Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9517 - pubb. 03/10/2013
Divieto di azioni esecutive e concordato fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11027. Est. Didone.
Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - In genere - Concordato fallimentare - Creditori estranei al fallimento - Divieto di azioni esecutive ex art. 51 legge fall. - Permanenza - Limiti.
In tema di procedure concorsuali, il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento sancito dall'art. 51 legge fall. permane, anche per quelli rimasti ad esso estranei, fino all'esecuzione (o risoluzione o annullamento) del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Estensione (e deroghe) del divieto di azioni esecutive ai creditori estranei al fallimento
- ∙ Concordato fallimentare
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