Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9503 - pubb. 30/09/2013
Compravendita internazionale, individuazione della competenza secondo i criteri di collegamento disciplinati dal Reg. CE 44/2001 art 5 lettera b trattino; rilevanza degli Incoterms
Tribunale Piacenza, 14 Maggio 2013. Est. Gabriella Schiaffino.
Giurisdizione competenza – Compravendite internazionale di merci – Individuazione della giurisdizione secondo i criteri di collegamento disciplinati dal Reg. CE 44/2001 art 5 lettera b – Criterio fattuale ovvero economico – Criterio del luogo ove i beni avrebbero dovuto essere consegnati – Rilevanza degli Incoterms quali norme pattizie di diritto internazionale riconosciute nella prassi – Espresso richiamo nel contratto di compravendita – Necessità.
Nella compravendita internazionale di merci ai fini della individuazione della giurisdizione secondo i criteri di collegamento disciplinati dal Reg. CE 44/2001 art 5 lettera b trattino opera il criterio fattuale ovvero economico come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e come recepito dalla giurisprudenza di Legittimità. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)
La previsione del foro speciale di cui all’art 5 lettera b) trattino del Regolamento CE 44/2001 nella parte in cui fa riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, anche al luogo ove i beni avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, rende rilevante gli Incoterms quali norme pattizie di diritto internazionale riconosciute nella prassi, in quanto idonei a modificare il luogo di consegna della merce secondo la volontà dei contraenti che ad esse abbiano fatto riferimento. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)
Gli Incoterms ai fini dell’individuazione della giurisdizione devono essere espressamente e chiaramente richiamati dalle parti nel contratto di compravendita tra loro concluso in modo inequivoco ed evidenziato. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)
Non si possono considerare rilevanti a tali fini gli Incoterms (nel caso di specie Ex Works) inseriti solamente da una parte nella propria singola conferma d’ordine, tanto più qualora nel documento di presa in consegna la stessa parte abbia riportato quale forma di resa quella, di differente tenore, del “franco destino”. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
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