Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9551 - pubb. 10/10/2013
Natura della forma degli ordini di negoziazione prevista in un contratto quadro; criteri di valutazione dell’inadeguatezza dimensionale di operazioni di investimento
Tribunale Verona, 23 Luglio 2013. Est. Vaccari.
Clausola di un contratto quadro che prevede che gli ordini vadano stipulati “di norma” per iscritto – Criteri interpretativi della stessa – Inapplicabilità dell’art. 1352 c.c..
Valutazione sull’inadeguatezza dimensionale di un’operazione di investimento in obbligazioni argentine – Possibilità di considerare le caratteristiche soggettive ed oggettive dell’investitore – Sussiste.
La clausola di un contratto quadro di ricezione e trasmissione ordini di investimento che preveda che gli stessi vadano stipulati “di norma” per iscritto va intesa nel senso che la forma scritta costituisce un requisito non indispensabile ma solo tendenziale dell’ordine, cosicchè, a fronte di tale dato di carattere letterale, non è possibile applicare la presunzione di cui all’art. 1352 c.c. Quanto poi all’ulteriore previsione riguardante le modalità di registrazione degli ordini telefonici essa non va intesa come indicazione dell’unica forma alternativa a quella scritta consentita ma piuttosto come disciplina specifica di una delle diverse forme che possono essere adottate a quello scopo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Al fine di valutare l’inadeguatezza dimensionale di un’operazione di investimento in obbligazioni argentine occorre aver riguardo anche alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell’investitore, quali possono desumersi dalla sua concreta operatività e dalle dichiarazioni che possa aver rilasciato all’intermediario. Da ciò consegue che, a fronte dell’effettuazione di un numero apprezzabile di investimenti che presentano discreti profili di rischio (fondi comuni di investimento in paese emergenti e obbligazioni in valuta estera) e della dichiarazione resa dal cliente di avere quale obiettivo di investimento “una prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi” ed una propensione al rischio molto alta nella prima e alta nella seconda la rischiosità della scelta di concentrare in un unico titolo una parte significativa, ma non sproporzionata, del suo patrimonio era in linea con le sue caratteristiche di investitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari
Il testo integrale
Testo Integrale