Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9586 - pubb. 17/10/2013

I «rapporti» redatti dall’investigatore privato possono «entrare» nel processo mediante prova orale; e gli animali, se la separazione è giudiziale, non possono essere affidati dal giudice ad uno o all’altro coniuge

Tribunale Milano, 17 Luglio 2013. Est. Rosa Muscio.


Rapporti degli investigatori privati – Efficacia probatoria – Utilizzabilità nel processo – Mediante escussione dell’investigatore privato, a conferma del rapporto – Ammissibilità – Sussiste.

Animali – Affidamento nei procedimenti di separazione giudiziale – Esclusione.

Mantenimento del figlio maggiorenne – Versamento diretto del mantenimento – Discrezionalità – Sussiste.

Mantenimento del figlio maggiorenne – Obbligo del mantenimento indiretto anche nel tempo in cui il figlio è presso il genitore non collocatario – Sussiste.



I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di separazione giudiziale – diversamente da quanto avviene nei procedimenti di separazione consensuale - il Tribunale non può regolare l’affidamento dell’animale domestico, posto che i poteri del Giudice in ordine ai provvedimenti accessori sono determinati in modo puntuale dalle norme di cui agli art. 155 e 156 c.c che non contemplano statuizioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare e al loro mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 155quinquies c.c, se pure propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, è pur sempre derogabile dal Giudice sulla base di motivate ragioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e non economicamente indipendenti, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario o con il quale convivano, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto genitore nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore obbligato non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo diretto, al loro mantenimento (Cass. Sez. I 17.1.2001 n. 566, Cass. Sez. I 25.5.2007 n. 12308). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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