Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9568 - pubb. 14/10/2013

Natura di patrimonio separato del fondo immobiliare, rapporto tra variazione della società di gestione del fondo e pignoramento

Tribunale Varese, 21 Novembre 2011. Est. Agozzino.


Fondi immobiliari - Titolarità formale dei beni acquistati.

Fondi immobiliari - Pignoramento.

Fondi immobiliari - Variazione della società di gestione del risparmio - Modalità.

Fondi immobiliari - Rapporto tra variazione della società di gestione del risparmio e pignoramento.



Gli immobili conferiti in un fondo di investimento immobiliare devono ritenersi appartenenti alla società di gestione del fondo stesso. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Dato che il diritto dominicale sugli immobili conferiti in un fondo appartiene alla società che lo gestisce, ne segue che il pignoramento dei beni del fondo debba essere diretto non già ai danni del fondo stesso – in quanto non qualificabile come centro di imputazione di rapporti giuridici – bensì nei confronti della società di gestione del risparmio che ne è, in quel preciso momento, titolare. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

La natura di patrimonio separato del fondo di investimento comporta anzitutto che l’atto di variazione della società di gestione sia costituito da un vero e proprio atto traslativo: al di là della disciplina contenuta nel TUF – che richiede, per la variazione, una serie di formalità prevalentemente a tutela dei risparmiatori – per l’effettivo trasferimento dei beni è necessaria la stipula di un contratto, che deve rispettare la forma richiesta dalla natura dei beni. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Il rapporto tra l’atto di variazione ed il pignoramento va equiparato al rapporto corrente tra qualsiasi negozio traslativo ed il vincolo espropriativo e deve essere trattato secondo i principi di cui all’art. 2914 c.c., il quale prevede che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento”. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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