziale omogeneità del grado di rischio tra investimenti pregressi e quello di cui si contesta la legittimità – Istanza di restituzione del capitale investito e risarcimento del danno subito per effetto della performance negativa delle linee di gestione da parte della banca – Rigetto.
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione del principio del contraddittorio può essere dichiarata qualora abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa. Ciò non si verifica per il solo fatto che l’autore di file di calcolo excel allegati all’integrazione della perizia sia una persona diversa dal c.t.u. Infatti il c.t.u. può sempre avvalersi dell’opera di specialisti al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né alcuna nomina formale, purché il c.t.u. assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)
E’ valido il contratto di gestione di portafoglio individuale che risponde ai requisiti di cui all’art. 37 reg. Consob n. 11522/1998, mentre ulteriori indicazioni, ricavate dall’art. 39, quali gli specifici settori industriali in cui operano i soggetti emittenti, la duration, il rating, il grado di capitalizzazione del rischio, il grado di volatilità degli organismi di investimento in cui le gestioni avrebbero potuto indirizzare gli investimenti, rappresentano solo parametri per definire le diverse categorie degli strumenti finanziari. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)
L’estensione dell’obbligo di informazione e l’adeguatezza dell’operazione devono essere rapportate alle caratteristiche soggettive dell’investitore. Il rifiuto del cliente di fornire dati sull’esperienza in investimenti in valori mobiliari e sugli obiettivi di investimento comporta per la banca l’obbligo di attestarsi, nella valutazione del proprio investitore e dell’adeguatezza dell’operazione, sul livello minimo di esperienza e di rischio e su criteri di massima cautela, a meno che, da altri elementi in suo possesso, la banca non ricavi la prova di un diverso profilo di esperienza e di rischio. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cannarozzo
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