Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 965 - pubb. 19/09/2007
Estinzione del processo, ratio e preclusione dell'eccezione
Tribunale Torino, 22 Giugno 2007. Est. Rossana Zappasodi.
Processo societario – Estinzione del giudizio per inattività delle parti – Ratio dell’istituto – Prosecuzione del giudizio – Eccezione di estinzione – Preclusione.
La ratio dell’istituto dell’estinzione del processo societario presuppone che la stessa si possa verificare solo quando il processo venga a trovarsi in uno stato di quiescenza in attesa di determinazioni processuali delle parti, così che l’estinzione costituisce la sanzione per l’inattività della parte a fronte del vano decorso di termini perentori entro i quali il rito prevede la sua doverosa attivazione. L’estinzione non potrà però essere dichiarata qualora, decorsi i termini per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, un’udienza abbia comunque avuto luogo ed in quella sede nessuna delle parti abbia eccepito l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 8, IV comma, d. lgs. n. 5/03. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero
Il testo integrale
(1) Trattasi di un'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal fallimento della società. Come al solito alcuni amministratori e sindaci si costituiscono chiamando in causa le rispettive assicurazioni.
Il ruolo del terzo nel nuovo rito è alquanto discusso e anche in quest'occasione ha finito per determinare una situazione di enpasse piuttosto singolare.
Ed infatti il fallimento aveva notificato un'istanza di fissazione di udienza a tutti i convenuti ed ai terzi chiamati. A tale istanza era poi seguita la notificazione di una memoria da parte di un terzo chiamato. Il Giudice relatore, però, già nominato nel frattempo, aveva lo stesso provveduto (tre giorni dopo il deposito di detta memoria) fissando udienza e ritenendo tardiva la memoria notificata dal terzo chiamato.
Cinque giorni prima dell'udienza, il terzo chiamato ha depositato la conclusionale sostenendo la tempestività della memoria e l'illegittimità del decreto di fissazione dell’udienza.
In sede di udienza aveva rinnovato tale rilievo determinando il Collegio a revocare il decreto di fissazione di udienza ed a dichiarare inammissibile l'istanza di fissazione udienza a suo tempo notificata dal fallimento. Il Collegio però non ha, in quell'occasione, ritenuto di fissare alcun termine per la prosecuzione del giudizio.
Il fallimento, senza attendere, ha dunque notificato nuova istanza di fissazione udienza e alcuni convenuti, nelle note conclusive prima e poi ancora in conclusionale, hanno avanzato eccezione di estinzione del giudizio in quanto tale istanza di fissazione udienza era stata proposta oltre i 20 giorni successivi alla scadenza del temine per la replica alla memoria del terzo dapprima dichiarata tardiva e poi "riabilitata". (Nicola Bottero)
Testo Integrale